Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.4 centri di assistenza fiscale |
Data: | 17/05/1969 |
Numero: | 254 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, è aggiunto il seguente comma: |
Art. 2. Il primo comma dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, è sostituito dal seguente: |
Art. 3. All'art. 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, è aggiunto il seguente comma: |
Art. 4. La presente legga ha effetto dal periodo di imposta in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 95.4.A - Legge 17 maggio 1969, n. 254. [1]
Norme integrative della legge 23 febbraio 1960, n. 131, concernente l'applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano
(G.U. 31 maggio 1969, n. 137)
All'art. 1 della
"Per le unità immobiliari non ancora iscritte nel nuovo catasto edilizio urbano il reddito imponibile è determinato, fino a quando non sarà avvenuta la loro iscrizione, comparativamente alla rendita catastale aggiornata attribuita alle unità immobiliari similari già censite in catasto".
Il primo comma dell'art. 2 della
"Qualora il reddito lordo effettivo delle unità immobiliari, considerate nel primo e nel secondo comma dell'art. 1, ridotto del 25 per cento sia superiore alla rendita catastale aggiornata con i coefficienti previsti dall'articolo precedente per oltre un quinto di questa, l'imponibile sarà determinato secondo le disposizioni dell'art. 1 della
All'art. 3 della
"Per l'accertamento dei redditi di cui al secondo comma dell'art. 1 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni portate dal Titolo I, Capo IV del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni".
La presente legga ha effetto dal periodo di imposta in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del