§ 98.1.38941 - Circolare 7 febbraio 1998, n. 34 .
Art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Contribuzione dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione separata dei lavoratori [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:07/02/1998
Numero:34


Sommario
Art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Contribuzione dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi . 


§ 98.1.38941 - Circolare 7 febbraio 1998, n. 34 .

Art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Contribuzione dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi .

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai dirigenti centrali e periferici 

 

Ai coordinatori generali centrali e periferici dei rami 

 

professionali 

 

Ai primari coordinatori generali e primari  

 

medico legali 

e, p.c.: 

Al presidente 

 

Ai consiglieri di amministrazione 

 

Al presidente e ai membri del consiglio di indirizzo e  

 

vigilanza 

 

Ai presidenti dei comitati amministratori  

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai presidenti dei comitati regionali 

 

 

La legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302 recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, introduce rilevanti innovazioni in materia di contribuzione dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi.

In particolare l'art. 59, comma 16, della citata legge dispone che il contributo dovuto alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è elevato a decorrere dal 10 gennaio 1998 di 1,5 punti percentuali; stabilisce un ulteriore incremento biennale di 0,5 punti dello stesso contributo sino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali; istituisce, dall'1 gennaio 1998, una nuova aliquota contributiva nella misura di 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione, agli iscritti alla Gestione, della tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare. Si forniscono, pertanto, le istruzioni per l'applicazione della norma in esame, sulle quali ha concordato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

 

1. Campo di applicazione della norma.

Gli incrementi del contributo per l'assicurazione IVS e l'aliquota contributiva per la tutela della maternità e gli assegni al nucleo familiare trovano applicazione per i soggetti che non risultano iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria.

Tali aumenti sono quindi previsti soltanto per i soggetti che, contemporaneamente allo svolgimento dell'attività tutelata, non svolgano altra attività, dipendente o autonoma, che determini un rapporto assicurativo-contributivo in regime previdenziale obbligatorio, ovvero per i soggetti che, contemporaneamente alla copertura assicurativa derivante dalla iscrizione alla Gestione separata, non siano iscritti presso una diversa gestione pensionistica obbligatoria. Discende da quanto precede che, al successivo, eventuale insorgere di un rapporto assicurativo-contributivo, ad esempio per l'inizio di una concomitante attività di lavoro dipendente o autonomo, il contributo dovuto alla Gestione separata debba essere ridotto a 10 punti percentuali e, viceversa, al venir meno dello stesso, la contribuzione sia dovuta nella misura prevista, nel periodo di riferimento, per i soggetti non iscritti. In tal senso depone anche l'esame dei lavori preparatori. Nella predetta ottica, non sono destinatari degli aumenti contributivi i prosecutori volontari o i soggetti in stato di inattività lavorativa ma con copertura di contribuzione figurativa. Si fa riserva di comunicazioni, invece, per i pensionati. Discende da quanto precede che, al successivo, eventuale insorgere di un rapporto assicurativo-contributivo, ad esempio per l'inizio di una concomitante attività di lavoro dipendente o autonomo, il contributo dovuto alla Gestione separata debba essere ridotto a 10 punti percentuali e, viceversa, al venir meno dello stesso, la contribuzione sia dovuta nella misura prevista, nel periodo di riferimento, per i soggetti non iscritti. In tal senso depone anche l'esame dei lavori preparatori.

In attuazione del suesposto criterio, i soggetti tenuti al versamento, al fine di determinare la misura dell'aliquota contributiva dovuta per il 1998, devono accertare l'esistenza o meno di un ulteriore rapporto assicurativo nel periodo cui si riferisce la contribuzione, acquisendo apposita dichiarazione del lavoratore, in caso di collaborazione coordinata e continuativa. Qualora nel periodo cui si riferisce la contribuzione siano individuabili entrambe le situazioni prospettate, la liquidazione del contributo dovrà essere effettuata in misura proporzionale al perdurare delle due diverse situazioni. Così, ad esempio, in caso di emolumenti erogati semestralmente, in riferimento ad un collaboratore che nel primo semestre 1998 ha svolto anche un'altra attività, con conseguente iscrizione ad altra gestione pensionistica obbligatoria per un periodo di soli tre mesi, il contributo dovrà essere determinato , per il 50% dell'imponibile, con l'aliquota del 10 per cento e per il residuo 50 per cento con l'aliquota del 12 per cento, come evidenziato al punto 2) che segue.

 

 

2. Misura dei contributi.

a) - Assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

A decorrere dal 10 gennaio 1998 il contributo alla gestione separata IVS per i soggetti non iscritti ad altre gestioni obbligatorie, come sopra individuati, è dovuto nella misura dell'11,5%. Il primo degli ulteriori aumenti biennali di 0,5 punti percentuali, disposti dal comma 16 dell'art. 59, come si evince dai lavori preparatori, opera soltanto a partire dal 10 gennaio 2000, con conseguente raggiungimento della prevista aliquota di 19 punti percentuali al primo gennaio 2028. L'aliquota maggiorata come sopra detto va applicata in relazione ai compensi erogati successivamente al 31 dicembre 1997, qualora il compenso si riferisca a periodi, per i quali il soggetto non era iscritto ad altre forme obbligatorie", anche se tali periodi sono anteriori all'1 gennaio 1998. In riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa la ripartizione dell'onere contributivo resta fissata nella misura di 2/3 a carico del committente e di un terzo a carico del collaboratore.

b) - Tutela maternità ed assegno per il nucleo familiare.

Sempre a decorrere dal primo gennaio 1998 ed in riferimento ai soli lavoratori non iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie è dovuta, oltre al contributo dell'11,5 per cento di cui alla lettera a) un'ulteriore aliquota dello 0,5% per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione , agli stessi soggetti, della tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare.

Anche per tale aliquota, nel silenzio della norma ed alla luce dei lavori preparatori, deve essere applicata, per i casi di collaborazione coordinata e continuativa, la ripartizione dell'onere nella misura di 2/3 per il committente e di 1/3 per il collaboratore.

Conclusivamente per i lavoratori assicurati alla Gestione, non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie (ferma restando la riserva espressa per i pensionati), i contributi previdenziali sono dovuti, per l'anno 1998, nella misura complessiva del 12 per cento del reddito percepito (di cui l'11,5 per l'assicurazione IVS e lo 0,5 per la maternità e l'assegno per il nucleo familiare), da ripartire, nel caso di collaborazione coordinata e continuativa, nella misura dell'8 per cento, a carico del committente e del 4% a carico del collaboratore.

Resta ferma viceversa, nella misura del 10 per cento, l'aliquota contributiva per i soggetti iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie.

Rimane altresì confermata nel 4 per cento la misura del compenso lordo che i professionisti possono addebitare al committente.

 

 

3. Tutela maternità ed assegno al nucleo familiare.

La norma in esame istituisce, come si è già riferito, una aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione, ai soggetti iscritti alla gestione, della tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare.

Rilevato che la norma demanda ad un decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica la disciplina di detta estensione, si fa riserva di fornire, al riguardo, successive istruzioni.

 

 

4. Adempimenti dei soggetti tenuti al versamento.

Sino a nuove disposizioni il versamento contributivo continuerà ad essere effettuato con il modello già in uso (Mod. GLA 21/OTT.).

Per quanto invece concerne i modelli di denuncia si rileva che le modifiche apportate in materia di contribuzione dei soggetti iscritti alla gestione separata dal comma 16 dell'art. 59 della legge in argomento nonché l'imminente avvio della riscossione tramite il modello unificato Fisco/INPS/Regioni rendono non più sufficienti i dati attualmente denunciati in sede di versamento o tramite le distinte mensili, dai soggetti tenuti al pagamento.

Ai fini di una corretta gestione del conto assicurativo, della contabilizzazione dei versamenti effettuati a titolo di tutela della maternità e di assegni al nucleo familiare, è necessaria l'acquisizione, in riferimento a ciascun versamento, oltre che dei dati attualmente forniti, anche di quelli relativi alla base imponibile, alla aliquota applicata ed ai periodi di svolgimento dell'attività.

In relazione a tanto questa Direzione sta approntando un nuovo modulo di denuncia che tutti committenti dovranno presentare trimestralmente su dischetto o su supporto cartaceo alle sedi dell'Istituto. La nuova modulistica ed il nuovo software di acquisizione e controllo saranno distribuiti in tempo utile per la prima denuncia relativa all'anno 1998 (compensi percepiti nel primo trimestre dell'anno 1998)che dovrà essere presentata entro il 30 aprile 1998. Per i compensi percepiti nel mese di dicembre 1997 e per i quali il versamento è stato effettuato il 20 gennaio u.s. dovrà essere utilizzata l'attuale modulistica. Per quanto attiene agli obblighi di denuncia dei professionisti, si fa riserva di impartire al più presto dettagliate istruzioni, anche alla luce delle emanande disposizioni in ordine alla "dichiarazione unificata"; prevista dal decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il direttore generale

Trizzino