§ 1.2.60 - L.R. 7 maggio 2007, n. 8.
Misure urgenti per il contenimento dei costi degli organi politici.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:07/05/2007
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Temporanea inefficacia dell'indennità mensile spettante ai Consiglieri e ai componenti della Giunta regionale.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 1.2.60 - L.R. 7 maggio 2007, n. 8. [1]

Misure urgenti per il contenimento dei costi degli organi politici.

(B.U. 11 maggio 2007, n. 27).

 

Art. 1. Temporanea inefficacia dell'indennità mensile spettante ai Consiglieri e ai componenti della Giunta regionale.

     1. L'incremento delle indennità mensili spettante ai Consiglieri e ai componenti della Giunta regionale per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2 e 3 della L.R. 30 maggio 1973, n. 22 recante "Determinazione delle indennità e relativi titoli a favore dei Consiglieri regionali" e dell'art. 1, comma 2, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 recante "Determinazione delle indennità spettante ai membri del Parlamento", operante dal 1° gennaio 2007, è inefficace dall'entrata in vigore della presente legge fino alla conclusione della legislatura.

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40.