Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 11/04/1996 |
Numero: | 372 |
Sommario |
Art. 1. L'art 9, comma 1, del regolamento approvato con il decreto 5 settembre 1989, n. 339, è sostituito dal seguente |
§ 98.1.5520 - D.M. 11 aprile 1996, n. 372.
Modificazione al regolamento adottato con decreto ministeriale 5 settembre 1989, n. 339, concernente la definizione delle modalità di applicazione delle tasse e diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto franco di Trieste.
(G.U. 15 luglio 1996, n. 164)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del medesimo
Viste le disposizioni contenute nell'allegato VIII al Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con
Viste le disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze in data 5 settembre 1989, n. 339;
Considerata la necessità di continuare a garantire il rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia anche a seguito dell'accordo stipulato con l'Austria in data 4 ottobre 1985, ratificato con
Visto l'art. 17, comma 3, della
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 5201558 del 4 aprile 1996;
A D O T T A
il seguente regolamento:
L'art 9, comma 1, del
"1. La tassa portuale di cui all'art. 2, comma 2, del
a) L. 30: fosfati ed assimilati e nitrati, escluso il nitrato di sodio;
b) L. 70: sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzito non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cemento ed agglomerati cementizi, pietre da costruzione e nitrato di sodio;
c) L. 180: cereali, carbone, olii minerali alla rinfusa e laterizi;
d) L. 360: articoli di abbigliamento, cacao, caffè, colofonia e resine, droghe e coloniali, glucosio, gomma in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, the e trementina;
e) L. 240: per le merci diverse da quelle sopra indicate".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.