§ 98.1.28757 - D.L. 7 novembre 1994, n. 619 .
Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:07/11/1994
Numero:619


Sommario
Art. 1.  (Campo di applicazione)
Art. 2.  (Esclusioni)
Art. 3.  (Definizioni)
Art. 4.  (Raccolta e trasporto)
Art. 5.  (Comunicazione)
Art. 6.  (Misure di sicurezza e procedure amministrative)
Art. 7.  (Movimenti transfrontalieri)
Art. 8.  (Autorizzazioni)
Art. 9.  (Registri di carico e scarico)
Art. 10.  (Obbligo di informazione)
Art. 11.  (Controlli)
Art. 12.  (Sanzioni e causa di non punibilità)
Art. 13.  (Abrogazione di norme)
Art. 14.  (Disposizioni transitorie)
Art. 15.  (Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi)
Art. 16.  (Semplificazioni delle attività di smaltimento)
Art. 17.  (Modifiche di disposizioni finanziarie)
Art. 18.  (Modifiche di disposizioni autorizzative)
Art. 19.  (Osservatorio)
Art. 20.  (Disposizioni in tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)
Art. 21.  (Disposizioni finali)
Art. 22.  (Entrata in vigore)


§ 98.1.28757 - D.L. 7 novembre 1994, n. 619 [1].

Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti

(G.U. 8 novembre 1994, n. 261)

 

     Art. 1. (Campo di applicazione)

     1. Il presente decreto disciplina le attività finalizzate al riutilizzo come materia prima o come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo.

     2. Restano sottoposti al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, le attività relative ai residui derivanti da cicli di produzione o di consumo che non siano finalizzate al riutilizzo.

     3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto sono classificati "tossici e nocivi" i residui che:

     a) contengano le sostanze di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in concentrazioni superiori a quelle limite previste dal punto 1.2 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto;

     b) originino dai cicli di cui al punto 1.3 del testo allegato delibera in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'alla articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, salvo che il soggetto obbligato dimostri che i residui non sono classificabili "tossici e novici" ai sensi della lettera a);

     c) provengano da contenitori contrassegnati con i simboli "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" di cui al decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1985, o comunque utilizzati per sostanze pericolose.

     4. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione delle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, con particolare riferimento alla definizione ed alla classificazione dei rifiuti effettuate dalle direttive stesse.

 

          Art. 2. (Esclusioni)

     1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le attività finalizzate al riutilizzo dei residui effettuate nell'ambito dell'impresa che li produce. Tali attività costituiscono parte integrante della produzione.

     2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

     a) ai residui di origine vegetale e animale, anche derivanti da processi di lavorazione e trasformazione agro-alimentare o agro-industriale, destinati al riutilizzo, oggetto di specifiche norme di carattere igienico-sanitario, alimentare e mangimistico che disciplinano la materia;

     b) ai residui di origine varia destinati al riutilizzo, disciplinati da specifiche norme in materia di fertilizzanti;

     c) ai materiali litoidi o vegetali utilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici;

     d) alle attività di raccolta di residui, destinati al riutilizzo, effettuate da associazioni, organizzazioni od istituzioni che operano anche a fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985.

     3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, all'individuazione dei residui esclusi di cui al comma 2.

     4. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e comunicati al Ministero dell'ambiente entro l'11 novembre 1993, nonché i semilavorati non costituenti residui di produzione e di consumo.

     5. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, a seguito di ricognizione positiva, alla formazione di un elenco nazionale dei materiali quotati che, in relazione alle loro precise specifiche merceologiche, proprietà e caratteristiche, continuano ad essere esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e di quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa; decorso tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri.

     6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, promuove la istituzione ed il funzionamento della Borsa dei residui destinabili a recupero presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale Borsa avrà carattere nazionale e dovrà essere gestita con strumenti informatici e telematici. I dati e le informazioni sulle quotazioni e sui flussi di scambio desunti dalla Borsa dei residui saranno utilizzati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione ai fini della quotazione di nuovi materiali nelle borse merci ufficiali nei listini e nei mercuriali. Alla copertura dei costi di gestione della Borsa dei residui destinabili a recupero, compresi quelli di avviamento, si provvede con apposite tariffe, a carico degli utenti, da approvarsi con delibere camerali.

     7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'elenco nazionale di cui al comma 5, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione comunicano entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno i nuovi materiali quotati in listini e mercuriali, con l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche. Entro i successivi sessanta giorni il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, ad integrazione dell'elenco nazionale di cui al comma 5, individua, con proprio decreto, i materiali esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa.

 

          Art. 3. (Definizioni)

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) riutilizzo: processo produttivo o processo di combustione per la produzione di energia nei quali vengono utilizzati, anche o esclusivamente, residui derivanti da cicli di produzione o di consumo;

     b) stoccaggio: deposito temporaneo dei residui destinati ad attività finalizzate al riutilizzo, escluso quello effettuato presso l'insediamento ove sono stati prodotti;

     c) trasporto: operazione di movimentazione dei residui destinati al riutilizzo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento o riutilizzo;

     d) trattamento: operazione destinata a consentire il riutilizzo di un residuo, escluse le operazioni eseguite presso lo stabilimento di produzione o di riutilizzo;

     e) materia prima corrispondente: la materia prima o la fonte di energia la cui utilizzazione viene sostituita in tutto o in parte da un residuo di un ciclo di produzione o di consumo;

     f) raccolta: operazione di raggruppamento dei residui;

     g) residuo: sostanza residuale suscettibile di essere utilizzata come materia prima o come fonte di energia.

 

          Art. 4. (Raccolta e trasporto)

     1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta o trasporto di residui destinati al riutilizzo deve, su carta libera e senza alcun onere finanziario, darne comunicazione al Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, indicando la quantità, la natura, l'origine, la destinazione, la frequenza media della raccolta, la tipologia del mezzo di trasporto dei residui; il Comitato redige l'elenco degli operatori che hanno effettuato le predette comunicazioni.

     2. Durante il trasporto i residui di cui al presente articolo sono identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, dal quale, opportunamente integrato, devono risultare in particolare i seguenti dati:

     a) nome ed indirizzo del produttore o detentore;

     b) origine, composizione e quantità del residuo;

     c) destinazione con l'indicazione delle operazioni di trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui è soggetto il residuo;

     d) data del trasporto;

     e) nome ed indirizzo del destinatario.

     3. I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

     4. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 la raccolta e il trasporto:

     a) delle frazioni merceologiche dei residui derivanti da cicli di consumo e provenienti da raccolte finalizzate, effettuate dai servizi di nettezza urbana, dalle associazioni che operano a fini ambientali, caritatevoli o comunque senza fini di lucro, da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985, ovvero in applicazione di accordi volontari sottoscritti dalla Pubblica Amministrazione;

     b) delle terre da coltivo risultanti da operazioni di pulizia dei prodotti vegetali eduli;

     c) dei residui destinati al riutilizzo provenienti da raccolte finalizzate previste da norme statali e regionali in attuazione dei piani di gestione o da specifici accordi volontari;

     d) degli scarti delle lavorazioni agromeccaniche, compresi quelli del verde pubblico e privato, nonché degli scarti delle lavorazioni agroindustriali provenienti dalle piccole e medie imprese.

 

          Art. 5. (Comunicazione)

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce, con proprio decreto, le norme tecniche generali che individuano i tipi, le caratteristiche dei residui e le condizioni riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei residui, ai valori limite di emissione, alle caratteristiche minime merceologiche dei prodotti ottenuti ed al tipo di attività, alle quali il riutilizzo dei residui stessi in un processo produttivo o in un ciclo di combustione per la produzione di energia è sottoposto alla disciplina prevista dal presente articolo. Con le stesse modalità si provvede all'aggiornamento periodico delle suddette norme tecniche e dell'elenco dei residui individuati.

     2. Chiunque effettua o intende effettuare sul territorio nazionale il trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei residui di cui al comma 1 è tenuto a dare, in carta libera e senza alcun onere finanziario, alla regione, alla provincia autonoma ovvero alla provincia delegata territorialmente competente una comunicazione corredata da una relazione nella quale sono indicati provenienza, tipi, quantità e caratteristiche dei residui da trattare, stabilimento e ciclo di trattamento, di produzione o di combustione nel quale i residui stessi sono destinati ad essere riutilizzati, nonché le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai predetti cicli di riutilizzo. La regione, nei successivi novanta giorni, può chiedere ulteriori dati ed informazioni per verificare il rispetto delle norme vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, può vietare la prosecuzione dell'attività ed imporre la rimozione degli effetti già prodotti.

     3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata almeno novanta giorni prima dell'inizio dell'attività e rinnovata in caso di modifica del processo di trattamento o del ciclo di produzione o di combustione.

     4. In attesa dell'adozione delle norme di cui al comma 1, la disciplina di cui ai commi 2 e 3 si applica alle operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo come materia prima in un processo produttivo dei residui elencati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, con provenienza e destinazione conformi a quanto previsto nell'allegato medesimo.

     5. Le norme tecniche di cui al comma 1, relative al riutilizzo dei residui di origine alimentare e vegetale sul suolo diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 2, sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali e della sanità.

     6. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un apposito modulo da utilizzare per la comunicazione di cui ai commi 2 e 3 ed all'articolo 4, comma 1, ai fini di consentire l'acquisizione, la rilevazione e l'elaborazione dei dati trasmessi secondo criteri e modalità omogenei e uniformi.

     7. Le regioni, le province autonome ovvero le province delegate redigono gli elenchi degli operatori che hanno effettuato la comunicazione di cui ai commi 2 e 3, avvalendosi a tal fine delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che provvedono all'iscrizione di detti operatori, alle variazioni e cancellazioni, nonché al rilascio, a richiesta ed applicando i dovuti diritti di segreteria, dei certificati di iscrizione aventi validità per un periodo massimo di sei mesi. All'eventuale maggior onere per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura derivante dalle attività di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

     8. Tutti i residui derivanti dall'esercizio di sport ufficiali da parte di società sportive operanti senza fini di lucro sono destinati al riutilizzo.

 

          Art. 6. (Misure di sicurezza e procedure amministrative)

     1. Alle attività di trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo dei residui di cui all'articolo 5, nonché ai mezzi, agli impianti e alle apparecchiature utilizzati per lo svolgimento di dette attività, si applicano, in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei residui e ai fattori di rischio che essi eventualmente presentano, le norme di sicurezza vigenti ed applicabili e le procedure di autorizzazione e di controllo ad altri fini previste dalla normativa vigente, con riferimento alle materie prime corrispondenti o a quelle presenti nel residuo, in particolare in materia di sicurezza dei trasporti, di igiene e sicurezza del lavoro, di prevenzione degli incendi e di altri rischi connessi all'esercizio delle attività industriali, di emissioni in atmosfera e di scarichi idrici.

     2. Per i residui individuati nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1 e per gli ulteriori residui inseriti in detto elenco in sede di periodico aggiornamento, vengono contestualmente definiti gli specifici requisiti di sicurezza e i valori limite, anche di emissione, da rispettare nell'esercizio delle attività di trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo ove, per le particolari caratteristiche del residuo considerato o per il tipo di riutilizzo previsto, non risultino applicabili le norme di sicurezza e di tutela igienico-sanitaria ed ambientale già previste in via generale.

     3. In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui ai commi 1 e 2, l'impresa è tenuta ad applicare le norme tecniche previste dalla normativa vigente per i rifiuti speciali, ovvero tossici e nocivi, per le corrispondenti attività previste dall'articolo 3 o in relazione alle caratteristiche del residuo.

     4. Lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi destinati al riutilizzo, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di produzione degli stessi, non può comunque superare i centottanta giorni salvo motivata proroga da parte della competente regione e salve le prescrizioni tecniche imposte dalla regione per il periodo di deroga a tutela dell'ambiente e della salute.

 

          Art. 7. (Movimenti transfrontalieri)

     1. L'importazione e l'esportazione dei residui destinati al riutilizzo sono disciplinati dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993.

     2. Le imprese e gli stabilimenti che provvedono allo stoccaggio o al trattamento, anche se effettuati in conto terzi, o al riutilizzo dei residui importati ai sensi del comma 1, soddisfano alle condizioni richieste dall'articolo 1, comma 3, lettera b), primo trattino, del regolamento CEE n. 259/93, qualora risultino autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ovvero abbiano effettuato la comunicazione ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, in conformità alle disposizioni del presente decreto.

     3. Entro il termine previsto per l'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, le imprese e gli stabilimenti che utilizzano i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione, oggetto d'importazione ed individuati dalle voci del sistema doganale riportate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, presentano requisiti equivalenti agli adempimenti richiesti dall'articolo 1, comma 3, lettera b), primo trattino, del predetto regolamento CEE n. 259/93, qualora abbiano trasmesso alle regioni territorialmente competenti una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti la provenienza, i tipi, le quantità e le caratteristiche merceologiche dei materiali da utilizzare, nonché lo stabilimento nel quale i materiali stessi sono destinati ad essere utilizzati. Le imprese e gli stabilimenti predetti devono annotare sui registri IVA, o su altre scritture contabili obbligatorie, la quantità, la qualità e l'origine dei materiali utilizzati e sono sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

     4. All'importazione dei residui di cui all'articolo 2, comma 2, individuati dalle voci del sistema doganale riportate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, si applicano, ove non sottoposta a specifica disciplina, le disposizioni del comma 3.

 

          Art. 8. (Autorizzazioni)

     1. Le operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo non individuati ai sensi dell'articolo 5 sono sottoposte al regime autorizzatorio e giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

 

          Art. 9. (Registri di carico e scarico)

     1. I soggetti che effettuano attività di produzione, stoccaggio, importazione, esportazione, trattamento e riutilizzo dei residui sottoposti al regime di cui all'articolo 5, per ciascuna tipologia di residui devono annotare con cadenza almeno quindicinale, secondo le rispettive operazioni effettuate, su appositi registri numerati e vidimati inizialmente dall'ufficio del registro, le seguenti informazioni:

     a) la quantità (peso o volume, se necessario correlati alla percentuale di umidità);

     b) la qualità (principali caratteristiche chimiche-fisiche-merceologiche, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo);

     c) la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attività produttiva specifica);

     d) la frequenza della raccolta;

     e) il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo e in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato;

     f) le date di carico e scarico;

     g) il modo di trattamento e di riutilizzo.

     2. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico i produttori e i riutilizzatori dei residui di cui all'articolo 4, comma 4.

     3. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti, purché vidimati inizialmente ed integrati con gli elementi in esso previsti, da:

     a) registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

     b) registri IVA di acquisto e vendita;

     c) scrittura ausiliare di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

     d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge se vidimati inizialmente ed integrati ai sensi del comma 1.

     4. I registri devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo nel caso di ispezione agli insediamenti.

     5. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

     6. I registri di carico e scarico dei rifiuti, dei residui destinati al riutilizzo e dell'olio usato, possono essere tenuti anche dalle organizzazioni di categoria interessate o da loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti.

 

          Art. 10. (Obbligo di informazione)

     1. I soggetti di cui all'articolo 9 sottoposti all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, o il loro legale rappresentante o un loro delegato risultante da atto scritto, in attesa della definizione del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano annualmente alla regione o alla provincia delegata, entro il 28 febbraio di ogni anno a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi alle caratteristiche qualitative e quantitative dei residui prodotti, trattati o utilizzati, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo, desunti dai registri di carico e scarico.

     2. Le regioni o le province delegate entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettono le informazioni ottenute attraverso le comunicazioni di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente, ai fini della valutazione ed elaborazione statistica dei dati, che può avvalersi della collaborazione dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in accordo con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 11. (Controlli)

     1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e salvo che la legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano non dispongano diversamente, i controlli sulle operazioni di raccolta, di trasporto, di stoccaggio, di trattamento e di riutilizzo, previste nel presente decreto, sono esercitati dalle province, che si avvalgono, per gli aspetti tecnici, dei competenti servizi tecnici.

     2. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche, prelievi di campioni all'interno dello stabilimento, impianto e impresa che produca o che svolga le operazioni di cui al comma 1.

 

          Art. 12. (Sanzioni e causa di non punibilità)

     1. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati, non osserva gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, commi 1 e 2, dall'articolo 5, commi 2 e 3, dall'articolo 6, commi 2 e 3, dall'articolo 9 e dall'articolo 10, comma 1, è punito con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni.

     2. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati non osserva le prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 4, ovvero quelle stabilite nel decreto previsto dall'articolo 5, comma 1, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. In caso di superamento dei valori limite di emissione, ovvero dei valori limite di qualità dell'aria, nonché di riutilizzo in cicli di combustione di residui non conformi alle prescrizioni stabilite dal decreto di cui all'articolo 5, comma 1, si applicano le sanzioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

     3. Non è punibile chiunque, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ha commesso un fatto previsto come reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, ovvero di norme regionali.

     4. Non è altresì punibile chi, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, abbia effettuato lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e novici nelle condizioni di cui all'articolo 15.

     5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, non è punibile chiunque, avendo richiesto all'autorità competente l'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e non avendo ancora ottenuto l'autorizzazione medesima, provveda allo stoccaggio nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti medesimi.

     6. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano nella parte in cui disciplinano, anche agli effetti sanzionatori, le attività che il presente decreto disciplina e qualifica come attinenti al riutilizzo dei residui. Si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora i residui non siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo.

 

          Art. 13. (Abrogazione di norme)

     1. Sono abrogati:

     a) gli articoli 2 e 5 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

     b) il comma 2 dell'articolo 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

 

          Art. 14. (Disposizioni transitorie)

     1. In attesa della prima individuazione dei residui di cui all'articolo 5, comma 1, sono sottoposti alle procedure agevolate di cui al predetto articolo 5, commi 2, 3 e 4, i residui destinati al riutilizzo in processi produttivi in base a specifica disciplina regionale che risultano individuati, con riferimento alle caratteristiche, alla provenienza ed alla destinazione, negli elenchi trasmessi dalle regioni al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Per i residui di cui al comma 1, la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2, deve precisare anche l'atto che sottopone l'attività di riutilizzo del residuo a specifica disciplina regionale.

     3. Ai fini dell'adempimento di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 5, commi 2 e 3, sono valide le comunicazioni già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto che contengono tutti gli elementi richiesti dal decreto stesso.

     4. Ferma l'esclusione da qualsiasi onere finanziario, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5, comma 6, la comunicazione è effettuata utilizzando l'apposito modulo in carta libera.

     5. Le attività avviate o mantenute in esercizio nel rispetto delle norme dei decreti-legge 9 novembre 1993, n. 443, 7 gennaio 1994, n. 12, 10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n. 438 e 7 settembre 1994, n. 530, ovvero delle disposizioni adottate dalle regioni in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e che, per effetto del presente decreto ovvero della loro diversa catalogazione negli elenchi di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, e all'articolo 5, comma 1, risultino sottoposte ad un diverso regime amministrativo, possono essere mantenute in esercizio qualora i soggetti che le esercitano provvedano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla presentazione, a seconda dei casi, della prescritta comunicazione o dell'istanza di autorizzazione.

     6. Sulle istanze di autorizzazione presentate ai sensi del comma 5 l'autorità competente si pronuncia entro i centoventi giorni successivi alla presentazione. L'autorizzazione non può essere negata qualora l'attività venga comunque esercitata nel rispetto delle norme tecniche prescritte per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dei relativi limiti di emissione e di scarico.

 

          Art. 15. (Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi)

     1. Fatti salvi gli adempimenti in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi, o qualificati pericolosi, non deve essere autorizzato ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera d), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

     a) lo stoccaggio deve essere effettuato nello stesso insediamento dove sono svolte le attività o i cicli produttivi dai quali decadono i rifiuti;

     b) i rifiuti stoccati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiori a 25 ppm;

     c) il quantitativo dei rifiuti stoccati non deve superare mai 10 metri cubi;

     d) i rifiuti stoccati devono essere asportati con scadenza almeno semestrale; la cadenza può essere almeno annuale solo se il quantitativo massimo è inferiore a 2 metri cubi;

     e) deve essere data comunicazione dello stoccaggio dei rifiuti alla regione almeno trenta giorni prima dell'inizio dello stoccaggio stesso;

     f) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche previste dalla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

     2. La comunicazione di cui alla lettera e) del comma 1 deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la sussistenza dei requisiti previsti al comma 1, nonché il rispetto della normativa tecnica vigente di cui alla lettera f) del comma 1 e deve essere rinnovata in caso di modifica delle condizioni richieste; le aziende già in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono tenute alla presentazione della suddetta dichiarazione alla scadenza dell'autorizzazione stessa.

     3. Le imprese che effettuano nei limiti e alle condizioni di cui al comma 1 lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi o qualificati pericolosi all'interno dell'insediamento industriale, commerciale o artigianale nel quale i rifiuti stessi sono prodotti, sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

 

          Art. 16. (Semplificazioni delle attività di smaltimento)

     1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità, stabilisce, con proprio decreto le condizioni per la realizzazione e l'esercizio di impianti di autosmaltimento di rifiuti speciali nei luoghi stessi di produzione per i quali non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, stabilendo a tal fine, per ciascun tipo di attività, i tipi e le quantità di rifiuti, le condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. Le disposizioni del presente comma non si applicano per le discariche.

     2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri.

     3. Chiunque effettui o intenda effettuare sul territorio nazionale le attività di autosmaltimento di cui al comma 1, è tenuto a dare in carta libera e senza alcun onere finanziario, comunicazione alla regione, alla provincia autonoma ovvero alla provincia delegata territorialmente competente almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività corredandola con una relazione dalla quale, risulti il ciclo dal quale provengono i rifiuti, il tipo, la quantità, le caratteristiche dei rifiuti da autosmaltire, nonché le caratteristiche dell'impianto di smaltimento, le condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. La regione può chiedere ulteriori dati e informazioni per assicurare il rispetto delle norme vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalla stessa richiesti, può vietare l'avvio o la prosecuzione delle attività e imporre la rimozione degli effetti già prodotti. Si applicano comunque le norme tecniche di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente per le attività industriali.

     4. Le regioni, le province autonome ovvero le province delegate redigono gli elenchi degli operatori che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3, avvalendosi a tal fine delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che provvedono all'iscrizione di detti operatori, alle variazioni e cancellazioni, nonché al rilascio, a richiesta ed applicando i dovuti diritti di segreteria, dei certificati di iscrizione aventi validità per un periodo massimo di sei mesi. All'eventuale maggior onere per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura derivante dalle attività di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

     5. Le imprese che effettuano l'autosmaltimento dei rifiuti sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

     6. I soggetti o le imprese che svolgono attività commerciali o di intermediazione relativamente alle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti per conto terzi devono essere iscritti in una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti; le modalità, i requisiti e i diritti per la iscrizione sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     7. Al fine di favorire l'elaborazione dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e la realizzazione di impianti di smaltimento efficaci, le regioni adottano prioritariamente il criterio della riduzione all'origine della produzione dei rifiuti e della riutilizzazione dei rifiuti mediante estrazione di energia con produzione di calore ed elettricità. Gli impianti di termocombustione devono essere progettati in modo da ottenere il massimo recupero energetico possibile.

     8. Fermi restando gli obiettivi di cui al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, i piani di organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, prevedono che i volumi di rifiuti da smaltire siano classificati in base alla componente combustibile e a quella non combustibile.

     9. Le regioni prevedono idonei sistemi per la preventiva separazione della frazione combustibile da quella non combustibile in modo che quella combustibile venga avviata all'incenerimento nella massima quantità possibile.

     10. E' fatto divieto di riutilizzo dei residui inerti provenienti da costruzioni e da demolizioni edili, senza i trattamenti prescritti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, effettuati mediante impianti fissi assoggettati alle norme del presente decreto. E' altresì vietata la collocazione dei predetti materiali nelle discariche di seconda categoria di tipo A, di cui alla delibera in data 27 luglio 1984 richiamata nell'articolo 1, comma 3, lettera a), come rifiuti, senza che sia preventivamente separata la frazione non inerte.

 

          Art. 17. (Modifiche di disposizioni finanziarie)

     1. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è prorogato al 31 dicembre 1996.

     2. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 17, commi 18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è prorogato al 31 dicembre 1996.

     3. Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili, dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, si prescinde, rispettivamente, dalle specificazioni di cui agli articoli 1, 1-bis e 1-ter del citato decreto-legge n. 361 del 1987 e dalle tipologie impiantistiche ivi indicate.

     4. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo le parole: "a comuni, province e comunità montane" sono inserite le seguenti: "e consorzi tra i comuni".

     5. All'articolo 8, comma 2, della legge 28 agosto 1989, n. 305, dopo le parole: "Liri-Garigliano e Volturno" sono inserite le seguenti: ", nonché per gli interventi urgenti nei bacini interregionali e regionali dei fiumi che versano nei mari Ionio e Tirreno,".

 

          Art. 18. (Modifiche di disposizioni autorizzative)

     1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 in scadenza vengono prorogate anche in data successiva al 1° giugno 1994 dalle stesse amministrazioni che le hanno rilasciate. Tali proroghe dovranno avere durata sino alla pronuncia positiva o negativa di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti da parte del Comitato nazionale dello stesso. Le variazioni delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono effettuate dalle stesse amministrazioni che le hanno rilasciate. I provvedimenti di diffida, di sospensione o di revoca vengono emanati dalle amministrazioni che hanno rilasciato le autorizzazioni.

     2. E' differito al 1° giugno 1995, limitatamente a quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, il termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

     3. Il termine di novanta giorni di cui al punto 3 della tabella C) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, per l'esame delle domande di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, presentate entro il 31 dicembre 1994, decorre dal 1° gennaio 1995.

     4. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti relative alle attività di trasporto dei rifiuti.

 

          Art. 19. (Osservatorio)

     1. Il Ministro dell'ambiente, nei limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, istituisce un osservatorio finalizzato all'aggiornamento periodico dell'elenco nazionale dei materiali di cui all'articolo 2, comma 5, nonché delle norme tecniche e dell'elenco dei residui di cui all'articolo 5, comma 1, stabilendone, con proprio decreto, organizzazione e modalità di funzionamento.

     2. L'osservatorio è composto da nove membri, compresi il presidente ed il segretario, designati, rispettivamente, quattro dal Ministro dell'ambiente, tre dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro della sanità ed uno dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

 

          Art. 20. (Disposizioni in tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

     1. All'articolo 79 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 66, commi 3, 4, 5 e 6, e 72, commi 3, 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 15 gennaio 1995, e degli articoli 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, e 66, commi 1 e 2, che hanno decorrenza dal 15 gennaio 1996.";

     b) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le tariffe per il 1995 sono deliberate in base ai previgenti criteri di commisurazione";

     c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'articolo 61, commi 1 e 2, per ciascuno degli anni 1994 e 1995 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.";

     d) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce originarie e di variazione, di cui all'articolo 70, sono presentate per gli anni 1994 e 1995, rispettivamente, entro il 30 settembre 1994 e il 20 gennaio 1995 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996.".

     2. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "5-bis. Fino al 1° gennaio 1966 sono esclusi dalla tassa i locali e le aree dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano rifiuti speciali assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali fino alla stessa data sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per i servizi di smaltimento di detti rifiuti eventualmente prestati, i titolari dei locali e delle aree sono tenuti a rimborsare i comuni nella misura corrispondente al costo effettivo sostenuto fino al 13 ottobre 1994. Il termine per effettuare l'eventuale denuncia, limitatamente a tale periodo, è differito al 30 novembre 1994.".

     3. I comuni che deliberano le riduzioni di cui all'articolo 66, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, devono assicurare, limitatamente all'anno 1995, un tasso di copertura del costo del servizio non inferiore a quello previsto per l'anno 1994, senza apportare aumenti, compensativi delle riduzioni, che eccedano il venti per cento rispetto alla tassa dovuta.

 

          Art. 21. (Disposizioni finali)

     1. Sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro dell'ambiente, in data 5 settembre 1994 e 29 settembre 1994, pubblicati nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994 e nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1994, relativi, rispettivamente, agli elenchi di cui agli articoli 2 e 5 ed alle norme tecniche per il riutilizzo come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo.

 

          Art. 22. (Entrata in vigore)

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 1, L. 11 novembre 1996, n. 575, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.