| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 27. Contabilità pubblica | 
| Capitolo: | 27.7 leggi di spesa | 
| Data: | 08/05/1964 | 
| Numero: | 311 | 
| Sommario | 
| Art. 1. E' autorizzata la spesa di lire 14 miliardi e 500 milioni per provvedere agli oneri generali e di funzionamento degli enti e sezioni di riforma fondiaria di cui all'art. [...] | 
| Art. 2. La somma di cui al precedente articolo è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed è erogata nei limiti e con le [...] | 
| Art. 3. E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni da erogarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la [...] | 
| Art. 4. All'onere di lire 15 miliardi, dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 si farà fronte, per lire 12 miliardi, con una parte [...] | 
§ 27.7.74 – L. 8 maggio 1964, n. 311. [1]
Autorizzazione di spesa per il funzionamento degli Enti di sviluppo.
(G.U. 26 maggio 1964, n. 128).
     E' autorizzata la spesa di lire 14 miliardi e 500 milioni per provvedere agli oneri generali e di funzionamento degli enti e sezioni di riforma fondiaria di cui all'art. 1 della 
     La somma di cui al precedente articolo è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed è erogata nei limiti e con le modalità di cui all'art. 26 della 
     Entro il limite del 5 per cento della somma di cui all'art. 1 della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere, direttamente o per concessione, a studi, rilevazioni e ricerche, anche sperimentali, ai fini dell'attuazione dei compiti previsti dal 
     E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni da erogarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, a reintegrazione del fondo patrimoniale dell'Ente stesso, che resta fissato nella misura stabilita dall'art. 5, primo comma, del 
Per l'esercizio 1963-64 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni, da erogarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a favore dell'Ente indicato nel comma precedente, a titolo di contributo per le spese di funzionamento.
     All'onere di lire 15 miliardi, dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 si farà fronte, per lire 12 miliardi, con una parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della 
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del