§ 1.4.20 - L.R. 18 agosto 2004, n. 28.
Modifiche alla L.R. 20.10.1995, n. 126 recante: Istituzione del Difensore Civico.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 informazione, partecipazione, iniziativa popolare
Data:18/08/2004
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’art. 9 della L.R. 126/1995.
Art. 2.  Modifiche all’art. 10 della L.R. 126/1995 come modificato dalla L.R. 64/1996.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 1.4.20 - L.R. 18 agosto 2004, n. 28.

Modifiche alla L.R. 20.10.1995, n. 126 recante: Istituzione del Difensore Civico.

(B.U. 27 agosto 2004, n. 23).

 

Art. 1. Modifiche all’art. 9 della L.R. 126/1995.

     L’art. 9 della L.R. 126/1995 è sostituito dal seguente:

     "Art. 9. (Requisiti e cause ostative).

     1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio regionale tra i cittadini che siano in possesso di diploma di laurea con significativa esperienza in campo giuridico e amministrativo e dei requisiti per l’elezione al Consiglio regionale. L’incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni carica elettiva pubblica o di direzione politica e sindacale, nonché con attività di lavoro subordinato pubblico o privato. Le attività libero professionali non devono inibire la giornaliera assiduità delle funzioni di Difensore Civico. Nell’espletamento delle proprie funzioni il Difensore Civico è tenuto ad astenersi da attività professionali attraverso cui possa configurarsi qualsiasi forma di interesse.

     2. Ove la nomina riguardi i soggetti in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità, ai sensi della legge 154/1981, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di 5 gg. dalla data di insediamento o, nell’ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.

     3. Al Difensore Civico si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 21.7.1983, n. 46, in materia di pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive; i documenti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della L.R. 46/1983 sono depositati presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale."

 

     Art. 2. Modifiche all’art. 10 della L.R. 126/1995 come modificato dalla L.R. 64/1996.

     L'art. 10 della L.R. 126/1995 è così sostituito:

     "Art. 10. (Nomine e durata in carica).

     1. Il Consiglio regionale, con il voto dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, nomina il Difensore civico tra i candidati che abbiano presentato domanda, nel termine e secondo le modalità fissati dall'Ufficio di Presidenza, allegando il relativo curriculum.

     2. Se dopo tre votazioni consecutive, da effettuarsi nella stessa seduta, nessun candidato raggiunge il quorum richiesto dal comma 1, il Consiglio procede ad ulteriore votazione, ed è nominato Difensore Civico il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati; qualora anche tale maggioranza non sia raggiunta, è nominato Difensore Civico il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.

     3. Il difensore civico dura in carica 5 anni e può essere riconfermato una sola volta.

     4. Può essere revocato con voto del Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.

     5. Almeno venti giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio per provvedere alla nuova nomina. La convocazione è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'Ufficio.

     6. Si applicano al Difensore Civico le disposizioni di cui al D.L. 16.5.1994, n. 293 convertito nella Legge 15.7.1994, n. 444 recante: Disciplina della proroga degli Organi amministrativi."

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.