§ 1.4.8 - L.R. 20 ottobre 1995, n. 126.
Istituzione del difensore civico.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 informazione, partecipazione, iniziativa popolare
Data:20/10/1995
Numero:126


Sommario
Art. 1.  Istituzione e finalità.
Art. 2.  Funzioni.
Art. 3.  Attivazione dell'intervento.
Art. 4.  Poteri istruttori.
Art. 5.  Modalità dell'azione.
Art. 6.  Relazione annuale.
Art. 7.  Rapporti con i Comuni e le Province.
Art. 8.  Sede e organizzazione.
Art. 9.  Requisiti e cause ostative.
Art. 10.  Nomine e durata in carica.
Art. 11.  Trattamento economico.
Art. 12.  Norma finanziaria.


§ 1.4.8 - L.R. 20 ottobre 1995, n. 126.

Istituzione del difensore civico.

(B.U. n. 26 del 7 novembre 1995).

 

Art. 1. Istituzione e finalità.

     1. E' istituito nella Regione Abruzzo l'Ufficio del Difensore civico.

     2. Il Difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena autonomia e non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza o di controllo, gerarchico o funzionale.

 

     Art. 2. Funzioni.

     1. Il Difensore civico assicura, nei limiti e con le modalità della presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi, posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa. Egli interviene nei casi di omissioni, ritardi illegittimità o irregolarità riscontrati in atti e comportamenti:

     a) delle Unità organizzative dell'Amministrazione regionale;

     b) degli Enti, Aziende o loro Consorzi dipendenti dalla Regione, ivi comprese le Unità Sanitarie Locali e le aziende Ospedaliere;

     c) degli Enti locali nell'esercizio di funzioni attribuite o delegate dalla Regione;

     d) degli Enti o Aziende con partecipazione di capitale regionale [1].

     2. Nei confronti delle altre Amministrazioni Pubbliche operanti sul territorio regionale, il Difensore civico può:

     a) inviare segnalazioni qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, riscontri i casi previsti al comma 1° [2];

     b) intervenire, limitatamente alla richiesta di notizie e alla presentazione di solleciti, per esigenze connesse all'espletamento del proprio mandato.

 

     Art. 3. Attivazione dell'intervento.

     1. Il Difensore civico interviene:

     a) sulla base di un reclamo presentato dalle singole persone interessate, da persone giuridiche pubbliche o private, associazioni, formazioni sociali, portatori di interessi diffusi;

     b) d'ufficio, nei confronti di casi di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato richiesto il suo intervento, nonché di casi di particolare rilevanza che in qualsiasi modo siano venuti a sua conoscenza.

     2) Il reclamo di cui alla precedente lettera a), può essere presentato per iscritto o verbalmente. Nel secondo caso il Difensore civico può farlo verbalizzare e sottoscrivere dal reclamante.

     3) Non possono ricorrere al Difensore civico:

     a) i dipendenti della Regione e delle Amministrazioni indicate alle lettere b), c) e d) dell'art. 2 comma 1 per questioni concernenti il rapporto di lavoro;

     b) i Consiglieri regionali e gli amministratori o i dirigenti delle amministrazioni indicate alle lettere b), c) e d) dell'art. 2 comma 1.

 

     Art. 4. Poteri istruttori.

     1. Per l'assolvimento dei propri compiti, il Difensore civico può:

     a) chiedere verbalmente o per iscritto, notizie comunque utili all'esame della questione trattata, consultare tutti gli atti e documenti ritenuti necessari ed ottenerne le relative copie. Gli uffici interessati sono tenuti a prestare la necessaria collaborazione al Difensore civico, senza potergli opporre il segreto d'ufficio;

     b) accedere agli uffici per effettuare gli accertamenti necessari, anche tramite collegamenti con i sistemi informativi regionali;

     c) convocare, senza vincolo di autorizzazione, il responsabile del procedimento ed i funzionari competenti a provvedere;

     d) prospettare situazioni di incertezza giuridica o di carenza normativa, formulando le proposte e i suggerimenti ritenuti opportuni.

     2. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso in ragione del suo ufficio o che siano comunque da considerare segrete o riservate in base alle leggi vigenti.

     3. Quando intervenga d'ufficio, il Difensore civico dà sollecita informazione dell'iniziativa al responsabile preposto al Servizio nonché agli Organi rappresentativi degli Enti interessati.

 

     Art. 5. Modalità dell'azione.

     1. In caso di reclamo presentato dai soggetti indicati all'art. 3, comma 1, lett. a), il Difensore civico, nei termini previsti dalla normativa vigente, può:

     a) archiviare il reclamo per manifesta infondatezza, con adeguata motivazione che viene comunicata al reclamante;

     b) chiedere al funzionario responsabile di procedere ad un esame congiunto della questione oggetto del reclamo. A seguito di tale esame il Difensore civico, sulla base delle notizie raccolte e degli accertamenti compiuti, esprime verbalmente o per iscritto il suo parere al funzionario responsabile e al reclamante.

     2. Qualora il reclamante lamenti un comportamento omissivo o dilatorio degli uffici in riferimento ad un procedimento amministrativo in corso, il Difensore civico procede all'esame di cui alla precedente lettera b), successivamente egli, tenendo presente i principi fissati dalla L. 241/90 e successive modifiche, integrazioni e norme di attuazione, e le esigenze dell'ufficio interessato, fissa il termine entro il quale il procedimento deve concludersi e ne dà notizia al reclamante e all'Assessore competente o all'amministratore o al dirigente delle Amministrazioni indicate alle lettere b), c) e d) dell'art. 2 comma 1.

     3. Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore civico può proporre al Presidente della Giunta regionale la nomina di un Commissario ad acta per la definizione del procedimento.

     4. In ogni caso il Difensore civico può:

     a) segnalare all'Assessore competente o al dirigente o all'amministratore delle Amministrazioni indicate alle lettere b), c) e d) dell'art. 2 comma 1 le disfunzioni, le carenze e le inefficienze riscontrate, formulando proposte e suggerimenti per un migliore funzionamento degli uffici e dei servizi;

     b) sollecitare i funzionari responsabili e l'Assessore competente o il dirigente o l'amministratore di cui al precedente punto a) affinché provvedano in merito alle questioni sollevate;

     c) chiedere l'apertura di un procedimento disciplinare a carico di funzionari o dipendenti per atti o comportamenti idonei a determinare una responsabilità disciplinare. Il provvedimento di archiviazione o di conclusione dell'azione disciplinare deve essere comunicato entro quindici giorni al Difensore civico.

     5. L'Amministrazione è tenuta a precisare i motivi in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni del Difensore civico.

     6. Qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, il Difensore Civico venga a conoscenza di fatti:

     - che possono costituire reato, ne fa rapporto all'Autorità giudiziaria;

     - che possono comportare responsabilità contabile o amministrativa, li segnala alla Procura della Corte dei Conti [3].

     7. Dell'avvenuta denuncia deve essere tempestivamente informato il Presidente della Giunta regionale o il Presidente del Consiglio regionale a seconda che l'oggetto della denuncia investa le strutture dell'una o dell'altra istituzione [4].

 

     Art. 6. Relazione annuale.

     1. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Difensore civico presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente, con eventuali proposte di modifiche normative o amministrative, anche in relazione alla struttura e al funzionamento degli uffici regionali, alla distribuzione delle competenze e all'assetto dei rapporti tra la Regione e gli Enti locali e strumentali.

     2. Detta relazione - tempestivamente trasmessa ai Consiglieri regionali - è sottoposta entro 60 giorni all'esame del Consiglio regionale, previo parere della competente Commissione consiliare che, a tal fine, è tenuta a convocare il Difensore civico.

     3. La relazione del Difensore civico e le conclusioni del Consiglio regionale sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     4. Il Difensore civico può essere ascoltato dal Consiglio regionale in seduta pubblica su aspetti generali della sua funzione, nonché dalle Commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari afferenti alle materie di loro competenza.

     5. In casi di particolare importanza o urgenza il Difensore civico può inviare apposite relazioni:

     a) al Presidente della Giunta regionale per le opportune determinazioni;

     b) al Presidente del Consiglio regionale, affinché venga posta all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea, previo parere della Commissione di vigilanza.

     6. L'ufficio di Presidenza pone a disposizione del Difensore civico i mezzi e gli strumenti per consentire una adeguata informazione all'esterno della sua attività.

 

     Art. 7. Rapporti con i Comuni e le Province.

     1. Il Difensore civico regionale promuove il coordinamento della propria attività con quella dei Difensori civici comunali e provinciali.

     2. Il Consiglio regionale, su proposta del Difensore civico, può stipulare con Comuni e Province in cui operi un Difensore civico locale, apposite convenzioni che prevedano forme di coordinamento ovvero di esercizio unitario della difesa civica, senza distinzione tra sfera di funzioni proprie e sfere di funzioni delegate o attribuite dell'ente locale [5].

     3. Nei Comuni e nelle Province sprovvisti di Difensore civico, la convenzione di cui al comma precedente può consentire al Difensore civico regionale di intervenire anche nelle materie proprie dell'ente locale [6].

     4. Le convenzioni di cui al comma 3 devono prevedere l'impegno dell'ente locale interessato a porre a disposizione del Difensore civico: locali, servizi e personale adeguati alle funzioni da svolgere [7].

 

     Art. 8. Sede e organizzazione. [8]

     1. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate presso ciascun capoluogo di Provincia.

     2. Le strutture periferiche del Difensore civico sono ubicate:

     - a Pescara nella sede dell'Unità Operativa di collegamento del Consiglio regionale;

     - a Chieti e Teramo nelle sedi dei Centri di Servizi Culturali ovvero presso altre strutture regionali che dispongano di idonei locali.

     3. All'Assegnazione dei locali provvedono, con propria ordinanza e sulla base di convenzioni da stipulare con il Difensore civico:

     - il Dirigente del Servizio Amministrazione del Consiglio regionale per le sedi di L'Aquila e Pescara;

     - il Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio della Giunta regionale per le sedi decentrate di Chieti e Teramo.

     4. Per le esigenze connesse alla fase di primo impianto delle strutture del Difensore civico, l'Ufficio di Presidenza provvede a dotare le stesse delle attrezzature e dei mezzi necessari al loro funzionamento.

     5. La struttura organizzativa del Difensore civico è composta di un Servizio di Segreteria con la seguente dotazione organica:

     - 1 Dirigente amministrativo;

     - 1 Funzionario amministrativo;

     - 2 istruttori direttivi;

     - 2 istruttori amministrativi;

     - 3 videoterminalisti;

     - 1 operatore tecnico.

     6. In relazione a sopravvenute esigenze funzionali, l'Ufficio di Presidenza può disporre la variazione dei livelli, non superiori al 7°, e dei profili professionali non superiori all'8°, ferma restando la dotazione organica complessiva.

     7. La localizzazione delle Unità operative è disposta dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Difensore civico.

     8. All'Ufficio del Difensore civico può essere assegnato, nel limite di due unità, anche personale in posizione di comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni statali o locali, nel rispetto delle norme vigenti. In relazione ai posti coperti con l'istituto del comando sono resi indisponibili altrettanti posti vacanti nell'ambito delle qualifiche funzionali del ruolo del personale regionale.

     9. Il predetto personale dipende funzionalmente dal Difensore civico e può essere utilizzato presso la sede che lo stesso Difensore civico riterrà più opportuna in relazione alle esigenze strettamente connesse allo svolgimento della propria attività.

     10. E', inoltre, tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni.

     11. L'assegnazione del personale è disposta, sentito il Difensore civico, dall'Ufficio di Presidenza se trattasi di unità appartenenti all'organico del Consiglio regionale o dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto ed entro quindici giorni dalla richiesta formulata dall'Ufficio di Presidenza, se trattasi di personale ricompreso nell'organico della Giunta regionale.

     12. Il contingente di personale assegnato al Difensore civico fa parte dell'organico del Consiglio regionale e ad esso si applicano tutti gli istituti giuridici ed economici previsti dai CC.CC.NN.LL. del comparto.

     13. Gli oneri derivanti dal trattamento economico principale sono posti a carico del capitolo relativo al personale del Consiglio regionale mentre quelli derivanti da tutte le voci costituenti il trattamento accessorio gravano sul pertinente capitolo di spesa riferito al Difensore civico.

     14. Il personale assegnato alle sedi decentrate raccoglie le richieste di intervento nei confronti di uffici ed enti operanti nel rispettivo territorio provinciale, provvede all'istruttoria di massima e fornisce agli utenti le informazioni utili per avvalersi delle prestazioni del Difensore civico.

     15. Per le indagini e questioni di particolare complessità, e nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese per il funzionamento del difensore civico, lo stesso può affidare incarichi di consulenza a istituti scientifici o a persone iscritte in appositi albi professionali ovvero a professionisti particolarmente esperti nelle materie trattate.

     16. Alle spese di funzionamento delle strutture di supporto dell'attività del Difensore civico, comprese quelle derivanti dal precedente comma ed escluse le spese relative alla fornitura di luce, riscaldamento, acqua e telefoniche, collegate con impianti centralizzati, nonché i servizi di fotoriproduzione e tipografici, ove esistenti, i cui oneri restano a carico delle strutture che ospitano le predette strutture, provvede l'Ufficio del Difensore civico, nei limiti annuali degli stanziamenti iscritti in bilancio, mediante aperture di credito ai sensi e per gli effetti della L.R. 23.11.1977, n. 66 recante: «Norme sulla gestione della spesa regionale tramite funzionari delegati».

     17. Tutti gli adempimenti che nella citata L.R. 66/77 sono riservati alla Giunta regionale ed all'Ufficio di ragioneria del predetto Organo spettano all'Ufficio di Presidenza ed all'Ufficio ragioneria e contabilità del Consiglio regionale.

 

     Art. 9. Requisiti e cause ostative. [9]

     1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio regionale tra i cittadini che siano in possesso di diploma di laurea con significativa esperienza in campo giuridico e amministrativo e dei requisiti per l’elezione al Consiglio regionale. L’incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni carica elettiva pubblica o di direzione politica e sindacale, nonché con attività di lavoro subordinato pubblico o privato. Le attività libero professionali non devono inibire la giornaliera assiduità delle funzioni di Difensore Civico. Nell’espletamento delle proprie funzioni il Difensore Civico è tenuto ad astenersi da attività professionali attraverso cui possa configurarsi qualsiasi forma di interesse.

     2. Ove la nomina riguardi i soggetti in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità, ai sensi della legge 154/1981, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di 5 gg. dalla data di insediamento o, nell’ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.

     3. Al Difensore Civico si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 21.7.1983, n. 46, in materia di pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive; i documenti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della L.R. 46/1983 sono depositati presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

 

     Art. 10. Nomine e durata in carica. [10]

     1. Il Consiglio regionale, con il voto dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, nomina il Difensore civico tra i candidati che abbiano presentato domanda, nel termine e secondo le modalità fissati dall'Ufficio di Presidenza, allegando il relativo curriculum.

     2. Se dopo tre votazioni consecutive, da effettuarsi nella stessa seduta, nessun candidato raggiunge il quorum richiesto dal comma 1, il Consiglio procede ad ulteriore votazione, ed è nominato Difensore Civico il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati; qualora anche tale maggioranza non sia raggiunta, è nominato Difensore Civico il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.

     3. Il difensore civico dura in carica 5 anni e si intende tacitamente riconfermato una sola volta, ove il Consiglio regionale non provvede nei termini di cui al comma 5 [11].

     4. Può essere revocato con voto del Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.

     5. Almeno venti giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico, salva l’applicazione dell’ipotesi di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio per provvedere alla nuova nomina. La convocazione è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'Ufficio [12].

     6. Si applicano al Difensore Civico le disposizioni di cui al D.L. 16.5.1994, n. 293 convertito nella Legge 15.7.1994, n. 444 recante: Disciplina della proroga degli Organi amministrativi.

 

     Art. 11. Trattamento economico. [13]

     Al Difensore civico compete il 60% dell'indennità di carica stabilita per il Consigliere regionale dalla L.R. 30.5.73, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni nonché il trattamento di missione, ove dovuto, nei limiti di quanto spettante ai Dirigenti della Regione.

 

     Art. 12. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995, in L. 300.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

     Cap. 323000 (Fondo globale occorrente per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti - art. 47 L.R.C.)

     - in diminuzione L. 300.000.000

     Cap. 011438 (Di nuova iscrizione e di istituzione al Settore 01 - Titolo 1 - Ctg. 4 denominato «Spese connesse all'istituzione del Difensore civico regionale»

     - in aumento L. 300.000.000

     2. Lo stanziamento della partita n. 4 dell'elenco n. 3 allegato al Bilancio di previsione dell'esercizio in corso è corrispondentemente ridotto.

     3. Per gli anni successivi, al finanziamento si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'art. 10 della L.R. di contabilità n. 81/77.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 giugno 1998, n. 45.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 12 giugno 1998, n. 45.

[3] Gli attuali commi 6 e 7 così sostituiscono l'originario comma 6 per effetto dell'art. 1 della L.R. 12 giugno 1998, n. 45.

[4] Gli attuali commi 6 e 7 così sostituiscono l'originario comma 6 per effetto dell'art. 1 della L.R. 12 giugno 1998, n. 45.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 12 giugno 1998, n. 45.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 12 giugno 1998, n. 45.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 12 giugno 1998, n. 45.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 giugno 1998, n. 45.

[9] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 18 agosto 2004, n. 28.

[10] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 1996, n. 64 e così ulteriormente sostituito dall’art. 2 della L.R. 18 agosto 2004, n. 28.

[11] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6.

[12] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 giugno 1998, n. 45.