§ 2.2.23 - L.R. 11 dicembre 1987, n. 87.
Costituzione della FIRA S.p.A. (Finanziaria Regionale Abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:11/12/1987
Numero:87


Sommario
Art. 1.  (Natura e regime giuridico).
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.  (Capitale sociale e quota regionale).
Art. 6.  (Organi di amministrazione e controllo della società)
Art. 7.  (Statuto).
Art. 8.  (Norma transitoria).
Art. 9.  (Norma finanziaria).
Art. 10.  (Urgenza).


§ 2.2.23 - L.R. 11 dicembre 1987, n. 87.

Costituzione della FIRA S.p.A. (Finanziaria Regionale Abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese.

(B.U. n. 36 del 18 dicembre 1987).

 

Art. 1. (Natura e regime giuridico).

     La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione, in forma di società per azioni, di una società finanziaria regionale per lo sviluppo dell'economia abruzzese, denominata FIRA S.p.A.

     Essa opera nei settori d'interesse regionale ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione per il raggiungimento dei fini propri della Regione, in conformità degli articoli 7, 8 e 9 dello Statuto della Regione Abruzzo, ed in particolare per lo sviluppo economico e sociale e per il superamento degli squilibri territoriali e settoriali esistenti, anche usufruendo di provvidenze e incentivi riservati dalla CEE direttamente alle finanziarie regionali.

     [Oltre alla regione, a cui deve essere riservata la maggioranza assoluta del capitale, possono essere soci della F.I.R.A. S.p.A. gli Enti pubblici territoriali, le Camere di Commercio, le Banche, le Società cooperative, i Consorzi, le associazioni imprenditoriali di categoria anche tramite Enti o Società di loro emanazione] [1].

 

     Art. 2. [2]

     1. La F.I.R.A. S.p.A. è strumento di attuazione della programmazione economica regionale e, nell'ambito delle competenze regionali, opera per lo sviluppo ed il riequilibrio socio-economico e territoriale della Regione, per la piena occupazione e l'utilizzazione delle risorse dell'Abruzzo e per la valorizzazione delle sue risorse imprenditoriali nonchè per la promozione e per lo sviluppo della cultura.

     2. A tali fini la F.I.R.A. S.p.A., direttamente o mediante società da lei promosse o partecipate, nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di controllo analogo e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni, potrà:

     a) assumere partecipazioni minoritarie in società di capitali, operanti nei settori produttivi, in società cooperative, in società consortili ed in consorzi tra piccole e medie imprese, già costituite o da costituirsi, operanti nei settori individuati quali prioritari nel programma della F.I.R.A. S.p.A. ed al fine della loro espansione, riconversione ed ammodernamento. Sono comunque, escluse partecipazioni in Società che abbiano come scopo attività meramente finanziarie;

     b) prestare assistenza finanziaria, anche per gli aspetti tecnici e organizzativi connessi, alle piccole e medie imprese abruzzesi, anche mediante la concessione di garanzie, fidejussorie o diverse, per facilitare il reperimento dei finanziamenti necessari;

     c) attivare ogni forma di finanza innovativa utile al reperimento delle risorse necessarie alla crescita ed al consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese abruzzesi;

     d) promuovere, in collegamento con i Consorzi di Sviluppo Industriale e Consorzi misti ai sensi della legge 317/91, la nascita di società e centri di servizi reali all'interno degli agglomerati e dei distretti industriali d'Abruzzo;

     e) gestire, per conto della regione e previe deliberazioni della Giunta regionale, fondi speciali destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali, nonché fondi di origine comunitaria, con l'obbligo di rendicontare alla Giunta regionale per il tramite del Settore competente per materie;

     f) prestare assistenza finanziaria agli imprenditori agricoli singoli o associati;

     f-bis) anticipare l'erogazione dei contributi regionali provvisoriamente concessi ai soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 40 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi - Legge europea regionale 2013).

     3. Nell'esercizio delle proprie funzioni la F.I.R.A. S.p.A. è vincolata al rispetto di criteri di economicità della gestione di produttività dell'investimento.

     3-bis. La F.I.R.A. S.p.A, nell'esercizio delle proprie funzioni, in sede di assegnazione di fondi pubblici, assicura il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

     4. La Società potrà effettuare qualsiasi operazione mobiliare e svolgere attività, comprese quelle di studio e di ricerca, necessarie per lo svolgimento dei compiti rientranti nell'oggetto sociale.

 

     Art. 3. [3]

     1. La F.I.R.A. S.p.A. può nominare propri rappresentanti nei Consigli di Amministrazione e nei Collegi Sindacali delle società ed enti a cui partecipa.

 

     Art. 4. [4]

     1) La FIRA SpA, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale, redige, entro il 15 ottobre di ogni anno, il programma di attività per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale d'Abruzzo. Il Consiglio regionale delibera entro 30 giorni dalla trasmissione del documento da parte della Giunta regionale.

     2) La FIRA SpA è tenuta, altresì, a trasmettere ogni sei mesi un rapporto sull'andamento della gestione sociale al Settore industria della Giunta regionale.

 

     Art. 5. (Capitale sociale e quota regionale). [5]

     La Regione sottoscrive all'atto della costituzione della società finanziaria una quota pari al 51 per cento del suo capitale sociale, per una spesa prevista di L. 2.500.000.000.

 

     Art. 6. (Organi di amministrazione e controllo della società) [6]

     1. La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e amministratore delegato, a cui spetta la rappresentanza legale della società. La funzione di revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione, individuata tramite procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa statale vigente in materia e delle disposizioni dello Statuto della società.

     2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono nominati dalla Regione in qualità di socio unico della FI.R.A. S.p.A., secondo le modalità definite dallo Statuto della società, nel rispetto dei requisiti e condizioni fissati dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Le modalità di funzionamento e le attività espletate dal Consiglio di amministrazione sono disciplinati dallo Statuto della società.

     3. I compensi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo della società sono fissati dallo Statuto della società nel rispetto delle disposizioni stabilite in merito dall'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016 e dalla normativa statale vigente in materia.

 

     Art. 7. (Statuto). [7]

     1. Lo Statuto dovrà essere adeguato sulla base della presente modifica alla legge istitutiva della F.I.R.A. S.p.A.

 

     Art. 8. (Norma transitoria). [8]

     1. Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge dovrà essere convocata l'Assemblea straordinaria della FIRA S.p.A. per deliberare il nuovo Statuto sociale, in ottemperanza alle prescrizioni della presente legge.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 10. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 7 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 novembre 2017, n. 59.

[2] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 7 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 30 novembre 2017, n. 59.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 7.

[4] Articolo già sostituito dall'art. 4 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 7 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 7.

[5] Articolo già modificato dall'art. 5 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 30 novembre 2017, n. 59.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 30 novembre 2017, n. 59.

[7] Articolo così integrato dall'art. 7 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 7.

[8] Articolo così integrato dall'art. 8 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 7.