§ 2.4.37 - L.R. 9 aprile 1997, n. 29.
Interventi a favore delle Comunità Montane per le finalità della Legge 23 marzo 1981, n. 93 nonché per la copertura delle spese di funzionamento.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comunità montane
Data:09/04/1997
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Attuazione.
Art. 3.  Disposizioni finanziarie.
Art. 4.  Urgenza.


§ 2.4.37 - L.R. 9 aprile 1997, n. 29.

Interventi a favore delle Comunità Montane per le finalità della Legge 23 marzo 1981, n. 93 nonché per la copertura delle spese di funzionamento.

(B.U. n. 9 del 20 maggio 1997).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Legge 28 dicembre 1995, n. 549, all'art. 3, comma primo, dispone che a decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti da parte dello Stato in favore delle Regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 93, intendendosi trasferite alla competenza regionale le relative funzioni.

     2. La Regione Abruzzo, conseguentemente, interviene con uno stanziamento, su apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio denominato «Interventi in favore delle Comunità Montane per le finalità della Legge 23 marzo 1981, n. 93 nonché per la copertura delle spese di funzionamento».

     3. Per l'anno 1998 la Regione Abruzzo interviene con lo stanziamento, determinato in L. 2.961.000.000, già iscritto al Cap. 122440, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso [1].

     4. Per gli esercizi 1999-2000, gli stanziamenti, determinati per ciascun esercizio finanziario nella misura massima stabilita dal terzo comma del presente articolo, sono iscritti nei corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci per le rispettive leggi di bilancio [2].

     5. La copertura finanziaria per gli oneri previsti nel comma precedente è assicurata mediante riduzione delle quote iscritte nel Sett. 12 del bilancio pluriennale allegato al bilancio per l'esercizio 1998 [3].

     6. A partire dall’esercizio finanziario 2004, le comunità montane devono presentare al competente Servizio regionale, entro e non oltre un anno dall’assegnazione dei finanziamenti, una relazione illustrativa degli investimenti posti in essere nell’anno di riferimento [4].

     7. La relazione deve contenere anche una apposita dichiarazione a firma del responsabile dell’ente di utilizzazione del finanziamento conforme alle finalità della presente legge [5].

     8. In caso di inadempienza relativamente a quanto stabilito nei precedenti commi 6 e 7, il finanziamento è revocato e la Giunta regionale è autorizzata a recuperare le somme erogate [6].

 

     Art. 2. Attuazione.

     Il contributo per gli interventi di cui al precedente art. 1 viene ripartito tra le Comunità Montane per l'attuazione di quanto previsto dalla Legge 23 marzo 1981, n. 93 nonché per la copertura delle spese di funzionamento.

     La ripartizione, di cui al comma che precede, avviene con le modalità previste dalla Legge Regionale 17 maggio 1985, n. 49 e successive modificazioni, sulla base dei parametri di territorio e di popolazione delle zone omogenee, costituite ai sensi della Legge Regionale 6 dicembre 1994, n. 92.

     L'erogazione del contributo alle Comunità Montane viene effettuata secondo le modalità di cui all'art. 31, ultimo comma, della Legge Regionale 6 dicembre 1994, n. 92 [7].

 

     Art. 3. Disposizioni finanziarie.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente Legge, valutato per l'anno 1997 in L. 2.961.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della Legge Regionale di Contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 323000, partita n. 28 - elenco n. 3, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto (nel Sett. 12, Tit. 2, Ctg. 4) il Cap. 122440 denominato: «Interventi in favore delle Comunità Montane per le finalità della L. 23 marzo 1981, n. 93» con lo stanziamento di sola competenza di L. 2.961.000.000».

 

     Art. 4. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 1998, n. 159.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 1998, n. 159.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 1998, n. 159.

[4] Comma aggiunto dall’art. 42 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[5] Comma aggiunto dall’art. 42 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[6] Comma aggiunto dall’art. 42 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[7] Il Governo ha osservato, in relazione all'art. 2 comma 3, che il richiamo all'art. 31, ultimo comma, della L.R. 6.12.1994, n. 92, risulta inesatto in quanto il predetto articolo è stato integrato dall'art. 141/95 e successivamente modificato dall'art. 1 della L.R. 142/95.