Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura, zootecnia |
Data: | 28/12/1992 |
Numero: | 100 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche. |
Art. 2. Integrazione stanziamento. |
Art. 3. Norma finanziaria. |
Art. 4. Urgenza. |
§ 3.1.41 - L.R. 28 dicembre 1992, n. 100.
Modificazioni ed integrazioni alla L. R. 17.1.1974, n. 3 - Contributi per danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico.
(B.U. n. 44 del 29 dicembre 1992)
Art. 1. Modifiche.
1. Alla
- all'art. 2 sono soppresse le parole «il cinghiale» (sus scrofa);
- l'art. 4 è soppresso ed è sostituito dal seguente:
(Omissis).
- l'art. 7 è soppresso e sostituito dal seguente:
(Omissis).
Art. 2. Integrazione stanziamento.
1. Lo stanziamento di L. 120.000.000 previsto all'art. 8 della
Art. 3. Norma finanziaria.
1. Al maggiore onere di L. 3.103.000.000 di cui al precedente art. 2 della presente legge si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, sullo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il 1992:
Cap. 111591 «Interventi per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-agrario-forestale e per l'ordinaria coltura e gestione dei vivai forestali - Titolo I L.R. 7.7.1982, n. 38 e successive modifiche»
in diminuzione L. 3.103.000.000
Cap. 102449 «contributi per danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico - L.R. 17.1.1974, n. 3, L.R. 7.7.1982, n. 38» in aumento L. 3.103.000.000.
2. La tabella di cui all'art. 12 della
Art. 4. Urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.