Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.15 iva |
Data: | 09/12/1996 |
Numero: | 695 |
Sommario |
Art. 1. Contabilità di magazzino. |
Art. 2. Registro dei beni ammortizzabili e bollettario a madre e figlia. |
Art. 3. Scritture contabili degli esercenti arti e professioni. |
Art. 4. Formalità contabili ed adempimenti in materia tributaria concernenti gli esercenti attività di impresa, di arti e professioni in regime di contabilità semplificata. |
Art. 5. Deducibilità dei componenti negativi. |
Art. 6. Adempimenti in materia di IVA. |
Art. 7. Norma finale. |
§ 95.15.73 - D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.
Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili.
(G.U. 6 febbraio 1997, n. 30)
Art. 1. Contabilità di magazzino.
1. Le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d) dell'articolo 14, primo comma, del
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'ultimo comma dell'articolo 14 del
Art. 2. Registro dei beni ammortizzabili e bollettario a madre e figlia.
1. Le annotazioni da effettuare nel registro dei beni ammortizzabili, di cui all'articolo 16 del
2. Per i contribuenti che adempiono agli obblighi di fatturazione e registrazione tramite il bollettario di cui all'articolo 32 del
Art. 3. Scritture contabili degli esercenti arti e professioni.
1. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sostituiscono il registro di cui all'articolo 19, primo comma, del
2. I contribuenti di cui all'articolo 19, primo comma, del
a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorché estranei all'esercizio dell'arte o professione nonché gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette;
b) i registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalità di cui all'articolo 16, primo, secondo e terzo comma, del
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 19 del
Art. 4. Formalità contabili ed adempimenti in materia tributaria concernenti gli esercenti attività di impresa, di arti e professioni in regime di contabilità semplificata.
1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito degli esercenti attività d'impresa, arti e professioni che si avvalgono dei regimi contabili di cui all'articolo 18, primo comma, del
Art. 5. Deducibilità dei componenti negativi.
1. Il comma 6 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
Art. 6. Adempimenti in materia di IVA.
1. Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a euro 300 può essere annotato con riferimento a tale mese entro il termine di cui all'articolo 23, primo comma, del
2. Il differimento del momento di effettuazione dell'operazione prevista nell'articolo 6, quinto comma, del
3. Il registro di prima nota di cui al quarto comma dell'articolo 24 del
4. Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro previsto dall'articolo 24 del
5. [4].
6. Per le fatture relative ai beni e servizi acquistati, di importo inferiore a euro 300, può essere annotato, entro il termine di cui all'articolo 25, primo comma, del
6-bis. Per le fatture emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 6 del presente articolo [6].
7. Non sussiste, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'obbligo di annotare le fatture e le bollette doganali relative ad acquisti ed importazioni per i quali ricorrono le condizioni di indetraibilità dell'imposta stabilite dal secondo comma dell'articolo 19 del
8. [7]
9. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni del
a) articolo 23, quarto comma;
b) articolo 24, primo comma, terzo periodo;
c) articolo 25, primo e quarto comma.
10. Dalla stessa data è altresì abrogato l'articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983.
Art. 7. Norma finale.
1. I riferimenti alle disposizioni abrogate nei precedenti articoli, contenute in ogni altro testo normativo, si intendono come fatti ai rispettivi articoli del presente regolamento.
[1] Comma così modificato dall'art. 5 del
[2] Comma così modificato dall'art. 7 del
[3] Comma così sostituito dall'art. 15 del
[4] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, a decorrere dal 1° gennaio 1998.
[5] Comma così modificato dall'art. 7 del
[6] Comma inserito dall'art. 7 del
[7] Comma soppresso dall'art. 6 del