Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 07/04/1994 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Al Presidente della Giunta Regionale, agli Assessori regionali e ai Consiglieri regionali nei cui confronti sia stata disposta la sospensione di diritto dalla carica, ai sensi dell'Art. 15, [...] |
Art. 2. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
§ 1.2.30 - L.R. 7 aprile 1994, n. 19. [1]
Norme di attuazione dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.
(B.U. 27 aprile 1994, n. 13 Straord.)
Al Presidente della Giunta Regionale, agli Assessori regionali e ai Consiglieri regionali nei cui confronti sia stata disposta la sospensione di diritto dalla carica, ai sensi dell'Art. 15, comma 4-bis della
Le norme della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della richiamata
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Abrogata dall'art. 45 della