§ 2.8.28 - Legge 9 febbraio 1963, n. 122.
Integrazione del fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania ed adeguamento del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:09/02/1963
Numero:122


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 500 milioni, da versare, come segue, all'Ente per lo [...]
Art. 2.      Alla spesa di lire 500 milioni, dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si farà fronte con una corrispondente aliquota dei proventi netti finora non [...]


§ 2.8.28 - Legge 9 febbraio 1963, n. 122.

Integrazione del fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania ed adeguamento del contributo annuale.

(G.U. 1 marzo 1963, n. 58).

 

     Art. 1.

     E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 500 milioni, da versare, come segue, all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, anche in rapporto ai maggiori compiti di ricerca di acque per la loro razionale utilizzazione:

     a) 300 milioni per integrare il fondo patrimoniale, costituito ai sensi del primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 e integrato ai sensi dell'art. 6 della legge 9 luglio 1957, n. 600;

     b) 200 milioni per l'adeguamento nell'esercizio finanziario 1962-63 del contributo annuo per gli scopi di cui al secondo comma dell'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281.

 

          Art. 2.

     Alla spesa di lire 500 milioni, dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si farà fronte con una corrispondente aliquota dei proventi netti finora non utilizzati, derivanti dalla gestione di grano estero per conto dello Stato.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.