§ 95.8.1 - R.D.L. 28 luglio 1929, n. 1363 .
Ulteriore sgravio della tassa sugli scambi e soppressione di talune tasse ed imposte minori


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.8 imposta di bollo
Data:28/07/1929
Numero:1363


Sommario
Art. 1.      Le aliquote della tassa di bollo sugli scambi commerciali, di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 1923, n. 3273, modificato dall'art. 17 del regio decreto-legge 12 [...]
Art. 2.      Sono soppresse le seguenti tasse ed imposte indirette
Art. 3.  [3]
Art. 4.      Le disposizioni di cui agli articoli precedenti avranno effetto, quanto alla tassa di bollo sulle note e conti di caffè, birrerie, latterie, osterie, circoli e clubs, ed [...]
Art. 5.      Con decreti del ministro per le finanze saranno dettate le norme per l'esecuzione del presente decreto


§ 95.8.1 - R.D.L. 28 luglio 1929, n. 1363 [1] .

Ulteriore sgravio della tassa sugli scambi e soppressione di talune tasse ed imposte minori

(G.U. 5 agosto 1929, n. 181)

 

 

     Art. 1.

     Le aliquote della tassa di bollo sugli scambi commerciali, di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 1923, n. 3273, modificato dall'art. 17 del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, sono ridotte alla metà.

     E' del pari ridotta alla metà la tassa di registro di cui alla lettera a) dell'art. 3 della tariffa, allegato A, parte prima, alla legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269 [2] .

     E' altresì ridotta alla metà, fermo restando il minimo di lire 0,05 quando l'ammontare della somministrazione supera lire 5 e non lire 10, la tassa proporzionale di bollo sulle fatture, note e conti riguardanti le somministrazioni di gas ed energia elettrica, di cui all'art. 38 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273.

 

          Art. 2.

     Sono soppresse le seguenti tasse ed imposte indirette:

     1) Tassa di bollo sulle note e conti dei caffè, birrerie, latterie, osterie, circoli e clubs, di che all'art. 3 della tariffa, allegato A, alla legge 30 dicembre 1923, n. 3274.

     2) Tassa di bollo sulle note, stabiliti e copie di commissione (doppi di commissione) e conferme ed accettazioni di commissioni, di che all'art. 69 della tariffa, allegato A, alla legge sulle tasse di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

     3) Tassa di quietanza sui vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi nel regno o provenienti dall'estero, di che agli articoli 61 e 204 della tariffa, allegato A, alla legge sulle tasse di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

     4) Tassa di bollo sugli abbonamenti tramviari e sugli abbonamenti delle ferrovie esercitate dall'industria privata e sulle tessere gratuite rilasciate sulle stesse linee, di che all'art. 9 della tariffa, allegato A, alla legge 30 dicembre 1923, n. 3275.

     5) Tassa sulle pagelle scolastiche, istituita con l'art. 195 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

     6) Tassa di ammissione ai pubblici concorsi e per l'adozione dei libri di testo nelle scuole, stabilite con i numeri 91, 92, 93, 94, 95 e 96 della tabella, allegato A, alla legge sulle tasse delle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, e con le varianti disposte dal testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con il regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, articoli 17, 117, e204 e tabella E.

     7) Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali, e cioè: proventi degli archivi di Stato, proventi delle cancellerie giudiziarie in dipendenza di leggi anteriori a quella del 29 giugno 1882, n. 835, diritti per la inserzione degli atti delle società e delle associazioni commerciali nel Bollettino ufficiale delle società, tassa di lire 10 sui certificati di servizio rilasciati ai maestri elementari, di cui al regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2132, tassa per l'iscrizione all'albo degli ingegneri ed architetti di che all'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

     8) Tassa per l'applicazione dei piombi ai colli contenenti oggetti di antichità e d'arte in esportazione.

     9) Tassa sulla vendita dei semi bachi, istituita con l'art. 13 della legge 28 giugno 1923, n. 1512.

     10) Tassa sulla produzione o importazione di perfosfato, nitrato di soda e solfato di rame, istituita con l'art. 64 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033.

     11) Tassa di cui al secondo comma dell'art. 26 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvata con regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205 ed al regio decreto 30 settembre 1926, n. 1801, per i viaggi di ritorno degli emigranti di qualsiasi nazionalità che sbarcano in porti del regno.

     12) Tassa di entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti, di che alla legge 27 maggio 1875, n. 2554, e successive.

     13) Imposta erariale di fabbricazione sulle acque gassose.

     14) Imposta erariale sul consumo del gas acetilene.

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4.

     Le disposizioni di cui agli articoli precedenti avranno effetto, quanto alla tassa di bollo sulle note e conti di caffè, birrerie, latterie, osterie, circoli e clubs, ed alle imposte erariali di fabbricazione sulle acque gassose e sul consumo del gas acetilene, dal 1° gennaio 1930; quanto sulla tassa alle pagelle scolastiche, dal prossimo anno scolastico 1929-1930; per tutte le altre dal 1° settembre 1929.

 

          Art. 5.

     Con decreti del ministro per le finanze saranno dettate le norme per l'esecuzione del presente decreto.

     Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge, restando il ministro per le finanze incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.


[1]  Convertito in legge dalla L. 1° maggio 1930, n. 539. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2]  Per l’interpretazione autentica del presente capoverso, vedi l’art. 3, Allegato A del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1749.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 24 luglio 1949, n. 995.