§ 1.2.30 - L.R. 7 aprile 1994, n. 19.
Norme di attuazione dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:07/04/1994
Numero:19


Sommario
Art. 1.      Al Presidente della Giunta Regionale, agli Assessori regionali e ai Consiglieri regionali nei cui confronti sia stata disposta la sospensione di diritto dalla carica, ai sensi dell'Art. 15, [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 1.2.30 - L.R. 7 aprile 1994, n. 19. [1]

Norme di attuazione dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.

(B.U. 27 aprile 1994, n. 13 Straord.)

 

Art. 1.

     Al Presidente della Giunta Regionale, agli Assessori regionali e ai Consiglieri regionali nei cui confronti sia stata disposta la sospensione di diritto dalla carica, ai sensi dell'Art. 15, comma 4-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 (come modificato dall'Art. 1, comma 1° della legge 18 gennaio, n. 16 e dall'Art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30) è corrisposto, per il periodo di durata del provvedimento di sospensione, un assegno pari all'indennità di carica di cui all'Art. 2 della L.R. 30 maggio 1973, n. 22 e successive modificazioni, ridotta di un terzo.

     Le norme della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della richiamata legge n. 30/1994.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40.