Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 28/11/1947 |
Numero: | 1430 |
Sommario |
Art. 1. Piena ed intera esecuzione è data all'annesso Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed entrato in vigore [...] |
Art. 2. Con decreti del Capo dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno emanati i [...] |
Art. 3. L'art. 1 del presente decreto ha effetto dal 16 settembre 1947 |
Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 94.1.43 - D.Lgs.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430 [1] .
Esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.
(G.U. 24 dicembre 1947, n. 295, S.O.)
Piena ed intera esecuzione è data all'annesso Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed entrato in vigore il 16 settembre 1947.
Con decreti del Capo dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3, n. 1, della
L'art. 1 del presente decreto ha effetto dal 16 settembre 1947.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato.
(Omissis)
[1] Ratificato dall'art. unico della