§ 2.5.8 - L.R. 21 luglio 1983, n. 46.
Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche direttive di alcuni Enti, in attuazione della Legge 5 luglio 1982, n. 441.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:21/07/1983
Numero:46


Sommario
Art. 1.  (Finalità e ambito di applicazione).
Art. 2.  (Situazione patrimoniale dei soggetti obbligati).
Art. 3.  (Variazione della situazione patrimoniale).
Art. 4.  (Cessazione dalla carica).
Art. 5.  (Moduli).
Art. 6.  (Norma transitoria).
Art. 7.  (Inadempienze).
Art. 8.  (Diritto di informazione dei cittadini).


§ 2.5.8 - L.R. 21 luglio 1983, n. 46.

Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche direttive di alcuni Enti, in attuazione della Legge 5 luglio 1982, n. 441.

(B.U. n. 13 straord. del 2 settembre 1983).

 

Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione).

     La presente legge disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nella L. 5 luglio 1982, n. 441 ai seguenti soggetti:

     1) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spetti al Consiglio regionale, alla Giunta o al Presidente della Giunta regionale d'Abruzzo;

     2) presidenti e componenti dei Comitati di gestione delle Unità Locali Socio-Sanitarie della Regione;

     3) presidenti e vice-presidenti delle Comunità Montane della Regione;

     4) presidenti, vice-presidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorra la Regione Abruzzo, in qualsiasi forma di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;

     5) presidenti, vice-presidenti, amministratori delegati e direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento la Regione Abruzzo concorra in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio, a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni.

 

     Art. 2. (Situazione patrimoniale dei soggetti obbligati).

     Entro tre mesi dalla nomina, i soggetti di cui all'articolo precedente sono tenuti a depositare presso la Segreteria della Giunta regionale de L'Aquila:

     1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;

     2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

     Gli adempimenti di cui al presente articolo concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

 

     Art. 3. (Variazione della situazione patrimoniale).

     Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'art. 1 sono tenuti a depositare presso la Segreteria della Giunta regionale de l'Aquila un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale, di cui al numero 1 dell'art. 2, intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. Tale adempimento annuale si estende anche alla situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

 

     Art. 4. (Cessazione dalla carica).

     Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a depositare presso la Segreteria della Giunta Regionale de L'Aquila una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale, di cui al n. 1 dell'art. 2, intervenute dopo l'ultima attestazione.

     Essi sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche concernente l'ultimo anno nel quale hanno ricoperto la carica, entro il mese successivo alla scadenza del termine di presentazione di tale dichiarazione.

     Tali adempimenti si estendono anche nella situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

     Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di conferma degli interessati nella medesima carica alla scadenza della stessa.

 

     Art. 5. (Moduli).

     Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vanno effettuate sullo schema di modulo allegato alla presente legge (ALL. A).

 

     Art. 6. (Norma transitoria).

     I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano una delle cariche previste dall'art. 1 sono tenuti a provvedere agli adempimenti indicati nel successivo art. 2 entro tre mesi dalla medesima data.

 

     Art. 7. (Inadempienze).

     Ove i soggetti di cui all'art. 1 non adempiono agli obblighi previsti dagli articoli 2, 3 e 6, il Presidente della Giunta regionale, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diffida l'interessato ad adempiere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della diffida medesima.

     Nel caso di inosservanza della diffida, il Presidente della Giunta regionale dà notizia dell'inadempienza sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 8. (Diritto di informazione dei cittadini).

     Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio della Regione Abruzzo hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste negli articoli 2, 3 e 4.

     A tal fine le dichiarazioni sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, nel quale sono altresì riportate, per ciascuno dei soggetti di cui all'art. 1, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo delle dichiarazioni dei redditi depositate ai sensi dell'art. 2, punto 2.