| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 27. Contabilità pubblica | 
| Capitolo: | 27.4 disciplina generale | 
| Data: | 23/10/1998 | 
| Numero: | 410 | 
| Sommario | 
| Artt. 1 - 11. | 
| Art. 12. | 
| Art. 13. 1. Sono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati dagli organi straordinari di liquidazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo | 
§ 27.4.53 - D.Lgs. 23 ottobre 1998, n. 410.
Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 25 febbraio 1995, n. 77, e 15 settembre 1997, n. 342, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.
(G.U. 30 novembre 1998, n. 280).
1. Sono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati dagli organi straordinari di liquidazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
[1] Modificano gli artt. 3, 16, 19, 36, 79, 87, 88, 89, 90 bis, 95 e 109 del 
[2] Modifica l'art. 18 del