§ 98.1.40302 - Circolare 22 gennaio 1999, n. 8/99 .
Art. 28, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 "Fondo per l'occupazione" ulteriori direttive per [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/01/1999
Numero:8


Sommario
Art. 28, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 "Fondo per l'occupazione" ulteriori direttive per l'applicazione. Disposizioni integrative. 


§ 98.1.40302 - Circolare 22 gennaio 1999, n. 8/99 .

Art. 28, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 "Fondo per l'occupazione" ulteriori direttive per l'applicazione. Disposizioni integrative.

 

Emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

 

Al ENPALS 

 

Servizio Contributi e Vigilanza 

 

Viale Regina Margherita 206 

 

Roma 

 

All'INPS 

 

Direzione Centrale 

 

Riscossione Contributi 

 

Via Ciro il Grande, 21 Roma 

 

Alla Direzione Generale 

 

della Previdenza e 

 

Assistenza Sociale Sede 

 

Alle Direzioni Regionali e Provinciali 

 

del Lavoro 

 

Loro Sedi 

 

Alle Agenzie Regionali per l'impiego 

 

Loro Sedi 

 

Alla Regione Siciliana Assessorato al  

 

Lavoro 

 

Palermo 

 

All'Ufficio Speciale Collocamento 

 

lavoratori dello Spettacolo 

 

Via Brighenti, 23 Roma 

 

 

Con lettera prot. 27 agosto 1998, n. 1183 pervenuta il 7 settembre 1998 l'ENPALS, nel richiamare le previsioni dell'art. 1 della legge n. 236 del 1993, come modificato dall'art. 28 della legge n. 341 del 1995, che prevede misure a sostegno dell'occupazione ed in particolare la erogazione di incentivi, a carico dei Fondo per l'occupazione, a favore dei datori di lavoro che effettuano assunzioni, a tempo pieno ed indeterminato, collegate a nuovi insediamenti produttivi ovvero ad incremento dell'organico precedente, e considerato che:

- i benefici di cui trattasi sono attribuiti mediante conguaglio con i contributi previdenziali;

- questo Ministero accredita all'INPS specifici finanziamenti volti a soddisfare le richieste avanzate dalle imprese che hanno ottenuto i provvedimenti di ammissione al beneficio;

- tale finanziamento non è erogato all'ENPALS;

- la circolare 7 marzo 1996, n. 32 di questo Ministero precisa che al fine di attivare la procedura dei conguaglio contributivo l'Ufficio regionale dei lavoro (oggi Direzione Regionale del lavoro) trasmette all'INPS (o all'INPDAI, ove si tratti di personale in possesso di qualifica dirigenziale) il provvedimento, di ammissione al beneficio, con evidenziato l'importo per il quale si accende la relativa posizione di credito, ha chiesto chiarimenti sugli esatti termini di applicazione della normativa in argomento, non ritenendosi allo stato competente ad erogare i predetti benefici alle imprese del settore dello spettacolo che versano ad essa ENPALS i contributi previdenziali.

Con la medesima lettera l'ENPALS ha rappresentato l'urgenza di dare soluzione al problema considerato che alcune imprese dello spettacolo, a seguito dei rifiuto di erogazione dei beneficio da parte delle sedi INPS, hanno autonomamente effettuato le operazioni di conguaglio sulla contribuzione dovuta all'ENPALS, per cui detti conguagli, qualora non risultassero legittimi, sarebbero gravati, al momento dei relativo recupero, dell'applicazione delle sanzioni vigenti in materia.

Al riguardo ritiene lo scrivente, in tal modo integrando le istruzioni impartite con la richiamata circolare 7 marzo 1996, n. 32 che le imprese operanti nel settore dello spettacolo possano legittimamente conguagliare i benefici di cui trattasi con i contributi previdenziali dovuti all'ENPALS, che avrà diritto di recuperare le relative somme dall'INPS, che a tal fine utilizzerà gli accreditamenti già disposti da questo Ministero, volti appunto a soddisfare le richieste avanzate dalle imprese che hanno ottenuto i provvedimenti di ammissione al beneficio di cui trattasi.

Diversamente si verrebbe a realizzare, quantomeno in ordine alla possibilità di conguaglio con i contributi previdenziali, una ingiusta ed ingiustificata penalizzazione per le imprese operanti nel settore dello spettacolo.

Per il resto, e specificamente per le modalità di accesso al conguaglio contributivo, possono confermarsi le disposizioni già impartite con la circolare n. 32 del 1996.

La Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale avrà cura, ove ne dovesse ravvisare l'opportunità, di dare le necessarie istruzioni all'INPS ed all'ENPALS per il trasferimento degli accrediti dall'uno all'altro istituto.

Il Direttore generale