§ 3.4.40 - L.R. 13 aprile 1995, n. 46.
Impianti di distribuzione di G.P.L. per uso autotrazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 fiere, mercati, commercio
Data:13/04/1995
Numero:46


Sommario
Art. 1.      E' abrogato l'art. 1 della L.R. n. 70/1993.
Art. 2. 
Art. 3.  (Omissis) - (Urgenza).


§ 3.4.40 - L.R. 13 aprile 1995, n. 46. [1]

Impianti di distribuzione di G.P.L. per uso autotrazione.

(B.U. n. 11 del 12 maggio 1995).

 

Art. 1.

     E' abrogato l'art. 1 della L.R. n. 70/1993.

     Per il rilascio dei nulla-osta per gli impianti di g.p.l. per autotrazione si applicano le disposizioni delle delibere del Consiglio regionale n. 25/19 del 30.9.1991 e n. 41/11 del 14 aprile 1992, in quanto compatibili con norme modificative successive e con quelle di cui all'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 2. [2]

     La Giunta regionale, prima del rilascio dei nulla-osta e dopo l'accertamento delle uniche distanze riferibili al g.p.l. stabilite dall'art. 4 della L.R. n. 44/1990, approva, sentita la Commissione Regionale Carburanti, una graduatoria provvisoria sulla base dei criteri delle delibere Consiliari di cui all'art. 1.

     La graduatoria riguarda le domande ammesse tra quelle pervenute, tramite i Comuni, al servizio Commercio della Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

     La posizione in graduatoria provvisoria, con l'indicazione del numero di nulla-osta rilasciabili, viene comunicata agli interessati che devono far pervenire al predetto Servizio della Giunta regionale, a mezzo di raccomandata, entro nove mesi da tale comunicazione, pena la decadenza del diritto di conseguire il nulla-osta, oltre la riconferma dei documenti presentati e scaduti, anche copia autenticata della concessione edilizia già prevista nelle delibere consiliari nn. 25/19 del 30.9.1991 e 41/11 del 14.4.1992.

     Il Comune rilascia l'agibilità dell'impianto, dopo aver:

     a) acquisito il nulla-osta regionale di cui al comma 1 del presente articolo;

     b) verificato la rispondenza di tutti i servizi realizzati, secondo quanto riportato nella concessione edilizia, che hanno permesso l'acquisizione del punteggio nella graduatoria definitiva;

     c) verificato il possesso delle autorizzazioni necessarie per la messa in funzione dei servizi previsti;

     d) acquisito il certificato comprovante il collaudo tecnico effettuato dalla competente Commissione.

     La Giunta regionale sentita la Commissione Regionale Carburanti, approva la graduatoria definitiva dei punti vendita di GPL, sulla base della documentazione presentata di cui al comma precedente, e rilascia i nulla-osta tenendo conto che gli impianti di solo GPL, non possono superare il limite del 6% del totale dei punti vendita di tutti i carburanti della regione esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 13.4.1995, n. 46.

     Le domande che pervengono al servizio Commercio della Giunta regionale dopo l'entrata in vigore della presente legge sono prese in considerazione solo se i nulla-osta rilasciabili non sono interamente assorbiti dalle richieste inserite in graduatoria.

     Le richieste di potenziamento degli impianti esistenti con GPL non concorrono a determinare il numero dei nulla-osta rilasciabili dalla Giunta regionale.

     La Giunta regionale concede le autorizzazioni per i potenziamenti previo parere della Commissione Regionale Carburanti fuori dalla procedura per il rilascio di nulla-osta per nuovi impianti, prescindendo dalla relativa graduatoria, procedura dalla quale è esclusa quella per i potenziamenti degli impianti esistenti.

 

     Art. 3. (Omissis) - (Urgenza).

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 32 della L.R. 16 febbraio 2005, n. 10.

[2] Articolo già modificato dagli artt. 1, 2 e 3 della L.R. 9 aprile 1997, n. 30, ora così ulteriormente modificato ed integrato per effetto degli artt. 1 e 2 della L.R. 16 settembre 1997, n. 94.