Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura, zootecnia |
Data: | 27/10/2010 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Integrazioni alla L.R. 8/2008 |
Art. 3. Modifiche alla L.R. 50/2004 |
Art. 4. Regolamento |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 3.1.133 - L.R. 27 ottobre 2010, n. 45.
Disposizioni per agevolare la trasformazione e la lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 giugno 2008, n. 8 (Disposizioni per agevolare la trasformazione e la lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli) e alla L.R. 23 dicembre 2004, n. 50 (Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie)
(B.U. 24 novembre 2010, n. 75)
Art. 1. Finalità
1. La presente legge si propone di introdurre, in linea con la politica di sviluppo rurale dell’Unione Europea e della Regione Abruzzo, nuove disposizioni volte ad agevolare la trasformazione e la lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli, nel rispetto delle norme fissate dal
Art. 2. Integrazioni alla
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’art. 3 della
2. Al comma 1 dell’art. 3 della
"e bis) vino;
e ter ) olio d’oliva;
e quater) carni provenienti da pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata".
Art. 3. Modifiche alla
1. Il comma 2 dell’art. 2 della
"2. La macellazione degli equini e dei bovini per la produzione di carni destinate ad essere consumate direttamente dalla famiglia dell’allevatore avviene nei macelli autorizzati situati nel territorio della ASL nella quale si trova l’allevamento."
2. La lettera b) del comma 3 dell’art. 2 della
"b) i suini, gli ovini ed i caprini, gli struzzi ed i cinghiali allevati, per l’esclusivo consumo della famiglia dell’allevatore, nonché per l’utilizzo e la fornitura diretta nelle aziende agrituristiche nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti."
3. Al comma 4 dell’art. 2 della
4. I commi 1 e 1 bis dell’art. 3 della
5. L’art. 5 della
6. L’Allegato alla
Art. 4. Regolamento
1. Ai fini della nuova disciplina delle attività di autorizzazione e di controllo da parte dei Servizi Veterinari delle ASL, precedentemente previste nell’allegato alla
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
2. Le disposizioni fissate dall’art. 3 hanno effetto a decorrere dall’adozione del regolamento di cui all’art. 4.