§ 5.2.7 - Legge regionale 5 aprile 1973, n. 14.
Norme riguardanti le consorterie della Valle di Aosta.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.2 agricoltura
Data:05/04/1973
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Le Consorterie valdostane sono Enti speciali di natura pubblicistica, la cui amministrazione è soggetta a controllo da parte della Giunta Regionale.
Art. 2.      Fanno parte delle Consorterie, con i relativi obblighi e diritti, i proprietari di fondi rustici siti nelle frazioni e località delle Consorterie, che vi risiedono effettivamente per un periodo [...]
Art. 3.      I beni immobili di uso collettivo delle Consorterie sono indivisibili e non possono essere alienati a privati.
Art. 4.      Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le Consorterie devono richiedere di essere legalmente riconosciute dalla Regione, previa produzione della documentazione in loro [...]
Art. 5.      Il Presidente della Giunta Regionale promuove avanti il predetto Commissariato di Torino un giudizio ricognitivo sulle terre di uso collettivo la cui natura giuridica sia dubbia o controversa.
Art. 6.      Trascorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beni immobili di uso collettivo per i quali non sia stato possibile stabilire l'appartenenza ad una Consorteria [...]
Art. 7.      Le Consorterie legalmente riconosciute dalla Regione devono deliberare lo Statuto consortile, da sottoporre al parere del Consiglio del Comune o dei Comuni entro i cui territori si trovano i [...]
Art. 8.      Gli Statuti delle Consorterie, deliberati dall'Assemblea generale dei consortisti, devono recare norme sulle seguenti materie, con l'osservanza delle vigenti leggi generali e speciali:
Art. 9.      I corrispettivi per i beni eventualmente ceduti dalle Consorterie in proprietà ai Comuni o alla Regione sono destinati al finanziamento di spese straordinarie per l'esecuzione di lavori e opere [...]
Art. 10.      Gli utili annuali di gestione delle Consorterie devono essere impiegati per finanziare spese straordinarie per la esecuzione di lavori od opere di interesse generale delle Consorterie, oppure [...]
Art. 11.      Qualora la utilizzazione dei beni immobili consortili non sia più economicamente conveniente, l'Assemblea dei consortisti può deliberare una diversa utilizzazione dei beni stessi.
Art. 12.      Le Consorterie che, per ridotto numero di consortisti o per scarsa consistenza economica di beni immobili, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione, sono amministrate [...]
Art. 13.      I beni silvo-pastorali delle Consorterie sono soggetti alle norme di legge in vigore in materia di vincoli idrogeologico e forestale o di altri eventuali analoghi vincoli di legge.
Art. 14.      I beni forestali delle Consorterie, - qualora la superficie forestale superi i duecento ettari di bosco di alto fusto oppure i trecento ettari di ceduo, - sono soggetti ad un piano economico [...]
Art. 15.      Con deliberazione del Consiglio Direttivo della Consorteria possono essere assegnate ai consortisti quote annuali di legna da ardere in ragione delle effettive necessità familiari e [...]
Art. 16.      Per l'esercizio dei diritti di pascolo sui beni consortili devono essere osservate le norme degli Statuti e dei Regolamenti Consortili, nonché le disposizioni particolari dei piani economici [...]
Art. 17.      Due o più Consorterie possono riunirsi in Consorzio o fondersi in una unica Consorteria.
Art. 18.      Le cariche elettive delle Consorterie sono gratuite.
Art. 19.      (Omissis)
Art. 20.      Per l'eventuale scioglimento delle promiscuità per comunioni che interessano le Consorterie si osservano le norme dell'articolo 8 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e del relativo Regolamento di [...]
Art. 21.      Ferme restando le competenze di carattere contenzioso-giurisdizionale che la legge 16 giugno 1927 n. 1766 attribuisce al Commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Piemonte e la [...]
Art. 22.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, [...]


§ 5.2.7 - Legge regionale 5 aprile 1973, n. 14.

Norme riguardanti le consorterie della Valle di Aosta.

(B.U. 20 aprile 1973, n. 6).

 

Art. 1.

     Le Consorterie valdostane sono Enti speciali di natura pubblicistica, la cui amministrazione è soggetta a controllo da parte della Giunta Regionale.

     Gli atti deliberativi delle Consorterie devono essere corredati del parere consultivo dei Comuni interessati, espresso dalla Giunta comunale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine si prescinde dal parere [1].

     Alle Consorterie legalmente riconosciute ai sensi della presente legge si applicano le norme vigenti in materia di provvidenze a favore degli Enti di diritto pubblico.

 

     Art. 2.

     Fanno parte delle Consorterie, con i relativi obblighi e diritti, i proprietari di fondi rustici siti nelle frazioni e località delle Consorterie, che vi risiedono effettivamente per un periodo annuale minimo stabilito negli Statuti delle Consorterie.

 

     Art. 3.

     I beni immobili di uso collettivo delle Consorterie sono indivisibili e non possono essere alienati a privati.

     Previa decisione favorevole di almeno i tre quarti dei consortisti, possono essere ceduti ai Comuni entro i cui confini sono compresi ed alla Regione Valle d'Aosta, passando a far parte, rispettivamente, del demanio del Comune o del demanio della Regione.

 

     Art. 4.

     Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le Consorterie devono richiedere di essere legalmente riconosciute dalla Regione, previa produzione della documentazione in loro possesso.

     Al riconoscimento legale delle Consorterie la Regione provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e alle Foreste, sentito il Commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Piemonte e la Liguria, istituito con legge 16 giugno 1927 n. 1766.

 

     Art. 5.

     Il Presidente della Giunta Regionale promuove avanti il predetto Commissariato di Torino un giudizio ricognitivo sulle terre di uso collettivo la cui natura giuridica sia dubbia o controversa.

 

     Art. 6.

     Trascorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beni immobili di uso collettivo per i quali non sia stato possibile stabilire l'appartenenza ad una Consorteria oppure per i quali non si sia ottemperato a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 4, passano a far parte del demanio dei Comuni entro il cui territorio sono compresi.

 

     Art. 7.

     Le Consorterie legalmente riconosciute dalla Regione devono deliberare lo Statuto consortile, da sottoporre al parere del Consiglio del Comune o dei Comuni entro i cui territori si trovano i beni consortili, nonché all'approvazione da parte della Giunta Regionale.

 

     Art. 8.

     Gli Statuti delle Consorterie, deliberati dall'Assemblea generale dei consortisti, devono recare norme sulle seguenti materie, con l'osservanza delle vigenti leggi generali e speciali:

     - Indicazione dei beni immobili indivisibili della Consorteria.

     - Modalità e requisiti per l'acquisto, la perdita e il riacquisto della condizione di consortista.

     - Esercizio di diritti da parte dei consortisti.

     - Elenco degli aventi diritto a voto.

     - Organi della Consorteria (Assemblea, Consiglio Direttivo, Presidente, Segretario, Tesoriere, Revisori dei conti, ecc.) e loro funzionamento e competenze.

     - Gestione dei beni della Consorteria.

     - Regolamenti interni.

     - Contravvenzioni.

     - Amministrazione della Consorteria.

     - Conduzione ed utilizzazione dei beni immobili.

     - Eventuale gestione dei servizi unitamente ad altre Consorterie.

     - Ricorsi contro le decisioni e deliberazioni della Consorteria.

 

     Art. 9.

     I corrispettivi per i beni eventualmente ceduti dalle Consorterie in proprietà ai Comuni o alla Regione sono destinati al finanziamento di spese straordinarie per l'esecuzione di lavori e opere di interesse generale delle Consorterie, oppure all'acquisto di beni immobili.

 

     Art. 10.

     Gli utili annuali di gestione delle Consorterie devono essere impiegati per finanziare spese straordinarie per la esecuzione di lavori od opere di interesse generale delle Consorterie, oppure per l'acquisto di beni immobili.

     E' vietata la ripartizione degli utili di gestione fra i consortisti.

 

     Art. 11.

     Qualora la utilizzazione dei beni immobili consortili non sia più economicamente conveniente, l'Assemblea dei consortisti può deliberare una diversa utilizzazione dei beni stessi.

 

     Art. 12.

     Le Consorterie che, per ridotto numero di consortisti o per scarsa consistenza economica di beni immobili, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione, sono amministrate dal Comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi. Il Comune deve provvedere alla amministrazione dei beni consortili mediante apposita separata gestione di bilancio e gli eventuali utili sono destinati a spese straordinarie per lavori o di opere di interesse generale della frazione o delle frazioni interessate.

     L'accertamento sulla impossibilità di funzionamento, di cui al comma precedente, è demandato alla Giunta Regionale.

 

     Art. 13.

     I beni silvo-pastorali delle Consorterie sono soggetti alle norme di legge in vigore in materia di vincoli idrogeologico e forestale o di altri eventuali analoghi vincoli di legge.

     In caso di contrasto fra i diritti di uso dei beni agro-silvo- pastorali delle Consorterie e i vincoli di cui sopra, le Consorterie dovranno adeguare le norme statutarie alle norme di legge sui vincoli medesimi.

 

     Art. 14.

     I beni forestali delle Consorterie, - qualora la superficie forestale superi i duecento ettari di bosco di alto fusto oppure i trecento ettari di ceduo, - sono soggetti ad un piano economico pluriennale di razionale utilizzazione da deliberare dall'Assemblea dei Consortisti e da approvare dalla Giunta Regionale.

     Per lo studio e la redazione dei piani economici pluriennali potranno essere concessi contributi da parte della Regione in conformità alle norme di legge.

     In caso di inadempienza da parte delle Consorterie l'Assessorato regionale all'Agricoltura e alle Foreste promuove di ufficio lo studio e la redazione dei predetti piani economici pluriennali di utilizzazione.

 

     Art. 15.

     Con deliberazione del Consiglio Direttivo della Consorteria possono essere assegnate ai consortisti quote annuali di legna da ardere in ragione delle effettive necessità familiari e subordinatamente alle esigenze della migliore utilizzazione dei beni forestali; analogamente potrà essere assegnato ai consortisti legname da opera per la costruzione od il riattamento di loro fabbricati aventi destinazione rurale od artigianale di trasformazione di prodotti agricoli e forestali.

     Il Consiglio Direttivo della Consorteria, sentito il Comandante della Stazione Forestale competente per zona, esamina le domande di assegnazione di legname e delibera sulle singole assegnazioni.

     La legna ed il legname assegnati devono essere utilizzati direttamente dai consortisti e non possono formare oggetto di commercio o di scambio con materiali di qualsiasi genere.

     Il mancato prelevamento, da parte dei consortisti, delle quote annuali di focatico entro il termine stabilito determina la decadenza di diritto della assegnazione.

     Analoga decadenza di assegnazione del legname da lavoro deriva dal mancato esboscamento entro i termini di tempo fissati dai regolamenti interni o dai disciplinari di concessione.

 

     Art. 16.

     Per l'esercizio dei diritti di pascolo sui beni consortili devono essere osservate le norme degli Statuti e dei Regolamenti Consortili, nonché le disposizioni particolari dei piani economici pluriennali di utilizzazione.

     I beni consortili destinati a pascolo possono essere concessi in locazione.

 

     Art. 17.

     Due o più Consorterie possono riunirsi in Consorzio o fondersi in una unica Consorteria.

     L'Amministrazione Regionale promuove e facilita la formazione di questi Consorzi e la fusione delle Consorterie.

 

     Art. 18.

     Le cariche elettive delle Consorterie sono gratuite.

Al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo, responsabili in modo particolare ed impegnativo dell'Amministrazione dei beni consortili, sarà concessa una indennità di trasferta e il rimborso delle spese sostenute.

     La misura della indennità non può, comunque, superare la misura della indennità prevista per le cariche elettive del Comune nel cui territorio è compresa la Consorteria o la maggior parte dei beni consortili.

     Il Segretario ed il personale delle Consorterie sono retribuiti con indennità mensili di incarico in misura stabilita dall'Assemblea dei consortisti.

 

     Art. 19.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 20.

     Per l'eventuale scioglimento delle promiscuità per comunioni che interessano le Consorterie si osservano le norme dell'articolo 8 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e del relativo Regolamento di applicazione approvato con Regio Decreto 26-2-1928 n. 332.

 

     Art. 21.

     Ferme restando le competenze di carattere contenzioso-giurisdizionale che la legge 16 giugno 1927 n. 1766 attribuisce al Commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Piemonte e la Liguria, ai controlli amministrativi sulle Consorterie valdostane provvede, con appositi uffici e personale, la Regione Valle d'Aosta, a sensi della legge regionale 15 novembre 1971 n. 15.

 

     Art. 22.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 31 della L.R. 9 agosto 1994, n. 41.

[2] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 9 agosto 1994, n. 41.