§ 95.8.2 - R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1749 .
Provvedimenti in materia di tasse sugli affari


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.8 imposta di bollo
Data:26/09/1935
Numero:1749


Sommario
Art. 1.      E' dato valore di legge alle disposizioni contenute nei seguenti allegati e annesse tabelle, firmati, d'ordine nostro, dal Ministro per le finanze
Art. 2.      Il Governo del Re è autorizzato a compilare i testi unici delle tasse sugli affari, tenendo conto delle disposizioni legislative che venissero emanate fino alla data [...]
Art. 3.      Le disposizioni contenute negli allegati al presente decreto entrano in vigore a partire dal giorno rispettivamente stabilito negli allegati stessi


§ 95.8.2 - R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1749 [1] .

Provvedimenti in materia di tasse sugli affari

(G.U. 9 ottobre 1935, n. 236)

 

 

     Art. 1.

     E' dato valore di legge alle disposizioni contenute nei seguenti allegati e annesse tabelle, firmati, d'ordine nostro, dal Ministro per le finanze:

     Allegato A: Tasse di registro;

     Allegato B: Tasse sulle successioni e donazioni;

     Allegato C: Tassa di scambio;

     Allegato D: Tassa di bollo;

     Allegato E: Tassa di negoziazione e tassa sul capitale delle società estere;

     Allegato F: Tasse sulle concessioni governative;

     Allegato G: Diritti erariali sui pubblici spettacoli;

     Allegato H: Tasse sui contratti di borsa.

 

          Art. 2.

     Il Governo del Re è autorizzato a compilare i testi unici delle tasse sugli affari, tenendo conto delle disposizioni legislative che venissero emanate fino alla data della detta compilazione, con facoltà di variare ed aggiungere parole, di riunire, separare o variare la distribuzione degli articoli, anche nelle alligatevi tabelle, ai fini della chiarezza e semplificazione del testo.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni contenute negli allegati al presente decreto entrano in vigore a partire dal giorno rispettivamente stabilito negli allegati stessi.

     Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate le norme occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

 

     Allegato A — Tasse di registro

 

     Art. 1.

     Le tasse e sopratasse di registro dovute sugli atti soggetti a registrazione in termine fisso e non registrati, ai sensi della legge approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, anche quando si tratti di scritture private non autenticate, sono liquidate e percette dall'amministrazione, semprechè questa venga in possesso degli atti o gli atti medesimi siano depositati presso pubblici archivi o pubblici uffici.

     Nel caso di scritture private redatte in unico originale, l'amministrazione, conseguito il pagamento delle tasse e sopratasse, procede alla formalità della registrazione, conservando l'originale e rilasciandone copia conforme all'ente o persona che precedentemente aveva il possesso dell'atto.

     La disposizione di cui sopra, ferme restando le disposizioni speciali per la registrazione dei contratti do locazione e sub-locazione di fabbricati di cui ai regi decreti-legge 26 luglio 1935, n. 1412, e 26 settembre 1935, n. 1781, entrerà in vigore il 1° marzo 1936. Gli atti che verranno presentati per la regolarizzazione prima di tale data saranno registrati senza sopratassa [2].

 

     Art. 2.

     Il testo dell'art. 24 della tariffa allegato A alla legge del registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è sostituito dal testo seguente (Omissis).

 

     Art. 3.

     La disposizione recata dal capoverso dell'art. 1 del regio decreto-legge 28 luglio 1929, n. 1363, che ridusse alla metà la tassa di registro di cui alla lettera a dell'art. 3 della tariffa allegato A, parte prima, della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, deve intendersi limitata ai soli atti di compravendita di merci tra commercianti e non estesa anche agli atti di compravendita di navi non italiane.

 

     Art. 4.

     Le vendite di beni mobili ed immobili con patto di riservato dominio non sono considerate, agli effetti tributari, vendite condizionali. Le tasse di trasferimento sono dovute al momento della registrazione e gli eventi ulteriori non danno luogo nè a rimborso nè a percezione di altra tassa.

 

     Art. 5.

     Le disposizioni sopra indicate entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente allegato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e si applicano anche alle scritture private non autenticate, di data anteriore, non assoggettate alla registrazione nel termine normale.

 

     Allegato B — Tasse sulle successioni e donazioni

 

     Art. 1. [3]

 

     Art. 2. [4]

 

     Art. 3. [5]

 

     Art. 4. [6]

 

     Art. 5. [7]

 

     Art. 6. [8]

 

     Art. 7. [9]

 

     Art. 8. [10]

 

     Art. 9. [11]

 

     Art. 10. [12]

 

     Art. 11.

     Le aziende d'industria e di commercio ricadenti nelle successioni devono essere distintamente denunciate, nei singoli elementi di cui constano compreso il valore d'avviamento, nella parte attiva della denuncia, e le passività devono essere denunciate, nei loro singoli elementi, nella parte passiva della denuncia e giustificate nei modi vigenti. In questo caso il passivo giustificato è da ammettersi per intero anche se eccede l'attivo aziendale.

 

     Art. 12.

     Il 1° comma dell'art. 6 della legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

     Art. 13.

     Il 1° comma dell'art. 77 della legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270, è sostituito dal seguente (Omissis).

     Per gli eredi beneficiati, per i tutori, curatori, amministratori, sequestratari e per gli esecutori testamentari, il termine per il pagamento della tassa è stabilito entro i due mesi successivi a quello per la denuncia dell'eredità se fu loro conferito il possesso dei beni, ed in ogni caso non oltre sei mesi dal termine stabilito per la presentazione della denuncia.

 

     Art. 14.

     I primi due commi dell'art. 81 della legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270, sono sostituiti dai seguenti (Omissis).

 

     Art. 15. [13]

 

     Art. 16.

     Resta in vigore ogni altra norma circa l'applicazione e liquidazione della tassa di successione e donazione che non sia modificata od incompatibile con le norme contenute nel presente allegato, il quale si applica alle successioni che si apriranno a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ed agli atti di donazione, di trasmissione e cessione di beni a titolo oneroso, di locazione e godimento di immobili, che saranno stipulati a partire dal detto giorno.

     Le scritture private non autenticate, che saranno presentate tardivamente alla registrazione, sono considerate, al solo effetto tributario, stipulate dopo l'andata in vigore del presente allegato.

 

     Allegato C — Tassa di scambio

 

Soggetto della tassa di scambio.

 

     Art. 1.

     L'art. 3, lettera c, della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, è modificato come segue (Omissis).

 

Scambi con gli ausiliari del commercio.

 

     Art. 2.

     Al 1° comma dell'art. 18 del regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1011, è sostituito il seguente (Omissis).

 

     Art. 3.

     I passaggi di merci che hanno luogo nel regno a mezzo degli ausiliari del commercio, di cui al Titolo III della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, non costituiscono scambi ai sensi di tale legge soltanto quando coesistano e siano osservate le condizioni stabilite nel detto Titolo III, e semprechè risultino anche osservate, nell'adempimento della funzione ausiliaria, le norme stabilite, per l'esercizio delle singole specie di attività, nel libro primo, titolo XII, del cod. di commercio.

 

Resa di merci.

 

     Art. 4.

     Sotto l'osservanza delle norme che verranno all'uopo stabilite con provvedimento del Ministro per le finanze, non costituiscono scambio tassabile:

     a) la restituzione di merce avariata o non conforme all'ordinazione e la sostituzione di tale merce, nei confronti dello stesso acquirente, con altra uguale per genere e specie a quella restituita;

     b) la restituzione di merce che il venditore all'atto della vendita si sia impegnato ad accettare di ritorno entro un determinato periodo di tempo, che non può, in ogni caso, eccedere un semestre a decorrere dalla data della fattura di vendita salvo il caso di scambi con patto di riservato dominio recanti un maggior termine.

     In ogni altro caso, la restituzione dall'acquirente al venditore di merce, che abbia formato oggetto di scambio col pagamento della relativa tassa e la eventuale sua sostituzione, anche quando si tratti di merce per la quale la tassa di scambio si corrisponde una volta tanto per il primo scambio posto in essere dal fabbricante o produttore, costituiscono scambio tassabile a norma di legge e la tassa corrisposta sulla prima vendita non è restituibile, nè imputabile negli scambi successivi di tale merce o di altra merce posti in essere dal venditore nei confronti dello stesso o di altri acquirenti.

 

Acque gassate e bevande preparate con acque gassate o con acque minerali naturali

 

     Art. 5.

     La tassa sugli scambi di acque gassate e di acque minerali artificiali da tavola, è dovuta dai fabbricanti nazionali una volta tanto in via di abbonamento, in base ai canoni annui fissi di cui alla tabella A annessa al presente allegato, stabiliti in corrispondenza al presunto movimento complessivo degli scambi.

     Tale movimento è rappresentato dal reddito netto di ricchezza mobile di cat. B accertato in via definitiva a carico della ditta e dal reddito netto di ricchezza mobile di cat. C-2 denunciato dalla ditta stessa e definitivamente accertato in confronto della ditta medesima.

     Nel caso in cui la produzione, da parte dei fabbricanti di cui sopra, abbia per oggetto, anche parzialmente, bevande preparate con le acque suddette, e con l'aggiunta di sciroppi, polpe o succo di agrumi o di frutta o di altri ingredienti, i canoni annui di cui alla tabella A annessa al presente allegato, sono aumentati del 25 per cento.

     Qualora il reddito complessivo di ricchezza mobile di cat. B e di cat. C-2 accertato a carico della ditta superi le lire 200.000, è in ogni caso dovuto, oltre il canone annuo corrispondente, un supplemento di annuo canone in ragione del 40 per cento della quota di reddito eccedente le lire 200.000.

 

     Art. 6.

     I produttori di acque minerali naturali da tavola e di acque medicinali naturali e i concessionari od esercenti delle sorgenti di tali acque, che producono, con le medesime, tanto se naturalmente gassose o artificialmente gassate, e con l'aggiunta delle materie e prodotti indicati nel terzo comma del precedente articolo, speciali bevande, devono corrispondere la tassa afferente gli scambi di tale produzione nei modi stabiliti dal precedente articolo e nella misura determinata nella tabella A annessa al presente allegato, con la maggiorazione del 40 per cento.

     Qualora il reddito complessivo di ricchezza mobile di cat. B e di cat. C-2 accertato a carico della ditta superi lire 200.000, è in ogni caso dovuto, oltre il canone annuo corrispondente maggiorato come sopra, un supplemento di annuo canone in ragione del 60 per cento della quota di reddito eccedente le lire 200.000.

     Il reddito netto di ricchezza mobile di categoria B che deve essere assunto come base per stabilire i canoni di tassa dovuti dalle ditte di cui al 1° comma del presente articolo, è quello afferente la produzione delle bevande di cui sopra, giusta dichiarazione che dovrà essere rilasciata dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, su richiesta così dei contribuenti che degli Uffici del registro. La quota del reddito di categoria C-2 che deve concorrere a formare il reddito globale per la determinazione del canone di tassa di scambio, è stabilita nella stessa proporzione che corre fra il reddito di categoria B afferente la produzione delle bevande di cui sopra e il reddito di categoria B afferente la complessiva attività della ditta.

 

     Art. 7.

     In caso di bevande del tipo indicato nei precedenti articoli 5 e 6 preparate con acque naturalmente o artificialmente non gassate, i relativi scambi sono soggetti alla normale tassa di lire 2,50 per cento per ogni scambio.

 

     Art. 8.

     I canoni di tassa di scambio stabiliti nella tabella A annessa al presente allegato con le maggiorazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6 sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1936-XIV, salvo quanto è disposto dal presente articolo.

     I fabbricanti di acque gassate e di bevande minerali artificiali, che nell'anno 1935, abbiano prodotto le bevande di cui al 3° comma del precedente art. 5, sono soggetti al pagamento della tassa di scambio, per l'anno 1935, giusta i canoni annui precedentemente stabiliti nella tabella A annessa al decreto ministeriale 22 aprile 1932, n. 37.428, aumentati indistintamente del 10 per cento.

     I produttori di acque minerali naturali da tavola o di acque medicinali naturali ed i concessionari od esercenti delle sorgenti di tali acque, che, nell'anno 1935, abbiano prodotto le acque richiamate nell'art. 6, sono soggetti al pagamento della tassa di scambio anche per l'anno 1935, giusta le norme di cui ai precedenti art. 5 e 6, col pagamento dei canoni stabiliti nella tabella A annessa al presente allegato, aumentati del 40 per cento per i canoni sino a lire 100.000 e del 60 per cento per i canoni d'importo superiore a lire 100.000.

 

     Art. 9.

     E' fatto obbligo alle ditte fabbricanti di acque gassate e di acque minerali artificiali ed alle ditte produttrici di acque minerali naturali da tavola ovvero ai concessionari od esercenti di sorgenti di tali acque, che, durante l'anno 1935, abbiano prodotto le bevande indicate nei precedenti art. 5 e 6, di presentare al competente ufficio del registro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente allegato, apposita dichiarazione indicante:

     a) la ditta o ragione sociale, e la sede della fabbrica;

     b) la natura e composizione delle bevande prodotte.

     Tale dichiarazione dev'essere corredata di un certificato del competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante il reddito netto definitivo accertato in categoria B complessivamente per la ditta dichiarante agli effetti della imposta di ricchezza mobile, con discriminazione, per quanto riguarda le ditte produttrici di acque minerali naturali, della quota parte di tale reddito afferente la produzione delle bevande accennate, nonchè i redditi netti di ricchezza mobile di categoria C-2 denunciati dalla ditta ed accertati in confronto della stessa.

     Gli Uffici distrettuali delle imposte, in caso di redditi non accertati o non ancora definiti, devono farne analoga dichiarazione, indicando, se del caso, i redditi proposti o rettificati d'ufficio.

     Il rilascio da parte degli Uffici distrettuali delle imposte del detto certificato come pure della dichiarazione di cui al 2° comma del precedente art. 6, sono esenti da ogni spesa.

 

     Art. 10.

     A decorrere dal 1° gennaio 1936-XIV, le ditte che inizino durante l'anno la produzione delle bevande indicate nei precedenti art. 5 e 6, devono produrre la dichiarazione di cui all'articolo precedente entro un mese dall'inizio della produzione o dell'apertura della fabbrica.

 

     Art. 11.

     Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del reddito di categoria B di ricchezza mobile nonchè le variazioni dei redditi netti di ricchezza mobile C-2 vengono accertate d'ufficio presso i competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette a cura degli Uffici del registro.

     Corrispondentemente a tali variazioni, gli Uffici del registro rettificano il canone di tassa di scambio, liquidando le eventuali differenze.

     Tale liquidazione a conguaglio è notificata al contribuente con invito a pagare l'eventuale supplemento di tassa entro venti giorni dalla notifica.

     Decorso tale termine il supplemento di tassa di scambio si rende definitivo ed immediatamente esigibile.

     Ove da tale conguaglio risulti che il fabbricante abbia corrisposto per un determinato periodo di tempo un canone superiore al dovuto, la eccedenza si imputa sui pagamenti successivi.

     Per l'omesso o ritardato pagamento del supplemento di canone si applicano le sanzioni stabilite dal successivo art. 17.

 

     Art. 12.

     Per le ditte fabbricanti di acque gassate e minerali artificiali in genere e per le ditte produttrici di acque minerali naturali da tavola o concessionarie od esercenti di sorgenti di tali acque, che producono le bevande indicate nei precedenti art. 5 e 6, non assoggettate ad imposta di ricchezza mobile le prime per la loro complessiva attività, le seconde per la speciale produzione delle dette bevande, gli Uffici del registro, dopo opportuni accertamenti, determinano d'ufficio il canone di tassa di scambio da corrispondersi da ciascuna fabbrica a norma dei citati art. 5 e 6, fino a quando in confronto della stessa non siano stati accertati in via definitiva, agli effetti della imposta di ricchezza mobile, i redditi di categoria B e C-2.

     Il canone di tassa così determinato e notificato al contribuente, diventa definitivo ove questi, entro venti giorni dalla notificazione, non ne chieda la revisione all'intendente di finanza competente.

     L'intendente di finanza determina inappellabilmente l'ammontare del canone annuo da corrispondersi dal fabbricante a norma del presente articolo.

 

     Art. 13.

     Il canone annuo di tassa di scambio determinato in via definitiva dagli Uffici del registro in base alla dichiarazione dei contribuenti di cui ai precedenti art. 9 e 10, è notificato ai contribuenti stessi con invito a stipulare la relativa convenzione di abbonamento nel termine perentorio di venti giorni dalla detta notificazione.

     Qualora nel detto termine il contribuente non si presti alla stipulazione della convenzione, il canone fisso annuo determinato dall'ufficio del registro, si rende immediatamente esigibile in unica soluzione.

     Per i contribuenti che non abbiano presentata la dichiarazione di cui ai precedentiart. 9 e 10, gli Uffici del registro, indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 17, accertano e liquidano d'ufficio il canone annuo di tassa, notificandolo al contribuente a norma delle disposizioni dei due commi precedenti.

 

     Art. 14.

     Per quanto riguarda le acque gassose e le acque minerali artificiali da tavola di produzione nazionale ottenute dai possessori di apparecchi da banco, nulla è innovato alle vigenti disposizioni e la tassa resta pertanto dovuta una volta tanto, in via di abbonamento, a norma del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1562, in base ai canoni e giusta i criteri di cui alla tabella B annessa al decreto ministeriale 22 aprile 1932, n. 37428.

     Nulla è del pari innovato alle disposizioni di cui sopra per quanto concerne gli altri obblighi incombenti alle ditte fabbricanti di sole acque gassose e minerali artificiali da tavola.

 

     Art. 15.

     Le acque gassose e minerali artificiali nonchè le bevande di cui ai precedenti art. 5 e 6, provenienti dall'estero sono soggette alla tassa di scambio, che è riscossa, una volta tanto, dalle dogane in modo virtuale, al momento della importazione, in misura corrispondente alla tassa imposta sul prodotto nazionale.

     Fino a che resterà in vigore la tabella di che all'art. 5 citato, tale tassa è riscossa nella misura di lire 25 per cento del valore o prezzo delle acque gassose e minerali artificiali e di lire 40 per cento del valore o prezzo delle bevande di cui agli art. 5 e 6 del presente allegato.

 

     Art. 16.

     Il canone fisso di tassa dovuto dai fabbricanti a norma dei precedenti art. 5 e 6 deve essere corrisposto in unica soluzione, mediante versamento al competente ufficio del registro, nel termine di giorni venti dalla sottoscrizione della convenzione di abbonamento. Su richiesta del contribuente può essere corrisposto in sei rate, giusta le norme dell'art. 55 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011.

     Nel caso di fabbriche situate in comuni dove non hanno sede gli Uffici del registro, può prescindersi dalla stipulazione della convenzione di abbonamento, qualora il contribuente, entro venti giorni dalla notificazione del canone di tassa determinato a suo carico dal competente ufficio, ne effettui il pagamento in unica soluzione, anche a mezzo di vaglia postale.

 

     Art. 17.

     Nel caso di mancato o ritardato pagamento del canone di tassa di scambio o delle singole rate di esso o del supplemento di canone, il fabbricante è soggetto alla sopratassa uguale al 12 per cento della tassa dovuta.

     Il contribuente decade inoltre dal beneficio della dilazione al pagamento ed è obbligato a corrispondere in unica soluzione l'intiero debito di tassa ed eventuale sopratassa.

     Per l'omessa o ritardata dichiarazione prescritta dai precedenti art. 9 e 10 i fabbricanti incorrono nella pena pecuniaria da lire 100 a lire 1.000.

 

Tubetti e cartine per sigarette.

 

     Art. 18.

     La tassa di scambio sui tubetti e cartine per sigarette è dovuta una volta tanto, nella misura di lire 3,75 per cento comprensiva anche della tassa di scambio dovuta per tutti gli scambi successivi a quello posto in essere dal fabbricante e dall'importatore.

     La tassa di scambio di cui sopra si riscuote:

     a) in modo virtuale, a mezzo di convenzioni annuali di abbonamento, soggette a conguaglio, stipulate nei confronti dei fabbricanti, a norma dell'art. 53 e seguenti della legge 28 luglio 1930, n. 1011, per i tubetti e le cartine per sigarette di produzione nazionale;

     b) in modo virtuale, da parte degli Uffici di dogana, all'atto della importazione, per i tubetti e le cartine per sigarette di provenienza estera.

     Le note, conti, fatture e quietanze che vengono poste in essere per gli scambi successivi sono soggette alla tassa di bollo ordinaria stabilita dall'articolo 52 della tariffa, allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, nella misura stabilita dall'art. 3 dell'allegato D al presente decreto.

     Il conguaglio deve essere effettuato secondo le norme di che all'art. 54 della legge 28 luglio 1930, n. 1011.

     Per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, come pure per quanto riguarda le violazioni delle disposizioni stesse, sono applicabili le norme e le sanzioni stabilite dalla legge 28 luglio 1930, n. 1011.

 

Liquori.

 

     Art. 19.

     La tassa di scambio sui liquori e sugli aperitivi a base di alcool, qualunque ne sia la gradazione alcoolica, è dovuta una volta tanto nella misura di lire 3,50 per cento e si corrisponde:

     a) per i liquori e gli aperitivi alcoolici di produzione nazionale: all'atto dello scambio posto in essere dal fabbricante o produttore, in base al prezzo o valore di scambio;

     b) per i liquori e gli aperitivi alcoolici provenienti dall'estero: all'atto della importazione, in modo virtuale mediante versamento agli Uffici di dogana, giusta le norme vigenti.

     La tassa del 3,50 per cento di cui sopra, si applica come segue:

 

Vini spumanti.

 

     Art. 20.

     La tassa di scambio sui vini spumanti è dovuta una volta tanto nella misura del 5 per cento e si corrisponde:

     a) per i vini spumanti di produzione nazionale:

     all'atto dello scambio posto in essere dal fabbricante e produttore, in base al prezzo o valore di scambio;

     b) per i vini spumanti provenienti dall'estero:

     all'atto dell'importazione, in modo virtuale mediante versamento agli Uffici di dogana giusta le norme vigenti.

     La tassa del 5 per cento, di cui sopra, si applica come segue:

 

Scambi d'importo fino a lire 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire

L. 1

Scambi d'importo superiore a lire 100 e non a lire 1.000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire

L. 2,50

Scambi d'importo superiore a lire 1.000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire

L. 5

 

     Art. 21.

     Agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo precedente sono considerati vini spumanti lo "champagne" e tutti i vini spumanti "tipo champagne" contenuti in bottiglie di vetro temperato, resistenti ad alte pressioni, del tipo "champenoise" e chiuse con tappo assicurato con filo metallico.

 

Norme comuni per l'applicazione della tassa sugli scambi di liquori e di vini spumanti.

 

     Art. 22.

     Per quanto concerne i criteri, le norme e le modalità per il pagamento della tassa del 3,50 per cento e del 5 per cento stabilita dai precedenti art. 19 e 20 rispettivamente per i liquori ed aperitivi a base di alcool e per i vini spumanti, come pure per quanto riguarda la rivalsa della tassa, l'obbligo della emissione della fattura per gli scambi successivi ed infine la misura e l'applicazione delle sanzioni inerenti alle violazioni delle norme di applicazione delle tasse di scambio suddette, sono applicabili le norme di cui alla legge 28 luglio 1930, n. 1011, e le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1746, concernente lo speciale regime di riscossione della tassa di scambio del 5 per cento, una volta tanto, sulle specialità medicinali.

 

     Art. 23.

     Ai fini delle disposizioni contenute nei precedenti art. 19 e 20

     costituisce scambio, ed è pertanto soggetto a tassa in base alle diverse aliquote nei detti articoli stabilite, la vendita di liquori e aperitivi a base di alcool e di vini spumanti comunque ed a chiunque fatta dal fabbricante o produttore, comprese le vendite o forniture fatte nei confronti dello Stato, degli enti pubblici e di altri enti.

 

     Art. 24.

     Per gli atti di compravendita e di somministrazione e per gli atti di conferimento in società aventi per oggetto liquori, aperitivi a base alcoolica, vini spumanti, e tubetti e cartine per sigarette, posti in essere dai produttori, la tassa di registro di cui agli art. 3, lettera a, 52 e 81, lettera d, della tariffa allegato A, parte I, alla legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è stabilita nella misura:

     a) di lire 3,50 per cento per i liquori e gli aperitivi a base alcoolica;

     b) di lire 5 per cento per i vini spumanti;

     c) di lire 3,75 per cento per i tubetti e le cartine per sigarette.

 

Note, conti, fatture e quietanze rilasciate nel Regno per scambi di merci soggetti a tassa una volta tanto.

 

     Art. 25.

     Le note, conti, fatture e quietanze, che siano rilasciati per gli scambi nel regno di merci, per le quali la tassa di scambio, a norma della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e successive disposizioni, si corrisponde una volta tanto in via di abbonamento o mediante il pagamento di un canone, tanto se l'abbonamento si riferisce al solo primo scambio posto in essere dall'abbonato o a tutti gli scambi di cui la merce può formare oggetto, sono soggetti alla tassa ordinaria di bollo di cui all'art. 52 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, nella misura stabilita dall'art. 3 dell'allegato D al presente decreto.

     Sono del pari soggetti alla tassa di bollo indicata nel precedente comma le note, conti, fatture e quietanze relative agli scambi successivi a quelli posti in essere dal fabbricante o produttore, aventi per oggetto merci per le quali, a norma della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e successive modificazioni, la tassa di scambio è dovuta una volta tanto per il primo scambio effettuato dal fabbricante o produttore.

     Ogni contraria disposizione è abrogata.

     Nel caso di merci per le quali la tassa di scambio si corrisponde in abbonamento, sui detti documenti rilasciati dai fabbricanti e produttori nazionali, devono essere indicati, con apposito timbro, la denominazione, la sede della ditta abbonata e l'ufficio del registro presso cui il canone annuo d'abbonamento alla tassa di scambio è corrisposto.

 

Caffè e surrogati del caffè.

 

     Art. 26.

     Gli scambi di caffè tanto in chicchi che in polvere, crudo o tostato o comunque lavorato e dei surrogati del caffè sono assoggettati alla tassa di scambio nella misura di lire 2,50 per cento sia per gli scambi di importazione che per gli scambi nel regno, giusta le norme di cui alla legge 28 luglio 1930, n. 1011, e successive modificazioni.

 

La tassa di lire 2,50, di cui sopram si applica come segue:

 

 

Scambi d'importo fino a lire 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire

L.

0,50

Scambi d'importo superiore a lire 100 e non a lire 1.000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire

"

1,25

Scambi superiori a lire 1.000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire

"

2,50

     La tassa di lire 2,50, di cui sopra, si applica come segue:

 

     Art. 27.

     Le disposizioni del presente allegato entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, salva diversa disposizione contenuta nel testo dell'allegato medesimo.

 

     Tabella A — Annessa all'allegato C

 

Reddito netto di ricchezza mobile

Canone annuo di tassa scambio per ogni ditta fabbricante

(Cat. B e Cat. C-2)

 

 

 

1.

Reddito

non inferiore a

L.

200.000

 

 

 

150.000

2.

"

inferiore a

"

200.000

ma non a

L.

170.000

135.000

3.

"

"

"

170.000

"

"

145.000

120.000

4.

"

"

"

145.000

"

"

120.000

100.000

5.

"

"

"

120.000

"

"

100.000

85.000

6.

"

"

"

100.000

"

"

90.000

75.000

7.

"

"

"

90.000

"

"

80.000

65.000

8.

"

"

"

80.000

"

"

70.000

55.000

9.

"

"

"

70.000

"

"

60.000

45.000

10.

"

"

"

60.000

"

"

50.000

38.000

11.

"

"

"

50.000

"

"

40.000

30.000

12.

"

"

"

40.000

"

"

30.000

24.000

13.

"

"

"

30.000

"

"

20.000

18.000

14.

"

"

"

20.000

"

"

15.000

12.000

15.

"

"

"

15.000

"

"

13.000

8.000

16.

"

"

"

13.000

"

"

10.000

7.000

17.

"

"

"

10.000

"

"

8.000

6.000

18:

"

"

"

8.000

"

"

7.000

5.000

19.

"

"

"

7.000

"

"

6.000

4.000

20.

"

"

6.000

"

"

5.000

3.000

21.

"

"

"

5.000

"

"

4.000

2.000

22.

"

"

"

4.000

"

"

3.000

1.000

23.

"

"

"

3.000

"

"

-

500

 

     Allegato D — Tasse di bollo

 

Atti e documenti scambiati nei rapporti fra le ditte commerciali ed industriali ed i proprii Organi dipendenti ed ausiliari.

 

     Art. 1.

     Gli atti e documenti relativi a qualsiasi movimento o ricevimento di merci, di somme di denaro, di titoli o di valori, qualunque ne sia l'entità o l'importo scambiati tra la casa madre o centrale d'una ditta commerciale o industriale e le proprie filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti e viceversa, nonchè quelli scambiati tra le filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti di una stessa ditta, sono soggetti alla tassa fissa di bollo nella misura di centesimi 30 per ogni atto o documento, in quanto coesistano e siano osservate le seguenti condizioni:

     a) che da apposito certificato del competente consiglio provinciale dell'economia corporativa risulti che la filiale, succursale, sede, deposito o stabilimento non solo è regolarmente inscritto come appartenente alla ditta principale presso il detto consiglio provinciale dell'economia, ma svolge effettivamente un'attività commerciale o industriale in nome e nell'interesse esclusivo della ditta medesima;

     b) che copia autentica di tale certificato sia depositata presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede la ditta principale;

     c) che nella intestazione degli atti o documenti suaccennati sia sempre fatta risultare la qualità della dipendenza cui il documento è diretto o dal quale promana.

     Gli stessi atti e documenti indicati nel comma precedente scambiati fra una ditta commerciale o industriale e i proprii rappresentanti, commessi viaggiatori e commissionari sono soggetti alla tassa fissa di bollo nella misura di centesimi 50 per ogni atto o documento, in quanto sussistano e siano osservate le condizioni previste rispettivamente dagli articoli 19 a 22 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011 e successive modificazioni, e la qualifica dell'ausiliario risulti nella intestazione degli atti e documenti medesimi.

     Qualora non sussistano ovvero non siano osservate le condizioni stabilite dai commi precedenti, gli atti e i documenti sopra indicati, ove non si renda applicabile la tassa di scambio, sono soggetti alla tassa di bollo di cui all'art. 52 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, nella misura determinata dall'art. 3 del presente allegato.

 

Estratti e copie di conti - Lettere d'accreditamento e d'addebitamento.

 

     Art. 2.

     La tassa fissa di bollo per gli estratti e copie di conti di cui all'art. 62 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, è determinata nella misura di centesimi 50 per ogni esemplare.

     Le lettere o ricevute d'accreditamento o d'addebitamento di somme di cui allo stesso art. 62 della citata tariffa, portanti o meno la causale dell'accreditamento o dell'addebitamento, sono soggette alla tassa fissa di bollo di centesimi 50, qualora coesistano e siano osservate le seguenti norme e condizioni:

     a) che sussista fra le parti, anteriormente alla emissione del documento, un rapporto di conto corrente risultante, quanto meno, da corrispondenza commerciale passata a copialettere;

     b) che l'integrale svolgimento del conto corrente risulti presso ciascuna ditta da apposito "registro dei conti correnti". Tale registro è esente da tassa di bollo, ma non ha efficacia probatoria se, prima di essere posto in uso, ciascun foglio non sia stato numerato e munito del bollo a calendario da parte dell'ufficio del registro del distretto di residenza della ditta e nell'ultima pagina non sia stato dallo stesso ufficio dichiarato il numero dei relativi fogli con dichiarazione firmata dal procuratore;

     c) che sugli atti o ricevute di accreditamento o di addebitamento in conto corrente sia richiamata la pagina del "registro dei conti correnti" sulla quale è stata registrata l'operazione.

     Ove non coesistano ovvero non siano osservate le norme e condizioni di cui sopra le lettere e ricevute d'accreditamento o d'addebitamento di somme sono in ogni caso soggette alla tassa di bollo di cui all'art. 52 della tariffa allegato A alla citata legge del bollo nella misura determinata dall'art. 3 del presente allegato.

     Nella stessa misura di cui sopra sono determinate le aliquote di tassa di bollo di cui all'art. 209 della tariffa allegato A alla legge del bollo.

     Per le lettere o ricevute d'accreditamento o d'addebitamento di somme di cui al citato art. 209 della tariffa il beneficio dell'applicazione della tassa fissa di bollo di centesimi 50 è subordinato alla condizione che il rapporto di conto corrente tra le parti risulti quanto meno da corrispondenza commerciale e che la lettera di consenso all'apertura del conto corrente da parte della ditta nazionale sia da questa passata nel suo copialettere.

     La ditta nazionale deve altresì tenere il registro dei conti correnti di cui sopra alla lettera b.

     Ove non coesistano ovvero non siano osservate le norme e condizioni di cui sopra le lettere o ricevute d'accreditamento o d'addebitamento di somme sono in ogni caso soggette alla tassa di bollo di cui all'art. 205 della predetta tariffa del bollo nella misura determinata dell'art. 3 del presente allegato.

 

Ricevute e quietanze ordinarie, note, conti, fatture e distinte.

 

     Art. 3.

     Le aliquote di tassa di bollo stabilite dall'art. 52 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, per le ricevute e quietanze ordinarie, note, conti, fatture, distinte e simili indicati nello stesso articolo di tariffa, sono determinate come segue:

     quando la somma:

     supera lire 1 e non lire 100: tassa fissa lire 0,20;

     supera lire 100 e non lire 3.000: tassa fissa lire 1;

     supera lire 3.000 e non lire 300.000: tassa proporzionale di lire 0,30 per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire.

     Quando la somma supera lire 300.000 ovvero sia indeterminata od a saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze: tassa fissa lire 90.

     Nella stessa misura di cui sopra sono determinate le aliquote di tassa di bollo di cui all'art. 205 della tariffa allegato A alla legge del bollo sopra citata.

 

     Art. 4.

     Le ricevute, note, conti e fatture, anche se sprovviste di sottoscrizione ed altri equivalenti documenti nei casi previsti alle lettere a), b), c) e d), dell'art. 53 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, sono soggetti alla ordinaria tassa di bollo prescritta dall'art. 52 della predetta tariffa, nella misura determinata dall'art. 3 del presente allegato.

     Analogamente sono soggette alla tassa di bollo prescritta dall'art. 205 della predetta tariffa modificata come all'art. 3, le ricevute, note, conti e fatture anche se sprovviste di sottoscrizione ed altri equivalenti documenti previsti alle lettere a), b), e c), dell'art. 207 della predetta tariffa.

 

     Art. 5.

     Le aliquote di tassa di bollo stabilite all'art. 53, lettere e) e f) della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, per le ricevute o quietanze, note, conti, distinte e simili ivi indicati, sono determinate come segue:

     quando la somma:

     supera lire 1 e non lire 100: tassa fissa di lire 0,20

     supera lire 100 e non lire 1.000: " " " " 1

     supera lire 1.000 " 2

     Nella stessa misura di cui sopra sono determinate le aliquote di tassa di bollo per i documenti di cui alla lettera d) dell'art. 207 della tariffa allegato A alla citata legge del bollo.

 

     Art. 6.

     Le aliquote di tassa di bollo stabilite all'art. 54, lettere a), b), c), d) ed e) della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, per le ricevute e quietanze ordinarie e non ordinarie, note, bollette e simili indicate nelle citate lettere dello stesso articolo di tariffa, sono determinate come segue:

     quando la somma:

     supera lire 1 e non lire 100: tassa fissa di lire 0,20

     supera lire 100 e non lire 1.000: " " " " 1

     supera lire 1.000 " 2

     Le aliquote di tassa di bollo stabilite dalla stesso art. 54, lettere f) e g) della tariffa citata per le ricevute ivi indicate, sono determinate come segue:

     quando la somma:

     supera lire 1 e non lire 100: tassa fissa di lire 0,20

     supera lire 100 e non lire 1.000: " " " " 1

     supera lire 1.000 o per valori indeterminati " 4

     Nella stessa misura di cui al precedente comma sono determinate le aliquote di tassa di cui all'art. 206 della tariffa allegato A alla legge del bollo citata.

 

     Art. 7.

     Le ricevute provenienti dall'estero, al pari delle note conti, fatture, distinte e simili, devono assoggettarsi a tassa di bollo nel termine di tre giorni dal ricevimento.

 

     Art. 8.

     Le riduzioni sulla tassa di bollo stabilite dalla vigente tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, nei casi in cui la tassa anzichè con marche sia corrisposta mediante bollo a punzone, sono consentite a condizione che l'importo della tassa per ciascuna richiesta non sia inferiore a lire 100.

 

     Art. 9.

     Le disposizioni contenute nel presente allegato entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

 

     Allegato E — Tassa di negoziazione e tassa sul capitale delle società estere

 

     A decorrere dal 1° gennaio 1936 le aliquote di tassa in lire 2,50 per mille e lire 4,50 per mille stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, sono aumentate rispettivamente a lire 3 per mille e a lire 6 per mille.

 

     Allegato F — Tasse sulle concessioni governative

 

     Art. 1.

     Le tasse di concessione governativa, di cui ai numeri 27, 38, 39, 44, 51, 60, 67, 90 della tabella A annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, ed ai numeri 34-21 e 34-23 della tabella, che fa seguito all'art. 4 del regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 febbraio 1928, n. 188, sono sostituite dalle tasse determinate nella tabella A annessa al presente allegato e sono da corrispondersi giusta le norme stabilite nella tabella medesima.

 

     Art. 2.

     Le concessioni governative, le autorizzazioni, gli atti, le dichiarazioni e i provvedimenti amministrativi designati nella tabella B annessa al presente allegato, sono soggetti alle tasse determinate nella stessa tabella, le quali sono da corrispondersi giusta le norme nella medesima stabilite.

     Alle tasse di cui sopra sono soggetti anche le concessioni, le autorizzazioni, gli atti, le dichiarazioni e i provvedimenti amministrativi indicati nella detta tabella B rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente allegato e tuttora validi a tale data, non soggetti a vidimazione o rinnovazione con pagamento di tassa di concessione governativa. Per tali concessioni, autorizzazioni, atti, dichiarazioni e provvedimenti le tasse devono essere soddisfatte entro il 31 dicembre 1935.

 

     Art. 3.

     Le tasse sulle concessioni governative, comprese nella tabella allegato A annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3279, e nelle successive leggi modificative, come pure ogni altra tassa erariale o diritto per concessioni governative, autorizzazioni, atti, dichiarazioni e provvedimenti amministrativi, stabiliti da leggi speciali sono aumentate del 20 per cento. Nella stessa misura sono aumentati i limiti minimi e massimi di tassa stabiliti dalle dette leggi e dalla citata tabella.

     Sono escluse dall'aumento:

     1) le tasse di cui alle tabelle A e B annesse al presente allegato;

     2) le tasse sulle privative industriali, sui marchi e distintivi, disegni e modelli di fabbrica e sui diritti di autore, di cui ai numeri 56, 57, 58, 59 della tabella allegato A, annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3279, ed alle successive leggi modificative, nonchè i diritti di segreteria e le tasse su licenze ed autorizzazioni in materia di radiofonia;

     3) le tasse di concessione governativa nella misura ridotta di lire 70 e di lire 50, di cui all'art. 1 della legge 13 giugno 1935, n. 1185, sulle licenze annuali per porto di fucile per uso di caccia, rilasciate a favore degli iscritti alle Sezioni delle Associazioni provinciali dei cacciatori e degli appartenenti alle Organizzazioni giovanili del regime, nonchè tutte indistintamente le sopratasse di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

     4) le tasse di cui ai numeri 34-12 e 34-15 della tabella che fa seguito all'art. 4 del regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, convertito in legge con modificazioni, con la legge 5 febbraio 1928, n. 188, concernenti le licenze della pubblica sicurezza per accensione di fuochi artificiali, lancio di razzi, spari ed altro e le licenze temporanee per pubblici esercizi in stazioni climatiche e balnearie pel periodo della stagione.

     Qualora per effetto dell'aumento del 20 per cento le singole tasse presentino la frazione di una lira, tale frazione sarà arrotondata a una lira intera, fatta eccezione per la tassa, di cui al n. 24 della tabella A, annessa alla citata legge 30 dicembre 1923, n. 3279, concernente la domanda di nulla osta per rappresentare al pubblico pellicole cinematografiche, la quale viene arrotondata a lire 0,40 per ogni metro lineare.

 

     Art. 4.

     Le tasse di concessione governativa, di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 2745, aumentate a norma dell'art. 3 del presente allegato dovute sulle autorizzazioni del Prefetto e sulle licenze del Questore e sulle relative rinnovazioni annuali per la vendita al minuto nei pubblici esercizi di bevande ultra alcooliche ed alcooliche possono essere pagate in due eguali rate senza corresponsione di interessi di mora e senz'altra formalità. La prima rata deve essere versata all'atto del rilascio o rinnovazione dell'autorizzazione o della licenza e la seconda rata entro i cinque mesi successivi al pagamento della prima rata.

     Il contribuente che non effettua il pagamento della seconda rata entro l'accennato termine incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari alla tassa non corrisposta ad un massimo pari al triplo della tassa medesima e l'autorizzazione o licenza è ad ogni effetto revocata.

     Non può essere concessa la rinnovazione annuale dell'autorizzazione o licenza predetta, ove non risultino pagate le tasse rimaste insolute sulle precedenti autorizzazioni o licenze e loro rinnovazione con le relative pene pecuniarie.

 

     Art. 5.

     Per le violazioni delle norme contenute nel presente allegato sono applicabili le sanzioni stabilite dalla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279.

     Per la riscossione delle tasse di concessione governativa in relazione alle disposizioni del presente allegato saranno istituiti con decreto reale gli occorrenti valori bollati.

     Sino a che non saranno istituiti i foglietti bollati per porto di armi il completamento della tassa sarà fatto mediante apposizione, da parte degli Uffici del registro, di marche per concessioni governative in numero non superiore a sei, da annullarsi col bollo a calendario.

 

     Art. 6.

     Le disposizioni contenute nel presente allegato entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

 

     Tabella A — Annessa all'allegato F

 

Numero d'ordine

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Tassa Lire

Modo di pagamento

Note

27

Dichiarazione di volere affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti somministrare alloggio per mercede, qualunque sia la durata dell'affitto o dell'alloggio e relative vidimazioni annuali:

 

 

 

 

per ogni stanza abitabile

20

con marche

 

 

per appartamento: ognuno

70

id.

 

38

Legalizzazione delle firme apposte sugli atti e documenti formati nello Stato per prodursi all'estero, oppure formati all'estero per valere nello Stato:

 

 

Per le esenzioni vedi gli art. 21, 23, 24 della legge tributaria sulle concessioni governative.

 

se concernenti lo stato civile

10

id.

 

 

In ogni altro caso

20

id.

 

39

Legalizzazione delle firme, sia di privati, sia di funzionari o di pubblici ufficiali, apposte agli atti e documenti non contemplati nel preced. n. 38, chiesta nell'interesse di privati o di amministrazioni non governative ai Ministeri e alle autorità civili e giudiziarie e a ogni altro ufficio governativo provinc. e comunale

5

con marche

Per le esenzioni vedi gli art. 21 e 22 della legge tributaria sulle concessioni governative.

44

Trascrizione sul Registro prescritto dagli art. 90, 91 cod. di comm. e dagli art. 2,7 e 8 del regolam. 27 dicembre 1882, n. 1139 , degli atti costitutivi, degli Statuti delle società commerciali e degli atti portanti aumento di capitale sociale o proroga della durata del contratto sociale:

 

 

 

 

a) se trattasi di una società in nome collettivo od in accomandita semplice:

 

 

 

 

fino a lire 50.000 di capitale

48

ordinario

 

 

con capitale superiore a lire 50.000

120

id.

 

 

b) se trattasi di una società in accomandita per azioni o di una società anonima:

 

 

 

 

fino a lire 250.000 di capitale

180

id.

 

 

oltre lire 250.000 e fino a lire 1.000.000

360

id.

 

 

oltre lire 1.000.000 e fino a lire 2.000.000

600

id.

 

 

per ogni milione o frazione di milione in più saranno dovute in aumento alle lire 600

100

id.

 

51

Patente rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773:

 

 

La licenza è personale e dura 1 anno. Circa il rilascio e la revoca della patente e le sanzioni penali, v. gli articoli 15 e 16 della legge tributaria sulle concessioni governative.

 

a) ai fabbricanti, commercianti e mediatori di oggetti preziosi, ai cesellatori, orafi, agli incastratori di pietre preziose e agli esercenti di industrie e arti affini residenti nel Regno

300

ordinario

 

 

b) ai fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri, che intendono esercitare nel Regno il commercio di oggetti preziosi da essi importati, nonchè ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti

300

id.

 

 

Rinnov. annuale della patente

60

id.

 

60

Dichiarazione che un'opera è di pubblica utilità:

 

 

Non è dovuta tassa alcuna quando l'opera interessa esclusivamente lo Stato. I decreti di espropriazione e di occupazione dei fondi di cui agli articoli 30,48, 53 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono sottoposti alla registrazione col pagamento delle tasse stabilite dalla legge di Registro prima che ne vengano eseguite la trascrizione e la voltura nel catasto o nei libri censuari.

 

se la spesa complessiva dell'opera fu prevista in somma non maggiore di lire 10.000

18

id.

 

 

se maggiore di lire 10.000 e non di lire 50.000

54

id.

 

 

se maggiore di lire 50.000 e non di lire 250.000

96

id.

 

 

se maggiore di lire 250.000 e non di lire 1.000.000

180

id.

 

 

se maggiore di lire 1.000.000 e non di lire 2.000.000

240

id.

 

 

per ogni milione o frazione di milione in più saranno dovute in aumento alle lire 240

50

id.

 

 

 

 

 

 

67

Concessione di derivare acque pubbliche e stabilire sulle medesime molini od altri opifici; di derivare acque da canali demaniali; di occupare tratti di spiaggia, di laghi e altri simili provvedimenti:

 

 

La tassa è dovuta indipendentemente dall'annuo canone o dal prezzo di vendita da corrispondersi all'erario

 

se il canone annuo non supera lire 200

30

id.

 

 

se supera lire 200 e non 500

36

ordinario

 

 

se supera lire 500 e non 1.000

54

id.

 

 

se supera lire 2.000 e non 10.000

120

id.

 

 

per ogni 10.000 lire o frazione di lire 10.000 in più saranno dovute oltre le lire 120

100

id.

 

90

Licenza di abilitazione alla condotta di generatori di vapore, di che al decreto ministeriale 22 aprile 1935, contenente norme integrative del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, sugli apparecchi a pressione:

 

 

 

 

licenza 1° grado

40

con marche

 

 

licenza di 2° e 3° grado

20

id.

 

34/21

Autorizzazione del Prefetto a consociazioni di proprietari per la vigilanza della proprietà dei consociati ai sensi dell'art. 133, 2° comma, del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

200

ordinario

 

 

Vidimazione annuale

20

con marche

 

34/23

Dichiarazione di locale di meretricio emessa dall'autorità di pubblica sicurezza giusta l'articolo 191 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza:

 

 

Con separato provvedimento saranno impartite le norme per il pagamento delle tasse contro indicate.

 

nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti

5.000

ordinario

 

 

nei comuni con popolawione dai 50.000 ai 100.000 abitanti

10.000

id.

 

 

nei comuni con popolazione dai 100.000 ai 200.000 abitanti

15.000

id.

 

 

nei comuni con popolazione dai 200.000 abitanti in su

20.000

id.

 

 

Vidimazione annuale:

 

 

 

 

nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti

500

id.

 

 

nei comuni con popolazione dai 50.000 ai 100.000 abitanti

1.000

id.

 

 

nei comuni con popolazione dai 100.000 ai 200.000 abitanti

1.500

id.

 

 

nei comuni con popolazione dai 200.000 abitanti in su

2.000

id.

 

 

     Tabella B — Annessa all'allegato F

 

 

Numero d'ordine

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Tassa Lire

Modo di pagamento

Note

 

Titolo I

 

 

 

 

Pubblica sicurezza

 

 

 

1

Certificato di iscrizione nell'apposito registro prescritto dall'art. 62 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di portieri di case di abitazione o di albergo, di custodi di magazzini, di stabilimenti di qualsiasi specie uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata

25

con marche

 

 

Vidimazione annuale

15

id.

 

2

Licenza del questore per esercizio di rimessa di autoveicolo o di vetture (art. 86 testo unico citato)

100

ordinario

 

 

Vidimazione annuale

30

con marche

 

3

Licenza del questore per l'esercizio di locali di stallaggio e simili

30

id.

 

 

Vidimazione annuale

15

id.

 

4

Licenze temporanee di pubblico esercizio rilasciate dall'autorità locale di pubblica sicurezza in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone ai sensi dell'art. 103, 1° e 2° comma del citato testo unico

5

id.

 

5

Certificato di iscrizione in apposito Registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza per l'esercizio di mestieri girovaghi e licenza del questore per l'esercizio dei mestieri stessi da parte di stranieri, di cui agli artt. 121e 124 del citato testo unico

25

id.

 

 

Vidimazione annuale

15

id.

 

6

Vidimazione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62, dei Registri la cui tenuta 6 prescritta dalla legge di pubblica sicurezza per l'esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazione di polizia:

 

 

La marca si annulla con bollo a inchiostro grasso nero da stampa dell'autorità di pubblica sicurezza.

 

per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine

5

con marche

 

 

Titolo II

 

 

 

 

Sanità e igiene

 

 

 

7

Autorizzazione del Ministero dell'interno per l'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici (art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)

200

ordinario

 

8

Autorizzazione del Ministero dell'interno per la coltivazione del papaverom per la raccolta di capsule di papaverom per la produzione dell'oppio grezzo e di altre sostanze o preparati ad azione stupefacente (art. 149e 150 del testo unico su citato )

100

id.

 

9

Autorizzazione del Prefetto per importarem esportare, ricevere per il transito, commerciare a qualsiasi tipo o comunque detenere oppio grezzo o altre sostanze e preparati ad azione stupefacente (art. 151 testo unico su citato)

50

id.

Sono escluse dall'obbligo della autorizzazione le farmacie per quanto riguarda la vendita e la somministrazione delle sostanze contro indicate a dose o forma di medicamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Autorizzazione del Ministero dell'interno, per porre in commercio presidii medici e chirurgici (art. 189 testo un. su citato)

50

ordinario

 

11

Autorizzazione del Prefetto per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193, testo unico citato)

300

ordinario

La controindicata tassa è dovuta indipendentemente da quella che gli stabilimenti sanitari devono ai comuni in forza della legge 11 agosto 1870, n. 5784, alleg. O

12

Licenza del Prefetto per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidii medici chirurgici, ambulatori, case e istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case e pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici di cure fisiche e affini acque minerali, naturali, artificiali (art. 201 testo unico citato)

20

con marche

 

13

Autorizzazione del Ministero dell'interno per aprire o porre in esercizio stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali, naturali o artificiali (art. 199, 1° comma, testo unico citato)

500

ordinario

 

14

Autorizzazione per l'importazione nel Regno di acque minerali estere, naturali o artificiali (articolo 199, 2° comma, testo unico citato)

100

id.

 

15

Autorizzazione rilasciata dal Podestà ai sensi dell'art. 221 del testo un citato per l'abilità di nuove case, urbane o rurali, di edifici o parti di essi indicati nell'articolo 200 del testo medesimo

30

con marche

La marca si annulla con bollo a inchiostro grasso nero da stampa del comune.

16

Autorizzazione rilasciata dal Potestà ai sensi dell'art. 231 del testo unico citato, per l'apertura degli alberghi

50

ordinario

Tale tassa è dovuta in aggiunta a quella sulla autorizzazione prescritta dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

 

 

 

 

 

17

Autorizzazione rilasciata dal Prefetto o dal Podestà, secondo la rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 246 del testo unico citato per la circolazione, macinazione, e l'utilizzazione per altro uso che non sia l'alimento dell'uomo del granturco e dei suoi derivati guasti o imperfetti

50

id.

 

18

Autorizzazione del Podestà ad aprire vaccherie per la produzione del latte destinato al consumo diretto (articolo 1, regolamento approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, sulla vigilanza igienica del latte)

50

id.

 

19

Autorizzazione del Podestà ad aprire rivendite di latte (art. 22 regolamento su citato)

50

id.

 

20

Autorizzazione del Podestà a produrre e mettere in commercio latte da potersi consumare "crudo" (art. 31 regolamento su citato)

200

id.

 

21

Autorizzazione del Podestà a produrre e tenere capre per la produzione del latte destinato al consumo diretto (art. 36 regolamento su citato)

30

id.

 

22

Autorizzazione della autorità comunale a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi joughurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili ai sensi dell'art. 46 regolamento su citato

50

id.

 

23

Autorizzazione della autorità comunale per aprire spacci per la vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata ai sensi dell'art. 29 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298

50

ordinario

 

24

Autorizzazione del Prefetto per attivare impianti frigoriferi per la conservazione delle carni o comunque adibire a tale conservazione celle frigorifere ai sensi dell'art. 33 regolamento citato

100

id.

 

25

Autorizzazione per aprire laboratori per la produzione di carni insaccate, salate, o comunque preparate ai sensi dell'art. 50 regolamento citato

50

id.

 

 

Titolo III

 

 

 

 

Tutela delle strade

 

 

 

 

e circolazione

 

 

 

26

Licenza o mandato della competente autorità per fare opere o depositi, anche temporanei, sulle strade statali per stabilirvi nuovi accessi o nuove diramazioni ai fondi e fabbricati laterali, per costruzione di abbeveratoi (art. 2, 4,5, testo unico di norme per la tutela della strada, approvato con regio decreto 9 dicembre 1933, n. 1740 )

50

id.

 

27

Concessione per condurre le acque dei privati nei fossi delle strade statali, per occupare o attraversare le strade stesse con corsi d'acqua, condutture, serbatoi di combustibili liquidi e con altri impianti o opere, ai sensi dell'art. 6 del citato testo unico

50

id.

 

28

Abilitazione del Prefetto per esercitare l'arte di fabbricare, riparare, o per vendere veicoli a trazione animale (art. 46 citato testo unico)

30

con marche

 

29

Licenza rilasciata ai sensi dell'art. 1 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, per l'uso di autoveicoli proprii, compresi i rimorchi, per trasporto di merci proprie

300

ordinario

 

30

Autorizzazione rilasciata ai sensi dell' art. 2 della citata legge per l'esercizio di servizio di noleggio per trasporto di merci, ivi compresi i noleggi di automobili senza conducente

1.000

id.

 

31

Autorizzazione rilasciata ai sensi dell' art. 4 della citata legge per l'esercizio di servizi di piazza per trasporto di merci e sua rinnovazione

300

id.

 

32

Concessione, di che all'art. 7 della citata legge, di servizi pubblici di linea per il trasporto di merci:

 

 

 

 

1) per linee con percorso sino a 150 Km:

 

 

 

 

a) se in esperimento

200

id.

 

 

b) se definitivo

1.000

id.

 

 

2) per linee con percorso superiore ai 150 Km:

 

 

 

 

a) se in esperimento

400

id.

 

 

b) se definitivo

2.000

id.

 

 

Titolo IV

 

 

 

 

Industrie e miniere

 

 

 

33

Autorizzazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti (art. 1, legge 12 gennaio 1933, n. 141)

100

id.

 

34

Autorizzazione prefettizia per la produzione o confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti (art. 1, legge 13 giugno 1935, n. 1350)

100

ordinario

 

35

Permesso per la ricerca di sostanze minerali (art. 4 regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443)

50

id.

Le tasse di cui contro tengono luogo delle tasse fisse di registro di cui agli articoli 5, 18, 27 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443, le quali rimangono abolite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I permessi di ricerca mineraria i decreti di concessione e quelli che autorizzano il trasferimento della concessone stessa sono esenti da registrazione, ferma rimanendo la norma ordinaria tassazione delle convenzioni fra privati.

36

Decreto per concessioni minerarie( art. 18 regio decreto citato)

80

id.

 

37

Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione di miniere (art. 27 regio decreto citato)

50

id.

 

38

Autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche ai sensi dell'art. 22 (2° comma) regio decreto citato

20

id.

 

 

Titolo V

 

 

 

 

Commercio

 

 

 

39

Licenze rilasciate dal comune ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito in legge con la legge 18 dicembre 1927, n. 2501, a Enti, privati, o persone per l'esercizio del commercio per la vendita al pubblico di merci sia all'ingrosso sia al minuto:

 

 

La tassa si applica indipendentemente dalla tassa di concessione governativa eventualmente dovuta per le licenze autorizzazioni e concessioni rilasciate a norma di legge.

 

a) nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

20

ordinario

 

 

 

 

 

 

 

b) nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

30

id.

 

 

c) nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

50

id.

 

40

Licenza rilasciata dal Potesdà per l'esercizio del commercio ambulante ( art. 2 legge 5 febbraio 1934, n. 327)

30

con marche

La marca si annulla con bollo a inchiostro grasso nero da stampa del comune

 

Vidimazione annuale

20

id.

 

 

 

 

 

 

 

     Allegato G — Diritti erariali sui pubblici spettacoli

 

     Art. 1.

     I biglietti d'ingresso alle esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, alle mostre e fiere campionarie e ad altre manifestazioni similari di qualsiasi specie ed a qualunque scopo promosse, sono soggetti al pagamento del diritto erariale, in base all'aliquota speciale del due per cento, da liquidarsi sull'introito lordo degli incassi. Alla stessa aliquota del due per cento sono soggetti i proventi derivanti, ai Comitati o imprese delle menzionate manifestazioni, dalle marche o bollini apposti sui biglietti ferroviari a riduzione, nonchè da eventuali dotazioni e contributi.

     Restano abrogate le disposizioni che disciplinano diversamente, per le suddette manifestazioni, la misura e l'accertamento del diritto erariale, anche se contenute in leggi speciali, salve le concessioni accordate per le manifestazioni in corso, alla data di applicazione del presente decreto.

     Resta ferma l'aliquota normale del diritto erariale in ragione del 10 per cento sui biglietti per l'ingresso a spettacoli o trattenimenti che hanno luogo nell'ambito delle esposizioni, mostre e fiere campionarie su menzionate.

 

     Art. 2.

     Le imprese di spettacoli cinematografici e di spettacoli a carattere continuativo, per i quali, giusta l'art. 5 del regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, vengono usati i biglietti a madre e figlia progressivamente numerati, devono essere fornite di due dotazioni di biglietti da usarsi alternativamente, quando vengano variati i prezzi d'ingresso, in modo che non sia usato lo stesso tipo di biglietto qualora per lo spettacolo successivo sia variato il prezzo di esso. Ciascuna di tali dotazioni deve essere preventivamente punzonata dagli agenti della società italiana autori ed editori.

     I biglietti poi a prezzo ridotto devono portare impressa l'indicazione e la specie della riduzione.

     Le suddette imprese sono inoltre obbligate alla tenuta di due appositi registri di carico e scarico delle due dotazioni di biglietti sopracitati.

     Tali registri devono essere tenuti giusta le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze e devono essere esibiti ad ogni richiesta da parte dei funzionari preposti al controllo e alla vigilanza ai fini della applicazione del diritto erariale sui pubblici spettacoli.

 

     Art. 3.

     Indipendentemente dalle sanzioni previste dall'art. 48 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, le violazioni alle disposizioni di cui al precedente art. 2, sono punite:

     a) per la mancata tenuta dei registri di carico e scarico: con la pena pecuniaria da lire 300 a lire 1.200;

     b) per la irregolare tenuta del registro medesimo: con la pena pecuniaria da lire 50 a lire 500;

     c) per l'uso di dotazioni difformi da quelle prescritte: con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 2.000;

     d) per ogni biglietto venduto senza la preventiva punzonatura: con la pena pecuniaria da lire 2 a lire 10.

 

     Art. 4.

     Le disposizioni contenute nel presente allegato entrano in vigore, per quanto concerne quelle di cui all'art. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e per il resto dal giorno che sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze.

 

     Allegato H — Tasse sui contratti di borsa

 

     Art. 1.

     Le aliquote di tassa sui contratti di borsa stabilite dall'art. 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, che approva la legge delle tasse sui contratti di borsa e dal regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, sono determinate nella misura di cui alla tabella annessa al presente allegato.

 

     Art. 2.

     Per la riscossione delle tasse sui contratti di borsa di cui al precedente articolo saranno istituti con decreto reale gli occorrenti valori bollati.

     Sino a quando non saranno istituiti tali valori il pagamento delle tasse sarà effettuato integrando i valori esistenti con l'apposizione sugli stessi delle occorrenti marche da bollo. Saranno a tal fine transitoriamente usate le marche da bollo doppie per tassa di scambio, applicando una sezione della marca su ciascuna delle due parti del foglietto. L'annullamento delle dette marche deve essere effettuato dagli stessi contraenti mediante scritturazione della firma di uno almeno di essi e della data del contratto.

 

     Art. 3.

     Le disposizioni contenute nel presente allegato entrano in vigore il 16 ottobre 1935.

 

     Tabella annessa all'Allegato H — Tasse sui contratti di borsa

 

Specie del contratto

Per i contratti d'importo fino a lire 50.000

Per i contratti d'importo da oltre lire 50.000 a lire 100.000

Per i contratti d'importo da oltre lire 100.000 per ogni lire 100.000 o frazione in più

1. Contratti a contati:

 

 

 

a) conclusi tra le persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale

0,50

1 -

0,20

b) conclusi direttamente fra i contraenti

2 -

4 -

1 -

c) conclusi fra banchieri e privati

1 -

2 -

0,50

d) conclusi con l'intervento di persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale o iscritte nell'albo ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607

1 -

2 -

0,50

Nei casi in cui alle lettera b, c, d, la tassa è ridotta a metà per i contratti a contanti che riguardino esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato

 

 

 

2. Contratti a termine compresi i contratti su valute secondo le norme del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607:

 

 

 

a) conclusi fra le persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale

1 -

2 -

0,50

b) conclusi direttamente fra contraenti

4 -

8 -

3 -

c) conclusi con l'intervento di persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale o iscritte nell'albo ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge sopra citato

2 -

4 -

2

3. Contratti di riporto la cui durata non ecceda i 40 giorni:

 

 

 

a) conclusi fra le persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale

2 -

3 -

1 -

b) conclusi direttamente fra i contraenti

10 -

20 -

5 -

c) conclusi con l'intervento di persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale o iscritte nell'albo ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1067

5 -

10 -

3 -

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1936, n. 1027. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[3] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs.Lgt. 8 marzo 1945, n. 90.

[4] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs.Lgt. 8 marzo 1945, n. 90.

[5] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs.Lgt. 8 marzo 1945, n. 90.

[6] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs.Lgt. 8 marzo 1945, n. 90.

[7] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs.Lgt. 8 marzo 1945, n. 90.

[8] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs.Lgt. 8 marzo 1945, n. 90.

[9] Articolo modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 17 del D.Lgs.Lgt. 8 marzo 1945, n. 90.

[10] Articolo modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 17 del D.Lgs.Lgt. 8 marzo 1945, n. 90.

[11] Articolo modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 17 del D.Lgs.Lgt. 8 marzo 1945, n. 90.

[12] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.Lgs.Lgt. 8 marzo 1945, n. 90.

[13] Articolo modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 17 del D.Lgs.Lgt. 8 marzo 1945, n. 90.