Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.8 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 09/02/1963 |
Numero: | 122 |
Sommario |
Art. 1. E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 500 milioni, da versare, come segue, all'Ente per lo [...] |
Art. 2. Alla spesa di lire 500 milioni, dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si farà fronte con una corrispondente aliquota dei proventi netti finora non [...] |
§ 2.8.28 - Legge 9 febbraio 1963, n. 122.
Integrazione del fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania ed adeguamento del contributo annuale.
(G.U. 1 marzo 1963, n. 58).
E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 500 milioni, da versare, come segue, all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, anche in rapporto ai maggiori compiti di ricerca di acque per la loro razionale utilizzazione:
a) 300 milioni per integrare il fondo patrimoniale, costituito ai sensi del primo comma dell'art. 5 del
b) 200 milioni per l'adeguamento nell'esercizio finanziario 1962-63 del contributo annuo per gli scopi di cui al secondo comma dell'art. 5 del citato
Alla spesa di lire 500 milioni, dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si farà fronte con una corrispondente aliquota dei proventi netti finora non utilizzati, derivanti dalla gestione di grano estero per conto dello Stato.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.