Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.8 imposta di bollo |
Data: | 30/10/1963 |
Numero: | 1456 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni di cui al n. 1, lettere a), b), c), d) ed al n. 4 dell'art. 5 della tariffa allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. [...] |
Art. 2. Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalità per l'applicazione delle nuove aliquote d'imposta di bollo previste dalla presente [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica |
§ 95.8.37 - Legge 30 ottobre 1963, n. 1456.
Unificazione delle aliquote d'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio.
(G.U. 9 novembre 1963, n. 292)
Le disposizioni di cui al n. 1, lettere a), b), c), d) ed al n. 4 dell'art. 5 della tariffa allegato A, al
Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalità per l'applicazione delle nuove aliquote d'imposta di bollo previste dalla presente legge.
La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.