Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.14 imposta sui fabbricati |
Data: | 04/11/1951 |
Numero: | 1219 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. [3] |
Art. 3. |
Art. 4. Con effetto dal 1° gennaio 1952, è soppresso il contributo erariale di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco dei fitti, istituito con il regio decreto-legge 12 [...] |
§ 95.14.1 – L. 4 novembre 1951, n. 1219.
Determinazione del reddito imponibile dei fabbricati, riduzione delle aliquote d'imposta e relative sovrimposte e soppressione del contributo erariale di guerra.
(G.U. 29 novembre 1951, n. 275).
Fino a quando non sia entrato in vigore il nuovo catasto edilizio urbano, di cui al regio
(Omissis);
b) [per i fabbricati costruiti ed utilizzati secondo la loro destinazione prima della data indicata nella precedente lettera a), si detrae dal reddito lordo, ridotto di un quarto, una somma pari a quattro volte e mezzo il reddito imponibile accertato, per l'anno 1938, ai fini delle imposte dirette. Ove si tratti di fabbricati costruiti dopo il 31 dicembre 1938, il reddito imponibile relativo all'anno 1938 è valutato comparativamente alla pigione dei fabbricati già esistenti nell'anno suddetto, posti in analoghe condizioni, nello stesso Comune] [2].
(Omissis).
[Le disposizioni dell'articolo precedente hanno efficacia dall'anno 1951, ai fini della determinazione del reddito da assoggettare all'imposta complementare per l'anno stesso, e dal 1° luglio 1952, ai fini dell'imposta sul reddito dei fabbricati.
La liquidazione e la iscrizione a ruolo per l'anno 1951 dell'imposta fabbricati sugli stessi redditi iscritti od iscrivibili a ruolo per l'imposta relativa all'anno 1950, in conformità alla disposizione dell'art. 46 della
Con effetto dal 1° gennaio 1952, è soppresso il contributo erariale di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco dei fitti, istituito con il regio
[1] Articolo abrogato, ad eccezione della lettera b), dall'art. 288 del
[2] Lettera abrogata dall'art. 1 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 288 del