Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/01/1998 |
Numero: | 14 |
§ 98.1.38865 - Circolare 23 gennaio 1998, n. 14 .
98-14. Terremoto del 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria. O.M. 22 dicembre 1997, n. 2728 del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile e legge 17 dicembre 1997 n. 434, recante "interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche ed Umbria" di conversione, con modificazioni, del decreto legge 27 ottobre 1997 n. 364. Istruzioni.
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Roma, 23 gennaio 1998 |
Direzione Centrale Vigilanza E Recuperi |
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Contributivi |
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Direzione Centrale Contributi |
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Direzione Centrale Prestazioni Temporanee |
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Direzione Centrale Pensioni |
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei |
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rami prof.Li |
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Al Coordinatore generale medico legale e primari |
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medico legali |
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e, per conoscenza, |
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Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del consiglio di |
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Indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei comitati |
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Amministratori di fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei comitati reg.Li |
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Ai Presidenti dei comitati prov.Li |
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Nell'ambito degli interventi urgenti a favore delle zone colpite dai ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche ed Umbria sono state emanate l'O.M. 22 dicembre 1997, n. 2728 del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27.12.97 n. 300 e la
1. Sospensione del versamento dei contributi correnti (O.M. n. 2728 del 1997 ,art. 1).
1.1. Criteri di carattere generale.
L'art. 1 dell'O.M. n. 2728 del 1997 dispone la proroga del periodo di sospensione dei termini per il pagamento dei contributi di cui all'art. 13 dell'O.M. del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. n. 2668 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni:
- al 31.03.98, per i soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) residenti o aventi sede operativa nei comuni disastrati indicati nell'art. 1 commi 2 e 3 dell'O.M. n. 2694 del 1997 del Ministero dell'Interno. Pertanto, limitatamente a tali soggetti, la sospensione del versamento dei contributi interesserà le scadenze contributive comprese nel periodo dal 26 settembre 97 al 31marzo 1998;
- al 31.dicembre 1998, per i soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) residenti o aventi sede operativa nei comuni danneggiati di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.M. n. 2694 del 1997 sopra citata, le cui abitazioni o i cui immobili sede di attività operative siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale. Per questi soggetti quindi la sospensione del versamento dei contributi interesserà le scadenze contributive comprese nel periodo dal 26 sett.1997 al 31.12.1998.
Come precisato nelle precedenti circolari sull'argomento la sospensione dei termini riguarderà sia i termini di versamento dei contributi sia i termini stabiliti per la presentazione della modulistica connessa al predetto versamento. Si confermano al riguardo i chiarimenti forniti in materia con le precedenti istruzioni.
È appena il caso di precisare che i soggetti danneggiati , che in base alle precedenti norme avevano diritto alla sospensione solo se avessero subito gravi danni, e che ora non possono usufruire della proroga della sospensione in quanto le loro abitazioni o i loro immobili non sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità, dovranno provvedere al pagamento dei contributi a suo tempo sospesi. Si fa riserva di fornire al riguardo ulteriori istruzioni.
1.2. Codifica delle aziende.
Relativamente ai datori di lavoro che operano con il sistema del D.M., si fa presente quanto segue:
- i codici di autorizzazione"7S" e "7T" inerenti alla sospensione in argomento, istituiti, rispettivamente, con le circolari n. 207 del 22 ottobre 1997 e n. 229 del 17 novembre 1997, dovranno essere prorogati sino al mese di febbraio 1998 per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni disastrati, aventi titolo alla sospensione fino al 31 marzo 1998;
- per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni danneggiati aventi titolo, in base a quanto sopra precisato, alla sospensione dei contributi sino al 31 dicembre 1998, dovranno essere attribuiti, sin dall'origine e fino al mese di novembre 1998, in luogo dei codici di autorizzazione "7S" e "7T", rispettivamente, i nuovi codici di autorizzazione "7V" e 7W" (Sospensione contributi fino al 31.12.98 O.M. n. n. 2728 del 1997).
In ordine alla modalità di esposizione dei contributi oggetto di sospensione restano valide le disposizioni impartite con le precedenti circolari.
2. Sospensione dei termini di prescrizione, termini perentori legali o convenzionali, termini di scadenza delle cambiali e di ogni altro titolo avente forza esecutiva, termini relativi a controversie giurisdizionali e amministrative.(
2.1. Criteri di carattere generale.
L'art. 1 della
La disposizione suddetta oltre a stabilire una proroga della sospensione dei termini in questione, già prevista, come è noto, dall'art. 1 del D.L.n. 364 del 1997, ha tuttavia apportato a questa anche alcune modificazioni.
In particolare mentre l'art. 1 del
- soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni disastrati indicati all'art. 1, commi 2° e 3°,dell'O.M. n. 2694 del 1997, del Ministero dell'Interno (art. 1,comma1,
- soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'art. 1, comma1, dell'O.M. n. 2694 del 1997, (a) le cui abitazioni o immobili sede delle attività produttive siano state oggetto di O.M. sindacale di sgombero per inagibilità, totale o parziale (art. 1 comma 2-bis
In conseguenza di quanto disposto i soggetti che intendono avvalersi del beneficio in questione, nell'inoltrare la richiesta di sospensione all'Istituto, dovranno corredarla della sopra indicata documentazione.
Per quanto riguarda poi l'oggetto della sospensione si richiamano in merito le puntualizzazioni fornite con le precedenti circolari e, si ricorda, in particolare, che la sospensione riguarda le rate del condono con scadenza gennaio 1998 e marzo 1998, i pagamenti rateali in corso concessi dall'Istituto per l'estinzione dei debiti contributivi.
Si fa presente infine che la
Pertanto dalle disposizioni sopra richiamate deriva che i soggetti che in base al richiamato art. 1 della
2.2. Prestazioni temporanee.
La proroga della sospensione dei termini al 31.marzo 1998 è, altresì, applicabile in favore dei soggetti aventi diritto alle condizioni sopra illustrate, secondo quanto previsto dalla citata
Per i soggetti residenti o aventi sede operativa alla data del 26 settembre 1997 nei comuni delle Marche e dell'Umbria diversi da quelli individuati dall'art. 1,commi 2° e 3° dell'O.M. 13 ottobre 1997, n. 2694 del Ministero dell'Interno deve ritenersi applicabile, invece, la sospensione dei termini al fine sopraindicato per il periodo dal 26 settembre al 19 dicembre ai sensi dell'art. 61 della citata
2.3. Prestazioni pensionistiche.
La proroga della sospensione dei termini al 31.12.1998 è applicabile, alle condizioni sopra illustrate, anche per la notifica degli indebiti connessi a ricostituzioni da dichiarazioni reddituali rese con i modelli 335-REV e 335-INV, nonché per i recuperi di prestazioni indebite da effettuare con trattenuta diretta sulla pensione.
Per i soggetti residenti o aventi sede operativa alla data del 26 settembre 1997 nei comuni delle Marche e dell'Umbria diversi da quelli individuati dall'art. 1,commi 2° e 3° dell'O.M. 13 ottobre 1997, n. 2694 del Ministero dell'Interno si dovrà procedere alla notifica degli indebiti considerando neutro il periodo di sospensione dei termini dal 26 settembre 1997 al 19 dicembre 1997 ai sensi di quanto disposto dal citato art. 61 della
Il Direttore generale
Trizzino