Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.8 imposta di bollo |
Data: | 28/07/1929 |
Numero: | 1363 |
Sommario |
Art. 1. Le aliquote della tassa di bollo sugli scambi commerciali, di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 1923, n. 3273, modificato dall'art. 17 del regio decreto-legge 12 [...] |
Art. 2. Sono soppresse le seguenti tasse ed imposte indirette |
Art. 3. [3] |
Art. 4. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti avranno effetto, quanto alla tassa di bollo sulle note e conti di caffè, birrerie, latterie, osterie, circoli e clubs, ed [...] |
Art. 5. Con decreti del ministro per le finanze saranno dettate le norme per l'esecuzione del presente decreto |
§ 95.8.1 - R.D.L. 28 luglio 1929, n. 1363 [1] .
Ulteriore sgravio della tassa sugli scambi e soppressione di talune tasse ed imposte minori
(G.U. 5 agosto 1929, n. 181)
Le aliquote della tassa di bollo sugli scambi commerciali, di cui all'art. 18 della
E' del pari ridotta alla metà la tassa di registro di cui alla lettera a) dell'art. 3 della tariffa, allegato A, parte prima, alla
E' altresì ridotta alla metà, fermo restando il minimo di lire 0,05 quando l'ammontare della somministrazione supera lire 5 e non lire 10, la tassa proporzionale di bollo sulle fatture, note e conti riguardanti le somministrazioni di gas ed energia elettrica, di cui all'art. 38 della
Sono soppresse le seguenti tasse ed imposte indirette:
1) Tassa di bollo sulle note e conti dei caffè, birrerie, latterie, osterie, circoli e clubs, di che all'art. 3 della tariffa, allegato A, alla
2) Tassa di bollo sulle note, stabiliti e copie di commissione (doppi di commissione) e conferme ed accettazioni di commissioni, di che all'art. 69 della tariffa, allegato A, alla
3) Tassa di quietanza sui vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi nel regno o provenienti dall'estero, di che agli articoli 61 e 204 della tariffa, allegato A, alla
4) Tassa di bollo sugli abbonamenti tramviari e sugli abbonamenti delle ferrovie esercitate dall'industria privata e sulle tessere gratuite rilasciate sulle stesse linee, di che all'art. 9 della tariffa, allegato A, alla
5) Tassa sulle pagelle scolastiche, istituita con l'art. 195 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con
6) Tassa di ammissione ai pubblici concorsi e per l'adozione dei libri di testo nelle scuole, stabilite con i numeri 91, 92, 93, 94, 95 e 96 della tabella, allegato A, alla
7) Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali, e cioè: proventi degli archivi di Stato, proventi delle cancellerie giudiziarie in dipendenza di leggi anteriori a quella del 29 giugno 1882, n. 835, diritti per la inserzione degli atti delle società e delle associazioni commerciali nel Bollettino ufficiale delle società, tassa di lire 10 sui certificati di servizio rilasciati ai maestri elementari, di cui al
8) Tassa per l'applicazione dei piombi ai colli contenenti oggetti di antichità e d'arte in esportazione.
9) Tassa sulla vendita dei semi bachi, istituita con l'art. 13 della
10) Tassa sulla produzione o importazione di perfosfato, nitrato di soda e solfato di rame, istituita con l'art. 64 del regio
11) Tassa di cui al secondo comma dell'art. 26 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvata con
12) Tassa di entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti, di che alla
13) Imposta erariale di fabbricazione sulle acque gassose.
14) Imposta erariale sul consumo del gas acetilene.
Le disposizioni di cui agli articoli precedenti avranno effetto, quanto alla tassa di bollo sulle note e conti di caffè, birrerie, latterie, osterie, circoli e clubs, ed alle imposte erariali di fabbricazione sulle acque gassose e sul consumo del gas acetilene, dal 1° gennaio 1930; quanto sulla tassa alle pagelle scolastiche, dal prossimo anno scolastico 1929-1930; per tutte le altre dal 1° settembre 1929.
Con decreti del ministro per le finanze saranno dettate le norme per l'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge, restando il ministro per le finanze incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.
[1] Convertito in legge dalla
[2] Per l’interpretazione autentica del presente capoverso, vedi l’art. 3, Allegato A del
[3] Articolo abrogato dall'art. 5 della