Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 06/03/1987 |
Numero: | 110 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la utilizzazione del porto di Trieste, [...] |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'art. 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto previsto nell'art. 8 dell'accordo |
Art. 3. 1. Alle minori entrate erariali, derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 600 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione [...] |
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 67.4.178 – L. 6 marzo 1987, n. 110.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per l'utilizzazione del porto di Trieste, firmato a Trieste il 4 ottobre 1985, con scambio di lettere effettuato a Trieste in pari data.
(G.U. 25 marzo 1987, n. 70, S.O.).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la utilizzazione del porto di Trieste, firmato a Trieste il 4 ottobre 1985, con scambio di lettere effettuato a Trieste in pari data.
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'art. 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto previsto nell'art. 8 dell'accordo.
1. Alle minori entrate erariali, derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 600 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Oneri derivanti dalle minori entrate in dipendenza dall'accordo italo-austriaco sul porto di Trieste".
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la utilizzazione del porto di Trieste
(Omissis)