Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.14 imposta sui fabbricati |
Data: | 23/02/1960 |
Numero: | 131 |
Sommario |
Art. 1. A partire dalla data nella quale entrerà in vigore il nuovo catasto edilizio urbano istituito con la legge 11 agosto 1939, n. 1249, e fino a quando, cessato il regime di [...] |
Art. 2. Qualora il reddito lordo effettivo delle unità immobiliari, considerate nel primo e nel secondo comma dell'art. 1, ridotto del 25 per cento sia superiore alla rendita [...] |
Art. 3. Nella dichiarazione annuale dei redditi, di cui alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, dovranno essere indicati i redditi imponibili determinati a norma dei precedenti [...] |
Art. 4. Nel primo anno dall'applicazione dell'imposta sulla base del nuovo catasto edilizio urbano i contribuenti possono ricorrere contro il ruolo all'intendente di finanza, [...] |
§ 95.14.2 – L. 23 febbraio 1960, n. 131. [1]
Applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano.
(G.U. 12 marzo 1960, n. 62).
A partire dalla data nella quale entrerà in vigore il nuovo catasto edilizio urbano istituito con la
Per le unità immobiliari non ancora iscritte nel nuovo catasto edilizio urbano il reddito imponibile è determinato, fino a quando non sarà avvenuta la loro iscrizione, comparativamente alla rendita catastale aggiornata attribuita alle unità immobiliari similari già censite in catasto [2].
Qualora il reddito lordo effettivo delle unità immobiliari, considerate nel primo e nel secondo comma dell'art. 1, ridotto del 25 per cento sia superiore alla rendita catastale aggiornata con i coefficienti previsti dall'articolo precedente per oltre un quinto di questa, l'imponibile sarà determinato secondo le disposizioni dell'art. 1 della
Le medesime disposizioni si applicano, a richiesta degli interessati, nei casi in cui, per effetto delle esenzioni dagli aumenti di fitto, o delle riduzioni degli aumenti stessi ammesse dalle leggi di blocco, il reddito lordo effettivo dell'unità immobiliare ridotto del 25 per cento sia inferiore alla rendita catastale aggiornata con i coefficienti previsti dall'articolo precedente, per oltre un quinto di questa.
Quando si verifichi tale condizione beneficiano anche delle disposizioni anzidette l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, gli Istituti autonomi per le case popolari nonché gli altri Enti indicati nell'art. 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con
Nella dichiarazione annuale dei redditi, di cui alla
Per l'accertamento dei redditi di cui al secondo comma dell'art. 1 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni portate dal Titolo I, Capo IV del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni [4].
Nel primo anno dall'applicazione dell'imposta sulla base del nuovo catasto edilizio urbano i contribuenti possono ricorrere contro il ruolo all'intendente di finanza, nel termine di sei mesi dalla notifica della cartella esattoriale di pagamento, per errori materiali, duplicazioni ed intassabilità dei redditi iscritti a ruolo.
L'intendente di finanza ha la facoltà di accordare, in tali casi, la sospensione della riscossione dell'imposta.
[1] Abrogata dall'art. 1 del
[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 3 della