Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 24/02/1995 |
Numero: | 156 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto ministeriale 21 marzo 1973, aggiornato da ultimo con il decreto ministeriale 20 settembre 1993, n. 516, è modificato come segue |
Art. 2. 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 non si applicano agli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze [...] |
§ 98.1.6127 - D.M. 24 febbraio 1995, n. 156.
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale.
(G.U. 5 maggio 1995, n. 103)
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 3 del
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il
Ritenuto di dover provvedere a modificazioni ed integrazioni del decreto 21 marzo 1973 sopra citato;
Visto l'art. 17, comma 3, della
Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta dell'8 giugno 1994;
Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;
Vista la comunicazione alla Commissione della Comunità europea effettuata in data 13 luglio 1994 ai sensi delle direttive n. 83/189/CEE e n. 88/182/CEE;
Vista la nota del 15 dicembre 1994 con la quale la Commissione della Comunità europea comunica le osservazioni del Governo spagnolo in ordine ad alcuni additivi per materie plastiche;
Ritenuto di doversi adeguare a quanto rilevato dal Governo spagnolo in ordine all'additivo miscela di dimetilstagno - S,S' -bis (isoottilmercaptoacetato) e monometilstagno - S, - S', S'' - tris (isoottilmercaptoacetato) - nel senso di specificare che il limite di migrazione specifico fissato a 0,1 ppm deve intendersi espresso come stagno;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
1. Il decreto ministeriale 21 marzo 1973, aggiornato da ultimo con il
a) all'art. 27-bis, comma 1, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, la dizione: "cereali tostati, camomilla ed erbe infusionali" è sostituita dalla seguente: "cereali tostati, camomilla, tè ed erbe infusionali";
b) nell'allegato I, Introduzione generale, del
c) nell'allegato II - sezione I - Materie plastiche - parte B - Additivi per materie plastiche:
1) sono aggiunte le seguenti voci:
"miscela di dimetilstagno -S, - S' -bis (isoottilmercaptoacetato) e monometilstagno - S, - S', S'' - tris (isoottilmercaptoacetato)" con la limitazione: "da impiegare nel PVC e nei copolimeri di PVC rigidi esenti da plastificanti. Limite di migrazione specifica: O,1 ppm (espresso come stagno)";
"2,2' metilen-bis-(4,6-di-terz.butilfenile) fosfato sodico" con la limitazione: "limitatamente alla produzione di polipropilene. Limite di migrazione specifica: 5 ppm";
"Monometilammina e dimetilcarbonato" con le seguenti limitazioni: "per polimetilmetacrilato modificato. Limite di migrazione specifica 50 ppb, per ciascuna delle due sostanze";
2) la voce "N, N' -bis-3-(3,5-di-terzi.butil-4-idrossifenil)-propionil-esametilendiammin a: per poliammidi alla dose massima dell'1 %, con esclusione degli alimenti con contenuto di alcool superiore al 15 % e soltanto per oggetti di uso ripetuto" è sostituita dalla seguente: "1,6-esametilen-bis-tt3-(3,5-di-terz.Butil-4-idrossifenil) - propionammide per poliammidi, poliacetali omo e copolimeri";
d) nell'allegato II - sezione 4 - Carte e cartoni - parte B: Coadiuvanti tecnologici di lavorazione, alla voce "5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one" e "2-metil-4-isotiazolin-3-one" la dizione "a condizione che il residuo cedibile della carta, cartone o cellulosa rigenerata non superi 0,1 ppm" è sostituita dalla dizione: "a condizione che il residuo cedibile della carta e del cartone non superi 0,1 ppm.".
1. Le disposizioni di cui all'art. 1 non si applicano agli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale, di materia plastica, carte e cartoni, legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato della Comunità europea e a quelli originati dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
2. Il commercio e l'utilizzazione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari fabbricati in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, non conformi alle disposizioni del presente regolamento ma conformi a quelle preesistenti, sono consentiti fino allo smaltimento delle scorte.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.