Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 26/01/1999 |
Numero: | 7 |
§ 27.6.280 - Circolare 26 gennaio 1999, n. 7/99. [1]
Decreto legislativo 23 ottobre 1998, n. 410. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 25 febbraio 1995, n. 77, e 15 settembre 1997, n. 342, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.
(G.U. 6 febbraio 1999, n. 30).
1. Premessa.
Il
La presente circolare è stata predisposta, sentito anche l'Osservatorio permanente per l'attuazione della
Per quanto attiene all'oggetto degli interventi normativi possiamo distinguere le disposizioni del
a) nuove norme in materia di organizzazione, programmazione e gestione;
b) nuove norme in materia di risanamento degli enti locali dissestati;
c) nuove disposizioni di carattere generale.
2. Nuove norme in materia di organizzazione, programmazione e gestione.
2.1 Disciplina ed organizzazione del Servizio finanziario.
L'articolo 3, comma 1, del previgente testo del
L'art. 1 del decreto legislativo correttivo che si commenta ha previsto, invece, con modifica testuale al predetto art. 3, che l'organizzazione del Servizio finanziario dell'ente locale trovi la sua fonte normativa nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della giunta ai sensi dell'art. 35, comma 2 bis, della
In tal modo, si riconduce in un unico strumento regolamentare la disciplina delle varie articolazioni funzionali dell'ente locale e dei rapporti tra essi intercorrenti in fase di gestione, consentendo sia una visione unitaria della struttura sia più agevoli modifiche alla stessa per migliorarne il funzionamento.
2.2 Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità degli atti.
L'art. 2 del
In conseguenza dell'abrogazione dell'art. 46, disposta dal comma 31 dell'art. 17 della
La modifica normativa recata dal successivo art. 4 del
Orbene, posto che per principio di carattere generale la norma sopravvenuta determina l'abrogazione di tutte le disposizioni con essa contrastanti, la previsione della sottoposizione al controllo della delibera consiliare di cui al richiamato art. 36 era già da ritenersi caducata. Tuttavia, proprio al fine di evitare dubbi interpretativi (fondati su una presunta "specialità" della norma) il legislatore ha ritenuto opportuno prevedere l'eliminazione delle disposizioni in questione.
Pur se ultroneo, si evidenzia che la deliberazione consiliare di cui trattasi sarà comunque soggetta al controllo dell'organo regionale ove, accertata la presenza di squilibri finanziari, i provvedimenti di riequilibrio della gestione comportino variazioni di bilancio (concretandosi, in tal caso, una delle fattispecie sopra riportate di atti soggetti a controllo).
2.3 Individuazione dei responsabili dei servizi.
L'art. 3 prevede, al primo comma, l'abrogazione dei primi due commi dell'art. 19 del
L'art. 19 nel testo previgente prevedeva, al comma 1, che l'individuazione dei responsabili dei servizi dell'ente locale avvenisse mediante delibera di giunta e, al comma 2, che nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e nelle comunità montane la responsabilità di singoli servizi potesse essere affidata ai componenti della giunta, pur se solo in assenza di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti.
Le modifiche si rendono necessarie per conformare il testo dell'ordinamento finanziario e contabile alla disciplina vigente in materia di individuazione e nomina dei responsabili dei servizi negli enti locali, al fine precipuo di evitare dubbi interpretativi in questa delicata materia.
Infatti, la competenza alla nomina dei responsabili dei servizi è attribuita in capo al Sindaco (o Presidente della provincia) dall'art. 36, comma 5 ter, della
3. Nuove norme in materia di risanamento degli enti locali dissestati.
Le disposizioni recate dal
3.1 Adempimenti correlati alla dichiarazione di dissesto finanziario.
L'art. 79 del
La nuova disposizione recata dal decreto legislativo correttivo in argomento chiarisce che gli obblighi in materia di invio alla Corte dei Conti della deliberazione di dissesto e della relazione da parte dell'organo di revisione sulle cause che hanno provocato il dissesto non possono avere effetto retroattivo e che, come tali, si applicano solo ai dissesti degli enti locali dichiarati dopo l'entrata in vigore del citato
Infatti, pur essendo la dichiarazione di dissesto un atto necessitato in presenza di determinate condizioni, non si ritiene possibile per gli attuali organi di revisione, affatto diversi da quelli che hanno seguito la gestione del periodo di predissesto, predisporre una relazione dettagliata su vicende di difficile ricostruzione.
3.2 Definizione della massa passiva dell'ente locale dissestato.
L'art. 87 del
Con la modifica recata dall'art. 6 del
3.3 Provvedimenti a carico degli organi straordinari di liquidazione inadempienti.
Con il
Pertanto, con la modifica al citato comma 7 bis, operata dall'art. 6 del
3.4 Incremento delle disponibilità finanziarie a favore degli enti locali dissestati.
L'art. 88 del
La disposizione recata dall'art. 7 del
3.5 Nuove disposizioni in materia di procedura "semplificata".
L'art. 9 del
La prima delle due modifiche al comma 3 del citato art. 90 bis si è resa necessaria in quanto la norma previgente limitava la possibilità di transigere al tetto massimo del 60% "del solo capitale". Tale limitazione è parsa ingiustificata nei confronti dei creditori che, sovente, attendono da anni il pagamento di crediti e che dovrebbero rinunciare anche al parziale ristoro degli interessi. La nuova formulazione, prendendo a riferimento il debito nel suo complesso (comprensivo, quindi, di interessi e rivalutazione monetaria), appare più equa, anche in relazione a debiti già riconosciuti dall'ente locale. Con la seconda delle modifiche al comma 3 viene opportunamente fissato un termine, pari a sei mesi a decorrere dalla disponibilità del mutuo a carico dello stato, per la proposta da parte dell'organo straordinario di liquidazione ai creditori affinchè questi accettino le transazioni.
Con la modifica del comma 5 dell'art. 90 bis si elimina un passaggio, al fine di accelerare la definizione della procedura della liquidazione straordinaria: quello della redazione e del deposito del piano di rilevazione. Quest'ultimo era stato introdotto con il
Con l'introduzione della "procedura semplificata" l'erogazione di acconti perde il suo rilievo, poiché i creditori interessati ad avere un pronto pagamento delle loro spettanze possono addivenire alla definizione transattiva del debito ed al suo pagamento in tempi certi. Eliminata in questo modo una parte consistente di debiti, il cui elenco costituisce, per effetto della modifica al comma 6, allegato al piano di estinzione, nulla vieta che sia deliberato direttamente quest'ultimo (la delibazione sommaria dei debiti è, infatti, già avvenuta nell'ambito della procedura semplificata).
Il piano di estinzione deliberato dall'organo della liquidazione è sottoposto immediatamente all'approvazione del Ministro dell'interno. Segue poi la fase del pagamento dei residui debiti, con evidente risparmio di tempo.
Qualora l'organo della liquidazione riesca a liquidare l'insieme dei debiti mediante la stipula delle transazioni (ai sensi dell'art. 90 bis) e in assenza di debiti esclusi il piano di estinzione sarebbe superfluo. Infatti la Commissione per gli organici e la finanza locale sarebbe in questo caso chiamata ad una semplice ratifica dell'operato dell'organo della liquidazione, mentre appare più opportuno dare modo di redigere direttamente il rendiconto da inviare al Comitato regionale di controllo ed all'organo di revisione economico finanziaria, competenti alle verifiche sull'operato gestionale.
La modifica del comma 6 dell'art. 90 bis, con il quale viene specificato che l'elenco dei debiti transatti con la procedura semplificata costituisce allegato al piano di estinzione e non al piano di rilevazione, trova giustificazione nella modifica apportata al precedente comma 5, che elimina l'obbligo di redigere questo atto qualora venga attuata la procedura semplificata per il pagamento dei debiti, come meglio specificato in precedenza.
Si ritiene utile evidenziare che l'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 90 bis del
3.6 Disposizioni transitorie in materia di risanamento degli enti locali.
L'art. 12 e l'art. 13 del
L'art. 12 reca modifiche testuali all'art. 18 del
L'inciso aggiunto: "per quanto compatibili" serve a chiarire che non necessariamente debbono applicarsi tutte le norme richiamate ma che le stesse debbono essere adattate alla situazione concreta. Nel caso, ad esempio, fosse stato presentato il piano di estinzione e la massa attiva risulti sufficiente al pagamento dell'intera massa passiva, non necessariamente deve essere attivata la procedura semplificata dell'art. 90 bis, ma se ne valuterà l'esigenza in funzione delle possibilità concrete, tenuto conto che la finalità della norma è quella di accelerare il pagamento dell'indebitamento pregresso dell'ente.
In ordine alla modifica del comma 4, la precisazione riguardante la situazione della massa attiva si rende opportuna per evitare che un'interpretazione strettamente letterale induca a ritenere che le nuove disposizioni si applichino solo quando la massa attiva sia insufficiente al pagamento dei debiti. Conseguentemente, si è precisato che in ogni caso debbono essere applicate le disposizioni come novellate dal
Con l'eliminazione sia del limite dell'ulteriore offerta della transazione di un 20 per cento, sia della suddivisione della fattispecie in due ipotesi, in relazione alla misura degli acconti già erogati (inferiori o superiori al 40 per cento del debito), si vuole dare la possibilità agli organi della liquidazione di agire con maggiore discrezionalità e quindi con maggiore efficacia al fine di raggiungere l'obiettivo di convincere i creditori ad accettare una definizione transattiva delle pretese, lasciando un unico limite superiore quello dell'80 per cento del debito ammesso.
Va evidenziato, infine, che la locuzione "qualora avesse provveduto ad erogare acconti" va letta con riferimento alla complessiva attività di rilevazione delle passività da parte dell'organo di liquidazione e non con riferimento alla singola partita creditoria. E' del tutto evidente, infatti, che una diversa lettura (volta a consentire la definizione transattiva sino all'80% solo per i crediti per i quali sia stato già erogato un acconto) violerebbe il principio cardine della "par condicio creditorum".
L'art. 13 contiene una disposizione, di carattere transitorio, intesa alla salvaguardia degli atti prodotti dagli organi straordinari della liquidazione in base alla disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo che si commenta, al fine di evitare che si debba reiterare lavoro già svolto.
4. Nuove disposizioni di carattere generale.
4.1 Enti strutturalmente deficitari.
L'art. 10 del
4.2 Istituzione dell'Osservatorio sulla contabilità e finanza degli enti locali.
L'art. 11 del decreto legislativo correttivo che si commenta ha istituito l'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali, sostituendo l'originaria formulazione dell'art. 109 del
La rapida evoluzione intervenuta nella realtà degli enti locali ed in particolare modo la trasformazione sempre più accentuata di comuni e province in enti erogatori di servizi, come testimonia il diffondersi di società di capitali a partecipazione pubblica per la gestione dei servizi, l'adozione di nuove forme di finanziamento quali i BOC per la realizzazione di opere pubbliche, il riordino delle competenze tra istanze politiche e quelle burocratiche, l'introduzione di una gestione di tipo budgetario e, contemporaneamente, il restringersi dell'area di attività di carattere autoritativo mediante uno snellimento delle procedure amministrative e una sempre maggiore libertà lasciata all'iniziativa dei privati, rispetto ai quali l'intervento pubblico si pone più come controllo successivo piuttosto che sotto forma di autorizzazioni da acquisire preventivamente, etc. hanno modificato molti dei punti di riferimento che il legislatore del 1995 aveva a disposizione, considerato che allora tali processi erano solo in fase iniziale.
Le modifiche successivamente introdotte nell'ordinamento contabile, in particolare ad opera della
Il nuovo strumento operativo, l'Osservatorio, più snello ma al tempo stesso altamente qualificato, dovrà essere in grado di analizzare con concretezza le nuove problematiche e, se possibile, di anticiparne le ricadute normative. Anche la denominazione di Osservatorio esprime la volontà di istituire un organismo che sia espressione di realtà non solo istituzionali ma anche di istanze della società civile ed in primo luogo dell'Università e del mondo scientifico che possono dare un prezioso contributo anche in vista del fatto che la nuova frontiera su cui gli enti locali sono chiamati ad operare è quella dell'Unione europea ed è con le soluzioni adottate in tale ambito che è necessario raffrontarsi.
Il nuovo organismo dura in carica cinque anni e vuole porsi nei confronti di comuni, province e comunità montane come un'interfaccia attiva, in grado di recepirne i problemi, analizzarne i contenuti su un piano multidisciplinare, giuridico, sociale ed economico, suggerire soluzioni avanzate e promuovere sperimentazioni di nuovi modelli gestionali.
[1] Emanata dal Ministero dell'interno.