§ 58.7.23 – Circolare 23 maggio 2000, n. 30/2000.
Disposizioni per la gestione dei fondi relativi all'art. 9, comma 3, della legge n. 236/1993 per interventi di formazione continua.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.7 formazione professionale
Data:23/05/2000
Numero:30

§ 58.7.23 – Circolare 23 maggio 2000, n. 30/2000. [1]

Disposizioni per la gestione dei fondi relativi all'art. 9, comma 3, della legge n. 236/1993 per interventi di formazione continua.

 

     1. Finalità generali.

     Nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 3, della legge n. 236 del 19 luglio 1993, considerate le circolari applicative del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 174 del 23 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 gennaio 1997 e n. 37 del 19 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 2 aprile 1998 e n. 139 del 22 dicembre 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 gennaio 1999, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in accordo con le regioni e le province autonome e sentite le parti sociali, intende implementare il programma di azioni già avviato valorizzando la collaborazione funzionale con gli enti locali e il partenariato sociale.

     Per "attività di formazione professionale continua", nella presente circolare, si intendono quelle attività rivolte ai soggetti adulti occupati alle quali il lavoratore può partecipare anche per autonoma scelta, ovvero quelle predisposte dalle aziende, al fine di adeguare o di elevare le professionalità e competenze in stretta connessione con l'innovazione tecnologica ed organizzativa del processo produttivo.

     I progetti da realizzare, con priorità per quelli concordati tra le parti sociali, dovranno appartenere alle linee d'azione di seguito indicate.

 

     2. Azioni di formazione aziendale e di formazione individuale di lavoratori occupati.

     Per "azioni formative aziendali" si intendono gli interventi promossi dalle imprese per accompagnare i processi di trasformazione e di ristrutturazione delle stesse. Tali interventi dovranno essere realizzati attraverso piani aziendali o pluriaziendali.

     Per "azioni di formazione individuale" si intendono gli interventi sperimentali finalizzati al bilancio e allo sviluppo delle competenze possedute da lavoratori dipendenti, sulla base di progetti elaborati da singoli lavoratori che possono utilizzare l'assistenza tecnica di centri di orientamento e di formazione professionale individuati dalle regioni e dalle province autonome.

     2.1. Risorse.

     Per la realizzazione delle azioni sopra individuate il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ripartirà con successivo ed apposito provvedimento, tra le regioni e le province autonome le risorse disponibili, pari a 150 miliardi di lire.

Le risorse finanziarie eventualmente non impegnate entro 120 giorni dalla data indicata al successivo punto 2.7 verranno ridistribuite, tra le regioni e le province autonome che nello stesso periodo hanno impegnato per intero le risorse loro assegnate, secondo le proposte del comitato di indirizzo per le azioni di formazione continua di cui all'art. 9 della legge 236/1993 (DD 418/V/11).

     2.2. Destinatari.

     Sono destinatari delle iniziative i lavoratori dipendenti delle imprese assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975 relativo ai contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versati all'INPS, così come modificato dall'art. 25 della legge quadro sulla formazione professionale n. 845/1978 e successive modificazioni.

     2.3. Contenuti degli interventi formativi.

     Le azioni formative intraprese dalle aziende devono avere come obiettivi l'aumento della competitività dell'impresa e il rafforzamento professionale ed occupazionale dei lavoratori e riguardare interventi relativi alle aree della:

     qualità;

     innovazione tecnologica ed organizzativa;

     sicurezza e protezione ambientale.

Gli interventi devono essere attuati, preferibilmente, sulla base di accordi tra le parti sociali.

     2.4. Tipologie di progetto, soggetti presentatori e contributi previsti.

     a) Progetti aziendali.

     Le imprese in possesso dei requisiti indicati al punto 2.2 possono presentare progetti formativi a carattere aziendale rivolti ai propri dipendenti secondo le procedure indicate al punto 2.6.

I progetti vengono presentati dalle aziende alle regioni o alle province autonome anche per il tramite di:

     associazioni di categoria;

     enti bilaterali;

     organismi di formazione.

Il contributo pubblico accordato alla singola azienda non può superare i 50 milioni di lire anche nel caso di presentazione di più progetti aziendali o nel caso in cui i lavoratori dell'impresa partecipino anche a progetti pluriaziendali. Tale importo è comprensivo di IVA, se dovuta. Le aziende presso le quali i lavoratori destinatari degli interventi sono occupati devono garantire il cofinanziamento di almeno il 20% del costo globale del progetto.

     b) Progetti pluriaziendali presentati da PMI.

     Le piccole e medie imprese [1], così come definite dal decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1997 e in possesso dei requisiti indicati al punto 2.2, possono presentare congiuntamente progetti formativi rivolti ai propri dipendenti (progetti pluriaziendali) per il raggiungimento di un medesimo obiettivo, o in riferimento ad uno stesso contenuto tematico, o metodologie e strumentazioni comuni.

I progetti pluriaziendali vengono presentati dalle aziende alle regioni o alle province autonome attraverso:

     associazioni temporanee di impresa (ATI);

     consorzi di imprese;

     associazioni di categoria;

     enti bilaterali;

     organismi di formazione.

Il contributo pubblico accordato per ciascun progetto pluriaziendale non può superare i 200 milioni di lire. Tale importo è comprensivo di IVA, se dovuta.

In ogni caso il contributo pubblico per ogni singola azienda non può essere erogato oltre il limite di 50 milioni di lire, anche nel caso in cui i lavoratori partecipino a più progetti.

Le aziende presso le quali i lavoratori destinatari degli interventi sono occupati devono garantire il cofinanziamento di almeno il 20% del costo dell'intervento formativo.

[1] E' definita piccola e media l'impresa che:

a) ha meno di 250 dipendenti;

b) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU; c) è in possesso del requisito di indipendenza, ovvero l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso, pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

- se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di

capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi

non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sull'impresa;

- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da

chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la

sussistenza delle condizioni di indipendenza.

     c) Progetti individuali di formazione.

     Le regioni e le province autonome possono, nella misura non superiore al 25% delle risorse loro assegnate, promuovere, altresì, percorsi individuali di orientamento-formazione, anche utilizzando le modalità relative al bilancio di competenze, attraverso progetti elaborati da singoli lavoratori dipendenti. Le attività possono svolgersi durante o fuori dell'orario di lavoro, utilizzando, nel primo caso, anche gli istituti contrattuali specifici esistenti.

In tal caso le regioni e le province autonome dovranno definire la data di presentazione dei progetti di formazione individuale ed elaborare procedure idonee a garantire l'accesso dei lavoratori dipendenti a tale opportunità e favorire accordi con le singole imprese, le rappresentanze delle stesse, le rappresentanze dei lavoratori e gli organismi di formazione. Il contributo pubblico per le azioni individualizzate di formazione può essere al massimo pari a 2,5 milioni di lire, comprensivo di IVA se dovuta e non può durare oltre i 12 mesi.

Nel caso delle azioni di formazione individuale le regioni e le province autonome interessate elaborano specifiche modalità di ammissione a contributo delle proposte individuali, nonchè di erogazione dello stesso, tenendo conto della:

     presenza di un progetto articolato;

     congruità dei costi;

     validazione del percorso e delle caratteristiche dei soggetti erogatori;

     possibilità di certificare gli esiti.

     2.5. Durata.

     I progetti devono concludersi entro 12 mesi dalla data di comunicazione, da parte dell'amministrazione responsabile, dell'ammissione a finanziamento.

     2.6. Modalità e termini per la presentazione dei progetti di formazione aziendale di lavoratori occupati.

I soggetti presentatori devono far pervenire i progetti, con domanda in bollo e sulla base dell'allegato formulario (allegato 1), eventualmente riorganizzato in relazione alle esigenze dei sistemi di trattamento dati delle singole amministrazioni, alla regione o provincia autonoma competente per territorio - Assessorato alla formazione professionale, senza scadenza di termini, a partire dalla data del 6 luglio 2000, sulla base delle procedure regionali o di quelle stabilite dalle province autonome. Le domande di contributo devono pervenire alle regioni o province autonome nel cui territorio risiedono le unità locali delle imprese interessate. L'arrivo dei progetti, consegnati a mano o inviati per posta, è attestato dalla data di ricevimento da parte della regione o della provincia autonoma, che appone il relativo numero di protocollo.

Le regioni sono autorizzate ad esaminare le graduatorie ancora aperte a seguito della emanazione della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 139/1998 a condizione che i progetti ammissibili a finanziamento rispondano alla priorità di cui al punto 4.7 della succitata circolare ministeriale.

     2.7. Modalità di ammissione al finanziamento.

     I progetti vengono singolarmente esaminati, approvati e finanziati, fino ad esaurimento delle risorse regionali, in base ad una verifica dell'ammissibilità da parte delle regioni o delle province autonome. L'ammissibilità dei progetti avviene sulla base dei seguenti criteri:

     rispondenza alle finalità di cui al punto 2 della presente circolare ministeriale;

     rispondenza ai parametri di costo stabiliti dalle regioni o dalle province autonome;

     completezza delle informazioni riportate nel formulario;

     quota di contribuzione finanziaria aziendale non inferiore al 20% del costo globale del progetto.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti è causa di non ammissione al contributo.

Le imprese beneficiarie dei contributi pubblici si obbligano a rispettare le regole del "de minimis" in vigore, così come previsto dalla normativa comunitaria [2].

Entro il 30 settembre 2000, la regione, o la provincia autonoma, provvede a redigere la graduatoria dei progetti pervenuti entro il 20 settembre 2000, per ordine di arrivo, dando priorità a quelli in possesso del parere delle parti sociali comunicando successivamente ai soggetti proponenti l'ammissibilità al finanziamento dei progetti.

Dal mese di ottobre 2000, l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, la regione, o la provincia autonoma, provvede a redigere la graduatoria dei progetti pervenuti entro il ventesimo giorno del mese, per ordine di arrivo, dando priorità a quelli in possesso del parere delle parti sociali comunicando successivamente ai soggetti proponenti l'ammissibilità al finanziamento dei progetti.

La regione, o la provincia autonoma trasmette, con sollecitudine, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio centrale orientamento formazione professionale lavoratori - Divisione V, l'atto deliberativo dell'organo competente, relativo ai progetti ammessi a finanziamento.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio centrale orientamento formazione professionale lavoratori, entro i trenta giorni successivi, espleta le procedure per la liquidazione delle risorse assegnate.

I soggetti promotori, dopo la presentazione del progetto, possono iniziare le attività sotto la propria responsabilità sulla base delle disposizioni in vigore nelle singole amministrazioni. Solo nel caso di approvazione ai progetti avviati sono conseguentemente riconosciute le spese sostenute in tale periodo.

[2] La Commissione ha elaborato una disciplina in base alla quale valutare la compatibilità di tali aiuti con il mercato comune. I criteri ivi contenuti mirano ad assicurare che vengano approvati solo gli "aiuti alla formazione che contribuiscano alla realizzazione di obiettivi comuni, che tali aiuti non superino il livello di incentivo necessario e che non costituiscano aiuti occulti al funzionamento".

La Commissione dispone che, per rispetto della regola del "de minimis" l'ammontare totale degli aiuti destinati ad ogni singolo beneficiario (singola impresa) non può eccedere 100.000 ECU in tre anni. Vedi Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee Serie C 68 del 6 marzo 1996 e Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee Serie C 343 dell'11 novembre 1998. Per una migliore interpretazione degli indirizzi comunitari in materia di aiuti alla formazione si veda anche il documento relativo alla "Disciplina degli aiuti di Stato per la formazione" pubblicato nella GUCE, serie C del giorno 11 novembre 1998.

     2.8. Criteri di priorità.

     Sono prioritari i progetti presentati sulla base di accordi tra le parti sociali o che vengono presentati accompagnati dal parere positivo, espressamente riferito allo specifico progetto presentato, delle organizzazioni dei lavoratori intese sia come rappresentanza sindacale in impresa, sia come associazioni territoriali comparativamente più rappresentative.

     2.9. Obblighi del soggetto promotore e condizioni di finanziamento.

     Entro 30 giorni dalla notifica dell'ammissione a finanziamento, i soggetti promotori dei progetti sono tenuti a comunicare, via telefax alla regione o alla provincia autonoma l'elenco dei partecipanti, il nome del responsabile del progetto, la sede di svolgimento, l'articolazione ed il calendario dettagliato dell'attività formativa.

Il mancato avvio delle attività entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo, nonchè la parziale o insufficiente attuazione del progetto, comportano la revoca del finanziamento, che la regione o la provincia autonoma provvede immediatamente a rimettere a disposizione di altri progetti ammissibili.

Gli interventi sono sottoposti alle verifiche amministrativo-contabili a campione da parte della regione o provincia autonoma competente.

 

     3. Promozione, monitoraggio e valutazione delle azioni.

     Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, assieme alle regioni e alle province autonome e con la collaborazione delle Parti sociali garantirà, attraverso azioni integrate, la promozione, l'informazione e l'animazione, il supporto all'ideazione e alla progettazione, l'assistenza tecnica, nonché il monitoraggio e la valutazione dell'intero programma finanziato ai sensi della presente circolare, con il sostegno dell'ISFOL e il ricorso a specifiche competenze previste nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 18, lettera f), della legge 845/1978.


[1] Emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.