Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 12/09/2001 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. 1. |
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con gli appositi stanziamenti già iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio 2001 e con quelli che verranno [...] |
Art. 3. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 2.1.95 - L.R. 12 settembre 2001, n. 47.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 26.4.1984, n. 35: Norme sullo Statuto del personale in attuazione della disciplina relativa all'accordo nazionale per il personale delle Regioni. [*]
(B.U. n. 20 del 17 ottobre 2001).
1. [1]
2. Al personale che, al momento del collocamento a riposo, ha diritto all'attribuzione degli aumenti periodici, ai sensi dell'art. 2 della Legge 24.5.1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, gli aumenti periodici medesimi vanno calcolati sullo stipendio in godimento, sul salario di anzianità e sull'integrazione del salario di anzianità".
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con gli appositi stanziamenti già iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio 2001 e con quelli che verranno iscritti nei bilanci regionali per gli anni successivi.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[*] Il Commissario del Governo nella Regione Abruzzo con nota prot. 1418/1557 C.G. del 1.09.2001 nel trasmettere la presente Legge, debitamente vistata, ha rilevato che: "Con l'occasione si osserva un errore materiale all'art. 1, comma 1, ove deve intendersi "L.R. 26.4.1984 n. 35" anziché "L.R. 25.4.1986, n. 35"."
[1] Sostituisce il 5° comma, art. 32 della