§ 3.2.4 - L.R. 7 luglio 1982, n. 38.
Interventi per la forestazione protettiva e produttiva, per la sistemazione idraulico-forestale del territorio, per l'incremento e la salvaguardia del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:07/07/1982
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Linee di politica forestale).
Art. 2.  (Programmi di intervento).
Art. 3.  (Lavori manutentori).
Art. 4.  (Esecuzione dei lavori).
Art. 5.  (Impiego manodopera).
Art. 6.  (Contenimento dei costi).
Art. 7.  (Assistenza e propaganda).
Art. 8.  (Ricerca e sperimentazione).
Art. 9.  (Arboreti a scopo didattico e ricreativo).
Art. 10.  (Demanio forestale della Regione).
Art. 11.  (Utilizzazione del demanio forestale).
Art. 12.  (Gestione del demanio forestale).
Art. 13.  (Progetti esecutivi dei lavori).
Art. 14.  (Catasto dei terreni da rimboschire).
Art. 15.  (Esecuzione e collaudo dei lavori).
Art. 16.  (Occupazione temporanea dei terreni).
Art. 17.  (Divieto di trasformazione dei terreni rimboschiti).
Art. 18.  (Produzione e distribuzione piantine forestali).
Art. 19.  (Contributo in conto capitale).
Art. 20.  (Manutenzione dei terreni rimboschiti).
Art. 21.  (Piante officinali).
Art. 22.  (Norme procedurali).
Art. 23.  (Piani pluriennali di assestamento e di utilizzazione dei beni silvo-pastorali).
Art. 24.  (Pagamento della spesa per la compilazione dei piani).
Art. 25.  (Interventi previsti nei piani di assestamento).
Art. 26.  (Utilizzazione dei boschi compresi nei piani di assestamento).
Art. 27.  (Contributi per danni causati da specie animali protette).
Art. 28.  (Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo).
Art. 29.  (Norme di polizia forestale).
Art. 30.  (Limiti di transito).
Art. 31.  (Criteri di intervento a favore di Enti Pubblici).
Art. 32.  (Opere eseguite direttamente dalla Regione).
Art. 33.  (Scopi).
Art. 34.  (Beneficiari).
Art. 35.  (Condizioni).
Art. 36.  (Provvidenze).
Art. 37.  (Condizioni).
Art. 38.  (Competenze).
Art. 39.  (Vincoli di destinazione).
Art. 40.  (Garanzia assicurativa).
Art. 41.  (Procedure).
Art. 42.  (Applicabilità di altre norme).
Art. 43.  (Delega delle funzioni).
Art. 44.  (Disposizioni finanziarie).


§ 3.2.4 - L.R. 7 luglio 1982, n. 38.

Interventi per la forestazione protettiva e produttiva, per la sistemazione idraulico-forestale del territorio, per l'incremento e la salvaguardia del patrimonio arboreo, per la produzione delle piante officinali.

(B.U. n. Straord. del 10 luglio 1982).

 

TITOLO I

FINALITA'

 

Art. 1. (Linee di politica forestale).

     La Regione Abruzzo, in armonia con le linee programmatiche di sviluppo dell'agricoltura a breve-termine ed in attuazione dei principi sanciti dalla legge organica per lo sviluppo dell'agricoltura abruzzese nel quadriennio 1982/1985 [1], promuove e sostiene la valorizzazione. del patrimonio agro-silvo-pastorale, l'incremento della produzione legnosa, la difesa idrogeologica del territorio, il potenziamento del verde e la conservazione dei valori ambientali, la produzione delle piante officinali, nonché la tutela sociale ed economica delle popolazioni montane mediante programmi zonali di utilizzazione territoriale.

     La presente legge, che si applica, per quanto attiene alla forestazione, nei terreni vincolati o vincolabili ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, nei bacini montani, nei comprensori di bonifica e nelle fasce litoranee, è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

     a) elevare l'indice di boscosità della Regione mediante rimboschimenti da parte di Enti pubblici e privati, singoli o associati, allo scopo di favorire la difesa del territorio e Incrementare la produzione legnosa, anche ai fini industriali:

     b) conservare il suolo mediante opere di sistemazione idraulica e idraulico agrario-forestale e difendere l'ambiente contro la caduta di valanghe [2];

     c) incrementare e salvaguardare il patrimonio silvo-pastorale dei Comuni e degli altri Enti in conformità agli artt. 130 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267;

     d) favorire la coltivazione delle piante officinali e le conseguenti operazioni di raccolta, conservazione e commercializzazione.

     La Regione, inoltre, provvede direttamente alla difesa antincendio, alla lotta fitosanitaria, e ad elaborare iniziative per la propaganda, l'assistenza tecnica, la ricerca e la sperimentazione di interesse regionale in materia forestale, compatibilmente con le norme statali di cui ai DD.PP.RR. n. 11/72 e n. 616/77.

 

TITOLO II

FORESTAZIONE PROTETTIVA

 

     Art. 2. (Programmi di intervento).

     La Regione, sulla base dei programmi zonali di intervento adottati per lo sviluppo dell'agricoltura nel quadriennio 1982-1985 [1], finanzia interventi di rimboschimento, di valorizzazione del patrimonio boschivo, di sistemazioni idraulico-agrario-forestale, da attuare direttamente tramite i Comuni e le Comunità Montane.

     A tal fine la Giunta regionale, d'intesa con la Commissione Consiliare Agricoltura, predispone i parametri di riferimento e provvede al riparto per ciascuna zona ed all'erogazione all'Ente destinatario delle risorse disponibili, in base alle quali si tiene conto dei programmi zonali di cui al precedente comma. Gli Enti locali preposti provvedono, sentiti gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, a redigere il programma pluriennale di interventi, in ordine di priorità da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, d'intesa con la Commissione Consiliare Agricoltura.

     Gli stessi Enti locali provvedono, quindi, alla redazione dei progetti direttamente con i propri uffici, o tramite gli Ispettorati Forestali o tramite i Consorzi di Bonifica, quando questi siano in grado di provvedervi con personale già alle proprie dipendenze.

     L'esecuzione dei lavori e la direzione resta di competenza dell'Ufficio o dell'Ente che ha redatto il progetto.

     Se la progettazione viene affidata ai Consorzi di Bonifica, questi debbono provvedervi in ottemperanza alle disposizioni impartite dagli Ispettorati Forestali.

     Tutti i progetti debbono essere vistati con o senza prescrizioni, entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione, dal competente Ispettorato Forestale anche per la congruità dei prezzi e quindi sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

     Gli interventi, a totale o prevalente carico della Regione, riguardano:

     1) rimboschimenti, ricostituzioni boschive e sistemazioni idraulico- forestali delle zone franose e di calanchi e difesa dei boschi dalle valanghe;

     2) opere pubbliche di bonifica montana nei comprensori di bonifica montana;

     3) operazioni colturali ed opere costruttive immediatamente connesse ai rimboschimenti e alle sistemazioni idraulico-forestali;

     4) miglioramento boschi esistenti comprese le opere colturali o di ripristino di precedenti rimboschimenti, nonché realizzazioni di infrastrutture che favoriscano la coltura dei boschi stessi;

     5) redazione del catasto dei terreni per la forestazione protettiva, nonché delle aree di particolare valore naturalistico e dei biotipi meritevoli di tutela;

     6) delimitazione delle aree soggette o da assoggettare al vincolo idrogeologico:

     7) costituzione e potenziamento dei vivai forestali regionali, anche per la produzione di essenze a rapido accrescimento;

     8) lotta fitosanitaria per la difesa dei boschi e delle piantagioni forestali;

     9) opere ed attrezzature per la prevenzione e la difesa dagli incendi boschivi;

     10) sistemazione e recupero a verde delle aree di cava ed estrazione, nonché di scarpate stradali od altri grandi manufatti di aree adibite a discariche precarie, di argini e sponde fluviali lacustri;

     11) manutenzione, conservazione e ampliamento delle fasce boschive litoranee;

     12) valorizzazione dei patrimoni silvopastorali dei Comuni e degli altri Enti pubblici mediante redazione di piani economici.

 

     Art. 3. (Lavori manutentori).

     La Giunta regionale, nell'ambito degli stanziamenti annualmente iscritti negli stati di previsione della spesa corrente dei bilanci regionali e sulla base di parametri di riferimento da essa predisposti, provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, d'intesa con la Commissione Consiliare Agricoltura, al riparto tra le diverse zone delle risorse disponibili da attribuire agli Enti locali per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-agrario forestale.

     La progettazione, l'approvazione, l'esecuzione e la direzione dei lavori sono effettuati in conformità a quanto disposto dai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 2,

     La Giunta regionale, nell'ambito degli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo provvede, altresì, attraverso gli Ispettorati Forestali, all'ordinaria coltura e gestione dei vivai forestali con attribuzioni annuali di fondi necessari.

     La Giunta regionale provvede alla liquidazione ed al pagamento delle spese relative, mediante delega ai funzionari dei rispettivi uffici.

 

     Art. 4. (Esecuzione dei lavori).

     L'alta sorveglianza dei lavori resta, in tutti i casi, di competenza della Regione che l'esercita attraverso gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste.

 

     Art. 5. (Impiego manodopera).

     In via transitoria e, comunque, non oltre l'entrata in vigore delle norme per la disciplina organica della gestione dei beni agro-silvo- pastorali della Regione di cui al successivo art. 12 e l'attuazione della delega riguardante le funzioni amministrati ve in materia di foreste e di bonifica di cui ai DD.PP.RR. n. 11/72 è n. 616/77, la Giunta regionale e gli Enti delegati di cui al precedente art. 2 sono autorizzati ad impiegare, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica idraulico-forestale, idraulico-agraria e di forestazione, lavoratori assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato e con l'applicazione del trattamento economico previsto dai vigenti contratti di lavoro.

 

     Art. 6. (Contenimento dei costi).

     Alla compilazione dei progetti esecutivi gli Uffici tecnici della Regione e gli Enti delegati, compatibilmente con le condizioni generali delle aree di intervento, adottano le soluzioni tecniche più appropriate per contenere al massimo i costi di realizzazione dei singoli lavori.

 

     Art. 7. (Assistenza e propaganda).

     Al fine di orientare e coordinare le attività e le metodologie inerenti alla forestazione, alla sistemazione idraulico-agrario-forestale, all'arboricoltura da legno, alla gestione e al miglioramento delle aziende silvo-pastorali delle zone montane, la Regione istituisce presso ciascun Ispettorato Ripartimentale e Distrettuale delle Foreste un Settore con il compito di provvedere all'assistenza ed alla consulenza tecnica in favore delle Comunità montane e degli altri Enti e degli operatori singoli ed associati, anche in relazione ad una maggiore informazione per l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.

     La Regione promuove, altresì, iniziative culturali e sociali volte a diffondere una migliore conoscenza delle risorse naturali e delle colture, anche mediante la partecipazione a mostre di propaganda e l'organizzazione della festa della montagna e della festa degli, alberi, sulla base dei programmi annuali.

 

     Art. 8. (Ricerca e sperimentazione).

     La Regione, nei limiti delle leggi statali vigenti In materia, d'intesa con le Facoltà di Scienze Forestali e degli Istituti Sperimentali di ricerca, promuove, tramite l'ERSA la costituzione di un centro di ricerca e sperimentazione regionale volto a:

     a) miglioramento genetico del materiale di moltiplicazione delle specie forestali sia in bosco che in vivaio, anche per lo sviluppo della selvicoltura produttiva;

     b) individuazione e aggiornamento dei boschi da seme regionali;

     c) sviluppo della meccanizzazione delle operazioni connesse all'attività vivaistica, ai rimboschimenti, nonché alle utilizzazioni boschive;

     d) studio dei bacini idrografici regionali;

     e) ricerche e sperimentazione delle specie erbacee per il miglioramento produttivo dei pascoli montani (alpicoltura);

     f) ricerca per la produzione, raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali e dei prodotti silvo- pastorali;

     g) indagini dendro-auxometriche, anatomiche, fisiche, biochimiche e tecnologiche dei boschi regionali.

 

     Art. 9. (Arboreti a scopo didattico e ricreativo).

     Per le attività ricreative e didattiche, la Regione promuove l'istituzione di popolamenti arborei e parchi su superfici da individuare ed acquisire al patrimonio indisponibile della Regione, delle Province, dei Comuni ed altri Enti [3].

     Per gli interventi di cui al precedente comma la Regione può concedere ai Comuni contributi fino al 75% per la costituzione, manutenzione e potenziamento del verde attrezzato anche negli agglomerati urbani [4].

     Sono altresì sottoposte a regime vincolistico le specie forestali dovunque radicate a gruppi o in filari che abbiano raggiunto un portamento arboreo. Gli eventuali tagli devono essere preventivamente autorizzati dagli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste [4].

     La Giunta regionale, d'intesa con la Commissione Consiliare Agricoltura, predispone un programma di interventi poliennali.

 

TITOLO III

DEMANIO FORESTALE

 

     Art. 10. (Demanio forestale della Regione).

     Il patrimonio agro-silvo-pastorale dalla Regione, denominato Demanio forestale regionale è formato:

     1) dai beni già facenti parte del demanio forestale dello Stato, trasferiti alla Regione in virtù dell'art. 11, quinto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché degli artt. 68 e 83 del D.P.R. 24 luglio 1977, 616;

     2) dai vivai forestali regionali;

     3) dai terreni montani che pervengano alla Regione ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, 1102, nonché per acquisto comunque diretto alla formazione dei boschi, prati, pascoli, vivai, aziende modello o riserve naturali;

     4) dai terreni montani acquisiti a termine di provvedimenti in attuazione di piani regionali;

     5) da altri terreni e beni rustici che e in qualsiasi modo pervengano in proprietà alla Regione.

     Possono, altresì, essere acquisiti anche mediante espropriazioni in virtù dell'art. 9, secondo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, i terreni interclusi nei beni regionali o ad essi adiacenti, quando il loro incorporamento sia necessario per una migliore gestione dei beni stessi, nonché le aree occorrenti per strade di accesso, spazi di deposito od altri impianti necessari alla razionale gestione del demanio forestale.

     Per le relative espropriazioni si applicano, a norma dell'art. 4 del D.L. 2 maggio 1974, 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, il 247, le disposizioni del Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 11. (Utilizzazione del demanio forestale).

     Per il conseguimento dei fini indicati dalla presente legge, il demanio forestale regionale viene utilizzato in conformità alle seguenti direttive:

     1) potenziamento della funzione protettiva, ricreativa e culturale, con la costituzione di riserve e parchi naturali secondo la normativa della L.R. 20 giugno 1980, 61;

     2) incremento del patrimonio faunistico, in collaborazione con l'ARAPIS, e di quello ittico;

     3) incremento delle funzioni produttive;

     4) creazione di aziende come modello in razionale gestione delle risorse forestali e foraggere per il progresso socio-economico della montagna;

     5) realizzazione di attività turistiche e ricreative nei terreni gestiti, operando anche per la diffusione dell'agriturismo;

     6) acquisizione, in base alla normativa vigente, di terreni nudi, incolti, cespugliosi o boscati atti alla produzione forestale e foraggera o alla protezione della fauna e della flora.

 

     Art. 12. (Gestione del demanio forestale).

     Il demanio forestale, nelle dell'emanazione di apposita legge regionale che disciplini la materia, è gestito dall'Amministrazione regionale che si avvale degli Uffici Amministrazione foreste demaniali esistenti, previa intesa con la Gestione ASFD.

     Fino alla costituzione dell'Azienda regionale delle Foreste, i compiti e i poteri previsti dal precedente comma sono estesi, limitatamente al demanio forestale regionale, agli amministratori a questo preposti sotto la sorveglianza degli Uffici del Settore Agricoltura e Foreste della Giunta regionale.

 

TITOLO IV

RIMBOSCHIMENTI E SISTEMAZIONI IDRAULICHE

E lDRAULICO-FORESTALI

 

     Art. 13. (Progetti esecutivi dei lavori).

     La Giunta regionale approva i progetti esecutivi delle opere incluse nei programmi di cui al precedente art. 2, ne determina il finanziamento e la liquidazione dei lavori.

     L'approvazione dei progetti esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e di indifferibilità delle opere.

     L'elenco dei terreni da rimboschire o da sistemare, con l'indicazione dell'eventuale indennità di occupazione e la planimetria allegata ai progetti esecutivi è pubblicato nell'albo dei Comuni interessati per un periodo di trenta giorni consecutivi. Questa procedura vale anche come notifica ai proprietari interessati.

     Le eventuali opposizioni degli interessati debbono essere presentate entro i successivi quindici giorni ai Comuni competenti per territorio, che ne curano l'immediata trasmissione alla Giunta regionale, con i pareri e le osservazioni del caso, per l'emissione dell'atto definitivo:

 

     Art. 14. (Catasto dei terreni da rimboschire).

     La Regione, nell'ambito dei programmi zonali provvede all'accertamento dei terreni disponibili da sottoporre a rimboschimento per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge.

     Gli Uffici Regionali, in collaborazione con i Comuni, le Comunità montane e gli altri Enti comunque interessati alla forestazione e alla difesa del suolo, raccolgono i dati catastali per la formazione del catasto dei terreni da rimboschire che restano depositati presso gli Ispettorati Ripartimentali delle foreste competenti per territorio.

     Le superfici censite possono essere prese in consegna previo atto di sottomissione ai sensi dell'art. 50 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267. Per esse è corrisposta un'indennità per il periodo di occupazione temporanea, della durata massima di 15 anni, a decorrere dalla data di presa in possesso, anche in assenza di progetti esecutivi.

     L'indennità cessa con la riconsegna dei terreni rimboschiti, il cui governo è regolato dalla, legislazione vigente e dal piano di coltura e di conservazione (art. 54 legge 3267).

     L'accertamento dei terreni da assoggettare a rimboschimento procede per bacini idrografici o sottobacini, in funzione del grado di dissesto, per i quali sono individuati l'indice di boscosità e gli altri parametri utili ai fini dell'intervento forestale.

     Le aree comunque acquisite al «catasto dei terreni da, rimboschire possono essere recintate con apposite chiudende per facilitare il processo di riforestazione, al quale si provvede con la presente legge e con i mezzi finanziari e normativi che la Regione predisporrà in futuro.

     Sono parimenti individuati e censiti tutti i biotopi e le aree che, per particolari valori ambientali, floristici, faunistici, biologici, archeologici, storici, demoantropologici, ecc., meritano di essere posti sotto protezione.

     Successivamente la Regione provvede ad emettere i provvedimenti necessari per la loro tutela.

 

     Art. 15. (Esecuzione e collaudo dei lavori).

     Per l'esecuzione dei lavori si osservano, per quanto non diversamente disposto dalla vigente legislazione regionale, le norme in vigore per i lavori pubblici dello Stato.

     Per il collaudo, conformemente alle leggi statali vigenti in materia, i lavori di importo fino a lire 150 milioni sono definiti a mezzo di certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori.

     Per l'importo superiore a lire 150 milioni ma non eccedente i 1000 milioni, è in facoltà del Settore Agricoltura e Foreste di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

     Il collaudo dei lavori è disposto dal Settore Agricoltura e Foreste della Giunta regionale.

 

     Art. 16. (Occupazione temporanea dei terreni).

     Qualora non si proceda all'acquisizione ed all'espropriazione dei terreni da rimboschire o sistemare, i lavori necessari possono essere eseguiti previo consenso dei proprietari o possessori, mediante apposita convenzione nella quale viene stabilita l'eventuale indennità per l'occupazione temporanea.

     In caso di mancato accordo, gli Enti delegati dalla Regione all'esecuzione dei lavori, ovvero gli Uffici tecnici regionali quando i lavori medesimi vengono affidati agli stessi, potranno procedere nel territorio di loro competenza all'occupazione temporanea dei terreni interessati, ai sensi dell'art. 64 della legge 25 giugno 1865, n. 2359z.

     Per la relativa procedura si osservano, in quanto applicabili, le norme del Titolo Il, capo I, della legge 25 giugno 1865, 2359. Le attribuzioni ivi conferite al Prefetto sono devolute al Presidente della Giunta regionale e la perizia perla determinazione dell'indennità sarà effettuata dagli Ispettori Ripartimentali delle foreste competenti per territorio.

     L'indennità è versata direttamente agli aventi diritto.

     I terreni comunque rimboschiti o sistemati sono esenti da qualsiasi imposta e sovraimposta. L'esonero è disciplinato a norma degli artt. 58 e 90 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.

 

     Art. 17. (Divieto di trasformazione dei terreni rimboschiti).

     Ai terreni rimboschiti ai sensi dei precedenti artt. 13, 14 e 16 è vietato apportare trasformazioni colturali; essi non possono inoltre ricevere destinazioni incompatibili con quella forestale, salvo l'esecuzione di opere di eccezionale interesse e di pubblica utilità disposte od autorizzate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale e sentito il parere degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste.

     Per le procedure ci si avvale della normativa di cui all'art. 7 del R.D.L. 30 dicembre 1923, 3267 e agli artt. 20 e 21 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126.

     I terreni rimboschiti che a 15 anni dall'impianto non presentano attecchimenti tali da garantire l'insediamento definitivo del bosco, potranno essere riconsegnati al proprietario dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare Agricoltura, su parere dell'Ispettorato Regionale delle Foreste [5].

     Nelle aree comunque vincolate per consentire lo svolgimento all'Aperto di rassegne, mostre, raduni e sagre (manifestazioni con particolari connotazioni folcloristiche e di comprovata tradizione), gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste possono autorizzare il loro svolgimento dettando le condizioni e le prescrizioni più opportune per garantire il rispetto della flora protetta e la salvaguardia dei boschi dal pericolo degli incendi. Gli Ispettorati possono richiedere anche depositi cauzionali per garantire l'eventuale ripristino delle opere danneggiate; in caso di mancata osservanza l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste provvederà a realizzare le opere di ripristino necessarie utilizzando il deposito cauzionale costituito [5].

 

     Art. 18. (Produzione e distribuzione piantine forestali).

     La Regione assicura la produzione nei propri vivai e la distribuzione gratuita di piantine Forestali, alle Comunità montane ed agli altri Enti per far fronte ai lavori di rimboschimento comunque eseguiti.

     Nei limiti delle disponibilità possono, altresì, essere cedute gratuitamente piantine forestali ad Enti e privati per essere destinate sotto la vigilanza dei competenti Uffici forestali a piantagioni sparse, a gruppi e a filari, alla costituzione di verde, piccoli consolidamenti e all'incremento dell'arboricoltura in genere.

     La produzione e distribuzione delle piantine è affidata agli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste.

 

TITOLO V

INCENTlVI PER LA FORESTA2IONE E PER LA COLTIVAZlONE

DELLE PIANTE OFFICINALI

 

     Art. 19. (Contributo in conto capitale).

     Nei territori montani o sottoposti a vincolo idrogeologico, ai proprietari o possessori di terreni non destinabili all'attività agricola e zootecnica e di boschi radi o degradati, che intendano rispettivamente imboschirli o ricostituirli a bosco sono concessi, quando le opere non sono finanziabili con fondi nazionali e comunitari o per esaurimento di questi, contributi nella seguente misura:

     1) fino al novanta per cento alle forme associative fra imprenditori agricoli;

     2) fino all'ottanta per cento ai privati singoli.

     Nella spesa ammissibile a contributo sono compresi l'impianto, le cure colturali per più anni, la sostituzione delle fallanze, le recinzioni, le opere antincendio, la viabilità di servizio se indispensabile.

     I contributi possono essere concessi per superfici non inferiori ad 1 ettaro anche se costituiti da più appezzamenti, purché ubicati fuori dei perimetri urbani.

     Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 9 della legge 22 maggio 1973, 269.

     Il contributo in conto capitale nella misura indicata nel 1° comma può essere erogato anche per rimboschimenti con specie a rapido accrescimento di cui alla tabella A [6].

 

     Art. 20. (Manutenzione dei terreni rimboschiti).

     Dopo il collaudo finale, i proprietari sono tenuti ad osservare le norme seguenti per la manutenzione dei terreni rimboschiti:

     1) divieto di trasformare a ceduo i rimboschimenti destinati, all'atto di concessione del contributo, ad alto fusto, salvo deroga su autorizzazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste quando ricorrano particolari esigenze di conservazione del suolo;

     2) obbligo:

     a) in caso di danneggiamento per incendio od altre cause imputabili al concessionario, di ripristinare la piantagione entro due anni dall'evento;

     b) di provvedere alla lotta antiparassitaria;

     c) di eseguire, nell'eta giovanile del rimboschimento, le necessarie sostituzioni di fallanze per assicurarne l'efficienza;

     d) di compiere gli opportuni diradamenti secondo l'età e lo sviluppo della piantagione.

     La Giunta regionale in caso di accertato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo procede d'ufficio, in sostituzione degli obbligati ed a loro spese, all'esecuzione delle opere a norma della legislazione vigente avvalendosi degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste.

 

     Art. 21. (Piante officinali).

     La Regione favorisce la coltivazione delle piante officinali e le conseguenti operazioni di raccolta, e commercializzazione su terreni demaniali o privati idonei a tale tipo di coltivazione.

     Titolari delle iniziative possono essere i Comuni singoli o associati, le Comunità montane, le Cooperative, le Società che abbiano come oggetto sociale la produzione di piante officinali e singoli privati.

     Per l'impianto, l'acquisto di materiale di moltiplicazione, di attrezzature e macchinari strettamente connessi alla produzione, la Regione concede un contributo in conto capitale nella misura del 50% della spesa ammissibile.

 

     Art. 22. (Norme procedurali).

     Gli aventi diritto ai benefici di cui al presente titolo, debbono inoltrare domanda all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio munita della prescritta documentazione, anche in relazione alla natura e destinazione delle opere.

     L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste provvede all'istruttoria della pratica, che deve essere trasmessa con dettagliato parere al Settore Agricoltura e Foreste della Regione entro i successivi 60 giorni [7].

 

TITOLO VI

TUTELA TECNICO-ECONOMICA DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI

DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI

 

     Art. 23. (Piani pluriennali di assestamento e di utilizzazione dei beni silvo-pastorali).

     Le Comunità montane e i Comuni singoli o associati con patrimonio silvo-pastorale, sono tenuti alla compilazione, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge [1], di piani di assestamento e di utilizzazione dei boschi e dei pascoli compresi nel rispettivo territorio e di proprietà di enti locali, di enti pubblici e di diritto pubblico e di enti morali.

     Tali piani debbono contenere, altresì, la regolamentazione degli eventuali usi civici e sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale, d'intesa con la Commissione Consiliare Agricoltura.

     La Regione assume a proprio totale carico la spesa per la loro compilazione sulla base del relativo preventivo.

     Nei piani predisposti dagli Enti possono essere inclusi anche boschi e pascoli di privati purché i rispettivi proprietari ne facciamo esplicita richiesta e dichiarino di assoggettarsi ai conseguenti obblighi.

     La spesa è sempre a totale carico della Regione.

     Per la redazione di tali piani le Comunità montane e i Comuni di cui sopra si avvalgono degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste competenti per territorio, nonché di dottori forestali liberi professionisti iscritti all'albo professionale;

     L'attuazione resta affidata ai proprietari interessati.

     I piani debbono prevedere l'obbligo del proprietario di accantonare una somma pari al quindici per cento delle entrate derivanti dal taglio dei boschi commercio, da destinare all'esecuzione di opere di coltura e manutenzione dei boschi stessi.

     L'importo delle somme così accantonate, sarà comunicato agli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, i quali ne determinano le modalità tecniche di utilizzazione, redigendo all'occorrenza apposite perizie. Qualora le opere così prescritte non vengano eseguite, la Regione vi provvede d'Ufficio rivalendosi delle relative spese nei confronti degli inadempienti ai sensi delle disposizioni contenute nel R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 24. (Pagamento della spesa per la compilazione dei piani).

     Al pagamento della spesa per la compilazione dei piani di cui al precedente art. 23, la Giunta regionale provvede con le seguenti modalità di erogazione:

     1) acconto nella misura del 60% all'inizio dei lavori di rilevamento e del 15% alla fine degli stessi;

     2) acconto nella misura del 15% alla presentazione del piano;

     3) saldo del restante 10% dopo l'approvazione del piano.

 

     Art. 25. (Interventi previsti nei piani di assestamento).

     Possono essere concessi contributi, fino all'ottanta per cento della spesa ammissibile e secondo le modalità e procedure previste dal precedente art. 22, per l'acquisto di macchinari, per l'impianto di teleferiche fisse e per la costruzione e il ripristino di strade di esbosco, di mulattiere e di itinerari turistici pedonali, quando tali opere ed acquisti siano previsti nel piano di assestamento.

     I contributi di cui sopra non Possono essere concessi ai privati singoli.

 

     Art. 26. (Utilizzazione dei boschi compresi nei piani di assestamento).

     Le utilizzazioni dei boschi devono essere conformi alle prescrizioni dei piani di assestamento.

     La ripresa per motivi economici può essere annuale, biennale o triennale.

     Fino a quando per i beni silvo-pastorali di proprietà degli enti indicati al primo comma dell'art. 23 non sono stati approvati i piani di assestamento, le utilizzazioni sono stabilite dagli Ispettori Ripartimentali forestali competenti per territorio nella misura delle riprese previste nei piani scaduti o, in mancanza di essi, nella media annuale delle riprese usufruite nell'ultimo decennio.

 

     Art. 27. (Contributi per danni causati da specie animali protette).

     Lo stanziamento di lire 120 milioni previsto dall'art. 8 della L.R. 17 gennaio 1974, n. 3, è integrato da un ulteriore stanziamento di L. 300 milioni annui.

 

     Art. 28. (Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo).

     Per l'applicazione della L.R. 11 settembre 1979, n. 45 è prevista, per il triennio 1982-84, una spesa annua di L. 40 milioni.

 

TITOLO VII

DIVIETI E SANZIONI

 

     Art. 29. (Norme di polizia forestale).

     Tutte le operazioni eseguite nei boschi e nei terreni vincolati o vincolabili per effetto della presente legge, sono sottoposte alle leggi e regolamenti vigenti in materia sia statali che regionali, nonché alle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

     Gli Ispettori Forestali (Ufficiali), i sottufficiali, le Guardie Scelte e le Guardie del Corpo Forestale dello Stato impiegati dalla Regione ai sensi del D.P.R. 11/1972, esercitano le funzioni di polizia amministrativa di cui all'art. 9 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sulle materie trasferite o delegata alla Regione ai sensi dell'art. 69 del suddetto decreto presidenziale .

     L'Ispettorato Regionale delle Foreste è l'Ufficio competente a ricevere i rapporti e gli scritti difensivi, ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 689/1981; determina le somme dovute per le sanzioni e, con ordinanza, ingiunge il pagamento degli illeciti amministrativi derivanti dall'applicazione delle seguenti leggi:

     R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267;

     R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;

     R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244;

     Legge 9 ottobre 1967, n. 950;

     Legge 1 marzo 1975, n. 47;

     Legge 22 maggio 1973, n. 269;

     Legge 3 febbraio 1963, n. 126 e Legge 3 febbraio 1963, n. 127;

     L.R. 11 settembre 1979, n. 45 e L.R. 20 giugno 1980, n. 66 .

     Contro le decisioni degli Ispettorati Regionali delle Foreste è ammesso ricorso al competente Servizio del Settore Agricoltura della Giunta Regionale .

 

     Art. 30. (Limiti di transito).

     E' vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, nelle strade di cui all'articolo 25 della presente legge, nonché in quelle a carattere silvo-pastorali riconosciute tali dai competenti Ispettorati Ripartimentali delle Foreste.

     Il transito è permesso in caso di pronto intervento e di pubblica necessità.

 

TITOLO VIII

INTERVENTI DI COMPETENZA DI ENTI PUBBLICI E REGIONALE

 

     Art. 31. (Criteri di intervento a favore di Enti Pubblici).

     Per la realizzazione dei programmi di forestazione e sistemazione idraulico-forestale nel territorio regionale, la Regione, sulla base delle disponibilità finanziarie proprie e di quelle risultanti da interventi nazionali e comunitari, fissa i parametri di riferimento per ciascuna delle aree di intervento, in base ai quali provvede al loro riparto, attribuendo agli Enti locali competenti per territorio il contributo pari al 100% della spesa, comprensivo di tutti gli oneri.

     Per l'esecuzione degli interventi di cui al regolamento CEE 269/79 e per complessive 46040 U.C., il finanziamento del restante 50% a carico degli enti concessionari è così assicurato:

     a) col contributo in conto capitale della Regione nella misura complessiva di 8.000 milioni, a favore delle Comunità montane e dei Comuni non montani il cui territorio è compreso in quello del programma di intervento CEE, così distinti: anno 1982 lire 1.000 milioni; anno 1983, L. 3.500 milioni; anno 1984 L. 3.500 milioni;

     b) per la differenza con mutuo agrario agevolato contratto, ciascuna per la sua parte, dalle Comunità montane e dai Comuni non montani .

     Tale mutuo con ammortamento quinquennale e preammortamento massimo triennale è garantito da fidejussione della Regione. Il preammortamento termina il 30 giugno o il 31 dicembre successivo alla stipula dell'atto di quietanza finale da parte dell'Istituto di Credito; l'ammortamento con rate semestrali ha inizio il 10 luglio o il 10 gennaio immediatamente successivi [8].

     La Regione concede per l'ammortamento di tali mutui contributi a favore delle Comunità montane e dei Comuni non montani interessati.

     La spesa per gli interventi non può superare i costi previsti dalla CEE salvo l'eventuale lievitazione dei prezzi, nel qual caso la Regione assume a suo totale carico il maggior onere.

     Tale maggiorazione è utilizzata, in particolare, per fronteggiare i maggiori costi derivanti da interventi di particolare difficoltà.

     In caso di inadempienza da parte. delle Comunità montane e dei Comuni nel pagamento, della parte loro spettante, delle rate di competenza nella misura stabilita dalla Giunta regionale sulla base di parametri da questa fissati, la Regione provvede:

     a) alla sospensione degli interventi, se l'inadempienza si verifica nel corso del triennio di forestazione. In tal caso la relativa somma residua è destinata a favore di altri Comuni o Comunità montane;

     b) al recupero dei fondi a favore della Regione, in sede di successivi ulteriori finanziamenti regionali in materia di forestazione protettiva.

 

     Art. 32. (Opere eseguite direttamente dalla Regione).

     La Regione, attraverso i propri Uffici tecnici e operativi e con attribuzione annuale dei fondi necessari, provvede:

     1) alla costituzione, potenziamento, coltura e gestione dei vivai forestali regionali ed alla fornitura gratuita di piantine;

     2) alla gestione e manutenzione del demanio regionale;

     3) alla formazione e aggiornamento del catasto forestale;

     4) alla delimitazione delle aree soggette o da assoggettare a vincolo idrogeologico;

     5) all'assistenza e propaganda;

     6) alla ricerca e sperimentazione;

     7) alla realizzazione di arboreti a scopo didattico-ricreativo;

     8) alla lotta fitosanitaria;

     9) alla liquidazione degli indennizzi per l'occupazione temporanea dei terreni da assoggettare a rimboschimento o a sistemazione idraulico- forestale;

     10) alla liquidazione delle spese per la compilazione dei piani di assestamento;

     11) alla liquidazione dei danni causati da animali protetti;

     12) alla manutenzione, conservazione ed ampliamento delle fasce boschive litoranee;

     13) all'applicazione della L.R. 11 settembre 1979, n. 45;

     14) alla propaganda, prevenzione e lotta agli incendi boschivi [9];

     15) all'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale quando non siano stati dati in concessione [9];

     16) all'individuazione, progettazione e direzione dei lavori di difesa contro la caduta di valanghe e le opere di difesa degli abitati (art. 55 del R.D. 16 giugno 1926, n. 1126) [9].

     I funzionari responsabili degli Uffici regionali sono delegati alla liquidazione e pagamento delle spese relative all'esecuzione degli interventi previsti nel presente articolo.

     I Funzionari responsabili degli Uffici Regionali sono autorizzati a stipulare contratti urgenti:

     1) sono considerati contratti urgenti agli effetti delle modalità e acquisizione dei beni e servizi ai sensi dell'art. 41, punti 5 e 6 del R.D. 23.5.1924, n. 827, i contratti da stipularsi in e per situazioni d'emergenza dichiarata secondo le norme dello Stato vigenti in materia.

     2) Le procedure per il perfezionamento degli atti di cui al precedente comma sono poste in essere dall'Ispettorato Regionale delle Foreste, e, per i lavori di pertinenza, dalle strutture di gestione foreste demaniali regionali.

     3) Il contratto è stipulato dal Presidente della Giunta Regionale ovvero del Capo dell'Ispettorato Regionale delle Foreste, ovvero dall'amministrazione se delegati, e diviene perfetto ed esecutivo, a tutti gli effetti di legge, con la sottoscrizione delle parti [1]0.

 

TITOLO IX

SVILUPPO DELLA SELVICOLTURA PRODUTTIVA

 

     Art. 33. (Scopi).

     La Regione, al fine di incrementare la produzione del legno, sfavorisce l'impianto ed il potenziamento della selvicoltura produttiva, conformemente ai programmi zonali di sviluppo e ad integrazione degli interventi previsti da leggi nazionali; da programmi della Cassa per il Mezzogiorno e da programmi della Comunità Economica Europea.

 

     Art. 34. (Beneficiari).

     Per lo sviluppo della selvicoltura produttiva in terreni ubicati nel territorio di competenza regionale, beneficiano delle provvidenze, previste dalla presente legge, in ordine di priorità, le seguenti categorie:

     a) coltivatori diretti singoli o associati;

     b) le cooperative agricole e i loro consorzi costituiti per numero di soci e per estensione agraria in maggioranza da coltivatori diretti, anche per terreni vallivi demaniali ottenuti in concessione;

     c) gli imprenditori che esercitano l'attività agricola a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della L. 9 maggio 1975, n. 153;

     d) gli altri proprietari di terreni anche se non coltivatori diretti.

 

     Art. 35. (Condizioni).

     La superficie minima ammissibile non può essere inferiore a un ettaro, anche se costituita da più appezzamenti.

     Per il pioppo è consentito anche l'impianto a filari, purché siano messi a dimora razionalmente almeno duecentocinquanta soggetti.

     La selvicoltura produttiva deve essere attuata con le specie forestali più largamente sperimentate, comprese nell'allegata tabella A.

     Tale tabella può essere aggiornata dalla Regione sulla base dei risultati di ricerche e sperimentazioni.

 

     Art. 36. (Provvidenze).

     La Regione concede ai beneficiari di cui all'art. 34 che ne facciano richiesta, una anticipazione di reddito per tutto il periodo di coltivazione (turno), anche ad integrazione di contributi e di altre eventuali provvidenze comunque erogate da altri Enti.

     Tale anticipazione viene erogata a decorrere dal primo anno di attività successiva all'impianto e su certificazione degli Uffici Forestali nelle seguenti misure dall'Ispettorato Forestale competente per territorio:

     a) L. 400.000 annue per ettaro coltivato, a favore delle categorie di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 34;

     b) L. 200.000 annue per ettaro coltivato, a favore della categoria del precedente articolo 34, fino a 10 ettari per ditta.

     Tali importi vengono rivalutati annualmente per tutta la durata del turno, secondo l'indice del costo della vita comunicato dall'ISTAT al 31 dicembre di ciascun anno.

     Al termine del turno le anticipazioni di reddito percepite dai beneficiari sono da questi rimborsate all'ERSA a nome e per conto della Regione, nella misura pari alla media dell'anticipazione riscossa nell'ultimo triennio moltiplicato per il numero degli anni di effettiva erogazione e comunque per un importo complessivo non superiore a quello di mercato del prodotto ottenuto.

     In caso di trasferimento del terreno rimboschito per successione, affitto, o vendita, il rimborso è dovuto dal nuovo titolare beneficiario.

     I rimborsi vengono riscossi tramite i Comuni competenti per territorio e versati all'ERSA.

     I Comuni trattengono il 10% della somma a titolo di rimborso spese.

 

     Art. 37. (Condizioni).

     L'interessato presenta la domanda all'Ispettorato Forestale competente per territorio il quale, entro 45 giorni, deve effettuare l'istruttoria ed emettere il provvedimento con parere, da trasmettere al competente Comune.

     Il Comune approva, sulla base del predetto parere, apposita convenzione con il beneficiario nella quale devono essere indicate le condizioni di cui all'art. 35; della presente legge, la durata del turno, le prescrizioni previste dalle procedure e l'impegno formale alla restituzione delle anticipazioni percepite, secondo la misura prevista dal precedente articolo, entro un termine perentorio comunque non superiore ai 90 giorni rispetto all'effettuazione del taglio.

     A fine turno il beneficiario è tenuto a dare comunicazione del programma di taglio al Comune ed a richiedere all'Ufficio Forestale competente per territorio la necessaria autorizzazione al taglio.

     Per giustificati motivi la durata del turno indicata nella convenzione può essere anticipata o ritardata dal competente Ispettorato Forestale che ne deve dare comunicazione al Comune anche ai fili della modifica della convenzione.

     I titolari singoli e associati che beneficiano delle provvidenze di cui alla presente legge, hanno l'obbligo di completare almeno un ciclo produttivo.

     Gli eredi, acquirenti ed aventi causa a qualsiasi titolo dai beneficiari nel possesso o nella proprietà del fondo oggetto della convenzione subentrano ipso iure nella convenzione medesima per tutti gli obblighi o benefici relativi.

     A tal fine, la convenzione è trascritta presso la conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio, a cura del funzionario comunale rogante, entro 30 giorni dalla stipula.

     Le spese relative alla stipula della convenzione e conseguenti, sono a carico dell'ERSA.

 

     Art. 38. (Competenze).

     Le anticipazioni di reddito di cui all'art. 36 della presente legge vengono erogate dall'ERSA tramite i Comuni.

     A tal fine la Regione assegna annualmente all'ERSA una somma pari a quella prevista dal piano quadriennale di intervento per il settore, debitamente aggiornata sulla base dell'indice del costo della vita comunicato dall'ISTAT.

     Gli Uffici Forestali, preposti all'istruttoria delle richieste ed al collaudo degli impianti, rilasciano apposita certificazione, sulla base della quale l'ERSA provvede a dotare i Comuni interessati delle somme necessarie all'erogazione delle anticipazioni di reddito.

     I provvedimenti esecutivi di liquidazione delle anticipazioni di reddito sono di competenza della Giunta Comunale del Comune in cui è ubicato il terreno coltivato.

     Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce, sentita la competente Commissione Consiliare, con propria deliberazione, ulteriori modalità d'intervento dell'ERSA, dei Comuni e degli Uffici regionali preposti nonché le procedure di contabilità relative agli accrediti ed ai rendiconti delle somme erogate, condizioni e forme di restituzione, anche anticipata, dei benefici concessi in forza delle norme del presente titolo.

 

     Art. 39. (Vincoli di destinazione).

     I terreni destinati a selvicoltura produttiva durante il primo turno, non possono mutare la destinazione.

     La trasformazione di coltura, l'arbitrario taglio anticipato o l'abbandono, comportano la sospensione dell'erogazione dell'anticipazione di reddito e la restituzione di tale anticipazione nella misura pari alla media dell'anticipazione riscossa nell'ultimo triennio moltiplicato per il numero degli anni di anticipazione fruita.

 

     Art. 40. (Garanzia assicurativa).

     Gli impianti di selvicoltura produttiva sono garantiti, per i danni derivanti da avversità atmosferiche e da altre calamità, con polizza assicurativa stipulata dall'ERSA con un Ente Assicurativo di Stato per importo adeguato al valore dei singoli impianti desumibile dai progetti approvati.

     Gli oneri derivanti sono anticipati dall'ERSA che esercita la rivalsa a fine turno, per la parte relativa all'anticipazione effettuata e commisurata a quella prevista dal predetto II comma dell'art. 38.

 

     Art. 41. (Procedure).

     La Giunta regionale predispone, su conforme parere della Commissione Consiliare Agricoltura, le procedure per l'attuazione della selvicoltura produttiva, d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno e il Ministero Agricoltura e Foreste, anche per quanto attiene gli interventi CEE.

 

TITOLO X

NORME FINALI

 

     Art. 42. (Applicabilità di altre norme).

     Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando la sostituzione degli organi dello Stato con i competenti organi della Regione nelle funzioni corrispondenti.

     Le norme regionali in contrasto con la presente legge sono abrogate.

 

     Art. 43. (Delega delle funzioni).

     Tutte le funzioni previste nei primi otto titoli della presente legge e non specificatamente riservate a sé dalla Regione, sono attribuite alle Comunità montane e ai Comuni singoli o associati.

 

     Art. 44. (Disposizioni finanziarie).

     La Regione è autorizzata ad iscrivere nello stato di previsione dell'entrata dei bilanci dal 1983 e successivi le somme a rimborso provenienti dalla CEE in base al regolamento n. 269 del 6 dicembre 1979.

     Tali somme sono devolute alle Comunità montane interessate in base ai programmi di intervento.

     Tutte le somme che eventualmente perverranno dallo Stato e destinate alla forestazione saranno utilizzate per gli interventi di settore con priorità per le esposizioni contratte dalla Regione e dalle Comunità montane in base alle disposizioni contenute nella presente legge.

     (Omissis).

 

 

 


[1] L'art. 1 della L.R. 4 febbraio 1986, n. 5 dispone:

[2] Lettera così sostituita con L.R. 22 luglio 1986, n. 24.

[1] L'art. 1 della L.R. 4 febbraio 1986, n. 5 dispone:

[3] Comma così sostituito con L.R. n. 24/1986.

[4] Comma aggiunto dalla L.R, n. 24/1986.

[4] Comma aggiunto dalla L.R, n. 24/1986.

[5] Comma aggiunto con L.R. n. 24/1986.

[5] Comma aggiunto con L.R. n. 24/1986.

[6] Comma aggiunto dalla L.R n. 24/1986.

[7] Comma così sostituito con L.R. n. 24/1986.

[1] L'art. 1 della L.R. 4 febbraio 1986, n. 5 dispone:

[8] Comma così sostituito con L.R. n. 24/1986.

[9] Punto inserito con L.R. n. 24/1986.

[9] Punto inserito con L.R. n. 24/1986.

[9] Punto inserito con L.R. n. 24/1986.

[1]10 Comma aggiunto con art. 23 L.R. 12 aprile 1994, n. 28.