§ 98.1.43330 - Circolare 20 febbraio 2001, n. 44 .
Nuovi importi dei contributi dovuti nell'anno 2001 per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.


Settore:Normativa nazionale
Data:20/02/2001
Numero:44

§ 98.1.43330 - Circolare 20 febbraio 2001, n. 44 .

Nuovi importi dei contributi dovuti nell'anno 2001 per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale delle entrate contributive.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Direttori delle Agenzie 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale e  

 

Dirigenti medici 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio dei  

 

Sindaci 

 

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  

 

all'esercizio del controllo 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Al Presidente della Commissione centrale per  

 

l'accertamento e la riscossione dei contributi 

 

agricoli unificati 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

I lavoratori domestici sono soggetti all'assicurazione I.V.S., per la disoccupazione, per gli assegni familiari, per la maternità, per la malattia (con esclusione dell'indennità economica) e all'assicurazione I.N.A.I.L.

Si rammenta che a seguito della soppressione del contributo dello 0,50% di cui all'art. 13, c. 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, prevista dall'art. 45, c. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (testo unico sull'immigrazione), a decorrere dal 1° gennaio 2000, i contributi sono dovuti nella stessa misura per tutti i lavoratori domestici. Si veda al riguardo la circolare n. 30 del 10 febbraio 2000.

 

 

Contributi relativi al mese di gennaio 2001

Nella tabella seguente sono indicati le paghe orarie ed i corrispondenti contributi relativi al mese di gennaio 2001 determinati sulla base:

- della variazione percentuale del valore medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati registrato nel 2000, pari al 2,6%;

- dell'ammontare delle aliquote contributive vigenti dal 1° gennaio alla settimana che termina con sabato 27 gennaio 2001.

Tabella A): Lavoratori domestici gennaio 2001

 

 

Retribuzione  

Retribuzione oraria  

Contributo orario con  

Contributo orario senza  

oraria 

convenzionale 

Cuaf 

Cuaf 

effettiva 

 

 

 

 

 

 

- 24 ore 

L. 

 

L. 

 

L. 

 

settimanali 

 

 

 

 

 

 

fino a L. 

10.300 

5,32 

2.314 (486) 

1,20 (0,25) 

1.954 (486) 

1,01 (0,25) 

11.600 

 

 

 

 

 

 

da L. 11.601 

11.600 

5,99 

2.607 (548) 

1,35 (0,28) 

2.201 (548) 

1,14 (0,28) 

a L. 14.150 

 

 

 

 

 

 

oltre L.  

14.150 

7,31 

3.180 (668) 

1,64 (0,34) 

2.684 (668) 

1,39 (0,34) 

14.150 

 

 

 

 

 

 

+ 24 ore 

7.480 

3,86 

1.681 (353) 

0,87 (0,18) 

1.419 (353) 

0,73 (0,18) 

settimanali 

 

 

 

 

 

 

Le cifre in parentesi costituiscono la quota a carico del lavoratore (allegato n. 1). 

La tabella dei coefficienti di ripartizione è in allegato 2.

 

 

Contributi relativi al periodo dal febbraio al dicembre 2001

A decorrere dal 1° febbraio 2001, l'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000, S.O. n. 219, prevede una riduzione degli oneri sociali da realizzarsi attraverso un esonero dal versamento della contribuzione per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro pari a 0,8 punti percentuali.

La norma trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e, pertanto, a decorrere dalla settimana che termina con sabato 3 febbraio 2001, gli importi dei contributi dovuti per il personale domestico sono quelli indicati nel prospetto che segue.

Tabella B): Lavoratori domestici da febbraio a dicembre 2001

 

 

Retribuzione  

Retribuzione oraria  

Contributo orario con  

Contributo orario senza  

oraria 

convenzionale 

Cuaf 

Cuaf 

effettiva 

 

 

 

- 24 ore 

L. 

 

L. 

 

L. 

 

settimanali 

 

 

 

 

 

 

fino a L. 

10.300 

5,32 

2.232 (486) 

1,15 (0,25) 

1.954 (486) 

1,01 (0,25) 

11.600 

 

 

 

 

 

 

da L. 11.601 

11.600 

5,99 

2.514 (548) 

1,30 (0,28) 

2.201 (548) 

1,14 (0,28) 

a L. 14.150 

 

 

 

 

 

 

oltre L. 

14.150 

7,31 

3.066 (668) 

1,58 (0,34) 

2.684 (668) 

1,39 (0,34) 

14.150 

 

 

 

 

 

 

+ 24 ore 

7.480 

3,86 

1.621 (353) 

0,84 (0,18) 

1.419 (353) 

0,73 (0,18) 

settimanali 

 

 

 

 

 

 

Le cifre in parentesi costituiscono la quota a carico del lavoratore (allegato n. 3). 

La tabella dei coefficienti di ripartizione è in allegato 4.

Datori di lavoro domestico soggetti alla disciplina della Cuaf.

In occasione del versamento contributivo relativo al primo trimestre 2001, i datori di lavoro domestico soggetti alla disciplina della Cuaf dovranno determinare i contributi dovuti fino alla settimana che termina con sabato 27 gennaio 2001 secondo le misure indicate nella tabella A) e quelli dovuti a partire dalla settimana che termina con sabato 3 febbraio 2001 secondo le nuove misure indicate nella tabella B).

Riporteranno il totale in un unico bollettino di versamento.

Le Agenzie richiameranno l'attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di una corretta compilazione dei bollettini.

In particolare è necessario dichiarare correttamente se sono state retribuite tutte le settimane del trimestre annerendo la casella SÌ, oppure indicare quante settimane sono state retribuite nel corso di ogni mese annerendo le corrispondenti caselle.

Gli stessi dati devono essere riportati sul retro del bollettino dove, sulla ricevuta da consegnare al lavoratore, il datore di lavoro dovrà apporre la sua firma.

Datori di lavoro domestico non soggetti alla disciplina della Cuaf .

L'esclusione dal versamento del contributo Cuaf è prevista solo nel caso di rapporto di lavoro tra coniugi e tra parenti o affini non oltre il terzo grado che siano conviventi (parenti: figli, fratelli o sorelle e nipoti; affini: genero, nuora e cognati). Il disposto dell'art. 120 della legge n. 388 del 2000 non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro domestico non soggetti alla disciplina della Cuaf. Gli importi dei contributi dovuti non subiscono variazioni ed il bollettino sarà, pertanto, compilato con le consuete modalità.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

 

 

Allegato 2

 

 

Allegato 3

Lavoratori domestici

Coefficienti di ripartizione - Dal 1° gennaio 2001 al 31 gennaio 2001

 

 

Gestione 

Lavoratori domestici con Cuaf 

Lavoratori domestici senza Cuaf 

 

 

 

 

Aliquote 

Coefficienti 

Aliquote 

Coefficienti 

F.P.L.D. 

17,1275% 

0,762239 

14,9075% 

0,785846 

D.S. 

2,3125% 

0,102915 

2,3125% 

0,121903 

C.U.A.F. 

1,2800% 

0,056964 

 

 

MATERNITÁ 

0,2400% 

0,010681 

0,2400% 

0,012652 

I.N.A.I.L. 

1,31% 

0,058300 

1,31% 

0,069056 

Fondo garanzia  

0,20% 

0,008901 

0,20% 

0,010543 

trattamento fine 

 

 

 

 

rapporto 

 

 

 

 

TOTALE 

22,4700% 

1,000000 

18,9700% 

1,000000 

 

Nota: In base al D.Lgs. n. 446 del 1997, per effetto dell'introduzione dell'Irap, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo T.B.C. dell'1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi. A seguito dell'art. 3, c. 1 e 3, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e T.B.C. A seguito dell'art. 45, c. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (testo unico sull'immigrazione), a decorrere dal 1° gennaio 2000 viene soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio. L'art. 49 della L. n. 488 del 1999 dispone, dal 1° luglio 2000 fino al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell'indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. 

 

 

Allegato 4

Lavoratori domestici

Coefficienti di ripartizione - Dal 1° febbraio 2001 al 31 dicembre 2001

 

 

Gestione 

Lavoratori domestici con Cuaf 

Lavoratori domestici senza Cuaf  

 

Aliquote 

Coefficienti 

Aliquote 

Coefficienti 

F.P.L.D. 

17,1275% 

0,790378 

14,9075% 

0,785846 

D.S. 

2,3125% 

0,106714 

2,3125% 

0,121903 

C.U.A.F. 

0,4800% 

0,022151 

 

 

MATERNITÁ 

0,2400% 

0,011075 

0,2400% 

0,012652 

I.N.A.I.L. 

1,31% 

0,060452 

1,31% 

0,069056 

Fondo garanzia  

0,20% 

0,008230 

0,20% 

0,010543 

trattamento fine 

 

 

 

 

rapporto 

 

 

 

 

TOTALE 

21,6700% 

1,000000 

18,9700% 

1,000000 

 

Nota: In base al D.Lgs. n. 446 del 1997, per effetto dell'introduzione dell'Irap, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo T.B.C. dell'1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi. A seguito dell'art. 3, c. 1 e 3, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dall'1 gennaio 2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e T.B.C. A seguito dell'art. 45, c. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico sull'immigrazione), a decorrere dall'1 gennaio 2000 viene soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio. L'art. 49 della L. n. 488 del 1999 dispone, dal 1° luglio 2000 fino al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell'indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. L'art. 120 della L. 23 dicembre 1999, n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del tributo Cuaf pari a 0,8 punti percentuali.