§ 98.1.39026 - Circolare 24 febbraio 1998, n. 44 .
Art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contribuzione dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione separata. Trattamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/02/1998
Numero:44


Sommario
Art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contribuzione dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione separata. Trattamento contributivo dei titolari di pensione . 


§ 98.1.39026 - Circolare 24 febbraio 1998, n. 44 .

Art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contribuzione dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione separata. Trattamento contributivo dei titolari di pensione .

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale contributi.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici  

 

Ai Coordinatori generali centrali e periferici dei rami  

 

professionali  

 

Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico  

 

legali 

e, p.c.: 

Al Presidente  

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri 

 

del Consiglio di indirizzo e vigilanza  

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse  

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali  

 

 

Con circolare n. 34 del 7 febbraio 1998 trasmessa con messaggio n. 6965 del 9 febbraio 1998 ed integrata con successivo messaggio n. 7171 del 10 febbraio 1998 sono state impartite le prime istruzioni applicative dell'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente la misura dei contributi dovuti, con decorrenza 1° gennaio 1998, dagli iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Nella predetta circolare i destinatari degli aumenti contributivi disposti dalla norma citata sono stati individuati nei soggetti non iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie e si è fatta riserva di ulteriori comunicazioni per quanto concerne il trattamento contributivo dei titolari di pensione iscritti alla Gestione separata.

Sciogliendo la predetta riserva si comunica che, con telex del 18 febbraio u.s. il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fatto conoscere il proprio parere sull'argomento. Sulla scorta di una interpretazione sistematica della norma il predetto Dicastero ha espresso l'avviso che i pensionati debbano essere esclusi dall'incremento di 1,5 punti percentuali del contributo I.V.S. e, conseguentemente, dall'obbligo del pagamento dell'aliquota contributiva di 0,5 punti percentuali, istituita per il finanziamento della tutela relativa alla maternità ed all'assegno per il nucleo familiare.

Per quanto precede, i fruitori di trattamenti pensionistici erogati dalle Gestioni previdenziali obbligatorie ed iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 devono corrispondere la contribuzione relativa all'anno 1998 nella preesistente misura del 10 per cento.

Il Direttore generale

Trizzino