§ 98.1.7872 - D.M. 20 settembre 1993, n. 516 .
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:20/09/1993
Numero:516


Sommario
Art. 1.      1. L'allegato al decreto ministeriale 4 aprile 1985 è modificato come segue
Art. 2.      1. Il commercio è l'utilizzazione delle pellicole di cellulosa rigenerata destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, non conformi alle disposizioni del [...]


§ 98.1.7872 - D.M. 20 settembre 1993, n. 516 .

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale. Attuazione della direttiva 92/15/CEE

(G.U. 14 dicembre 1993, n. 292)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 1992, n. 108;

     Vista la direttiva 92/15/CEE della Commissione recante modifica della direttiva 83/229/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

     Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

     Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985 recante modificazioni ed aggiornamenti, al sopracitato decreto ministeriale 21 marzo 1973;

     Ritenuto di dover provvedere alle modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 4 aprile 1985 necessarie per il recepimento della direttiva comunitaria sopra citata;

     Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Sentito il Consiglio superiore di sanità;

     Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 22 luglio 1993;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. L'allegato al decreto ministeriale 4 aprile 1985 è modificato come segue:

     Parte prima.

     — E' aggiunta la lettera B davanti ai seguenti sottotitoli: "1. Ammorbidenti" e "2. Altri additivi".

     — Nel sottotitolo "B.1. Ammorbidenti" dopo la voce "sorbitolo" è inserita la seguente voce: "tetraetilenglicole".

     — Nel sottotitolo "B.2. Altri additivi - Terza classe - Agenti ancoranti" dopo il primo trattino è inserita la seguente voce: "- prodotti di condensazione di melammina-urea-formaldeide modificata con tris-(2-idrossietil)-ammina.". Si applicano le condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego previste per il primo trattino.

     Parte seconda.

     — E' aggiunta la lettera C davanti ai seguenti sottotitoli: "1.Polimeri" - "2. Resine" e "3. Plastificanti".

     — Nel sottotitolo "C.3. Plastificanti":

     1) sono soppresse le seguenti sostanze:

     a) butil-metilcarbossibutilftalato (butilftalilbutilglicolato);

     b) di-isobutilftalato;

     c) di-(metilcicloesil) ftalato e suoi isomeri (sestoftalato);

     d) metil-metilcarbossietilftalato (metilftaliletilglicolato);

     2) per la voce "butilbenzilftalato" vengono previste le seguenti condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego: "uguale o inferiore a 2 mg/dm² nella vernice sul lato a contatto con i prodotti alimentari";

     3) per la voce "di-n-butilftalato" vengono previste le seguenti condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego: "uguale o inferiore a 3 mg/dm² nella vernice sul lato a contatto con i prodotti alimentari";

     4) per la voce "dicicloesilftalato" vengono previste le seguenti condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego: "uguale o inferiore a 4 mg//dm² nella vernice sul lato a contatto con i prodotti alimentari".

     — Davanti al sottotitolo "4. Altri additivi" è aggiunta la lettera "C" e le condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego previste: "uguale o inferiore a 6 mg/dm² in totale sul lato a contatto con il prodotto alimentare" sono sostituite dalle seguenti: "uguale o inferiore a 6 mg/dm² in totale della pellicola di cellulosa rigenerata non verniciata compresa la vernice sul lato a contatto con i prodotti alimentari".

     — Davanti al sottotitolo "4.1. Additivi elencati nella prima parte" è aggiunta la lettera "C" e le condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego previste: "vedi parte prima" sono sostituite dalle seguenti: "stesse limitazioni specifiche della parte prima (le quantità di mg/dm² devono tuttavia essere riferite alla pellicola di cellulosa rigenerata non verniciata, compresa la vernice sul lato a contatto con i prodotti alimentari)".

     — Davanti al sottotitolo "4.2. Additivi specifici per vernici" è aggiunta la lettera "C" e le condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego previste: "la quantità di ciascuna sostanza o gruppo di sostanze non deve essere superiore a 2 mg/dm² (o limite inferiore se così indicato) sul lato a contatto con il prodotto alimentare" sono sostituite dalle seguenti: "la quantità di ciascuna sostanza o gruppo di sostanze di ciascun trattino non deve essere superiore a 2 mg/dm² (o un limite inferiore se così specificato) nella vernice sul lato a contatto con i prodotti alimentari".

     — Il sottotitolo: "D. Solventi" è sostituito dal seguente: "C.5. Solventi".

     2. Le sostanze di cui al comma 1, Parte seconda, secondo trattino, punto 1) sono soppresse dall'allegato II, sezione 3, Parte B del decreto ministeriale 21 marzo 1973.

 

          Art. 2.

     1. Il commercio è l'utilizzazione delle pellicole di cellulosa rigenerata destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, non conformi alle disposizioni del presente decreto ma conformi a quelle preesistenti, sono consentite fino al 30 giugno 1994.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.