Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali e a partecipazione regionale |
Data: | 30/11/2017 |
Numero: | 59 |
Sommario |
Art. 1. (Gestione "in house providing" della FI.R.A. S.p.A.) |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 1 della L.R. 87/1987) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 2 della L.R. 87/1987) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 2 della L.R. 87/1987) |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 2 della L.R. 87/1987) |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 5 della L.R. 87/1987) |
Art. 7. (Sostituzione dell'articolo 6 della L.R. 87/1987) |
Art. 8. (Disposizioni transitorie e di rinvio) |
Art. 9. (Abrogazioni) |
Art. 10. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 11. (Entrata in vigore) |
§ 2.2.109 - L.R. 30 novembre 2017, n. 59.
Gestione in house providing della FI.R.A. S.p.A. Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della FI.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese).
(B.U. 1 dicembre 2017, n. 125 Speciale)
Art. 1. (Gestione "in house providing" della FI.R.A. S.p.A.)
1. La presente legge disciplina la gestione secondo il modello "in house providing" della società finanziaria regionale per lo sviluppo dell'economia abruzzese, denominata FI.R.A. S.p.A., società per azioni costituita ai sensi della
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10, all'acquisizione di quote di capitale sociale della FI.R.A. S.p.A., fino al raggiungimento dell'intero capitale sociale e a porre in essere ogni altra attività necessaria a rendere la medesima quale società in house.
3. La Regione Abruzzo, in qualità di socio unico della FI.R.A. S.p.A., esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, con poteri di indirizzo, direzione, coordinamento, controllo e supervisione delle attività della società, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto europeo e della legislazione nazionale vigenti in materia, secondo le modalità previste dallo Statuto della società.
4. I contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra la Regione e la società in house sono stipulati in conformità allo schema di contratto tipo approvato dalla Giunta regionale.
Art. 2. (Modifiche all'articolo 1 della
1. Il terzo comma dell'articolo 1 della
Art. 3. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della
Art. 4. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della
"f-bis) anticipare l'erogazione dei contributi regionali provvisoriamente concessi ai soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 40 della
Art. 5. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della
"3-bis. La F.I.R.A. S.p.A, nell'esercizio delle proprie funzioni, in sede di assegnazione di fondi pubblici, assicura il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.".
Art. 6. (Modifiche all'articolo 5 della
1. Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 5 della
Art. 7. (Sostituzione dell'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
"Art. 6 (Organi di amministrazione e controllo della società)
1. La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e amministratore delegato, a cui spetta la rappresentanza legale della società. La funzione di revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione, individuata tramite procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa statale vigente in materia e delle disposizioni dello Statuto della società.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono nominati dalla Regione in qualità di socio unico della FI.R.A. S.p.A., secondo le modalità definite dallo Statuto della società, nel rispetto dei requisiti e condizioni fissati dall'articolo 11 del
3. I compensi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo della società sono fissati dallo Statuto della società nel rispetto delle disposizioni stabilite in merito dall'articolo 11 del
Art. 8. (Disposizioni transitorie e di rinvio)
1. Entro novanta giorni dall'acquisizione di quote di cui al comma 2 dell'articolo 1, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10, la Regione, in qualità di socio unico, adegua lo statuto della FI.R.A. S.p.A. alle disposizioni di cui alla presente legge, nonchè alle prescrizioni imposte dal
2. Entro novanta giorni dall'adeguamento dello Statuto della società, la Regione, in qualità di socio unico, provvede alla ricostituzione degli organi sociali.
3. Gli organi sociali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica sino alla nomina dei nuovi.
4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e alla normativa speciale vigente in materia.
Art. 9. (Abrogazioni)
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 1, 5 e 6 della
Art. 10. (Disposizioni finanziarie)
1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge, è autorizzata per l'anno 2017 la spesa nel limite massimo di euro 1.200.000,00 a cui si fa fronte con parte delle refluenze Fira a seguito delle economie dalla chiusura della
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale 2017-2019, esercizio 2017:
a) nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio 2017 è iscritta al Titolo 3, Tipologia 500, Cat. 99 la maggiore somma di euro 1.200.000,00;
b) nello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2017 è iscritta alla Missione 14, Programma 05, Titolo 3 la somma di euro 1.200.000,00 per l'acquisizione di quote di capitale sociale della F.I.R.A. S.p.A.
3. Le spese di cui al presente articolo sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui all'articolo stesso.
Art. 11. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).