§ 98.1.37389 - Circolare 28 febbraio 1997, n. 59/D .
D.M. 12 dicembre 1996, n. 689. Regolamento recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi.


Settore:Normativa nazionale
Data:28/02/1997
Numero:59

§ 98.1.37389 - Circolare 28 febbraio 1997, n. 59/D .

D.M. 12 dicembre 1996, n. 689. Regolamento recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi.

 

Emanata dal Ministero delle finanze.

 

Nella Gazz. Uff. n. 19 del 24 gennaio 1997 è stato pubblicato il decreto in oggetto, che regolamenta in maniera organica la materia dei rimborsi delle accise armonizzate e non armonizzate, recependo, in molti casi, procedure definite con circolari, emanate anche con riferimento a direttive comunitarie.

Prima di procedere all'illustrazione del regolamento in esame, si riepilogano le disposizioni riportate, in materia di rimborsi, dal testo unico sulle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Il diritto al rimborsi sorge, a norma dell'art. 14, comma 3, del predetto testo unico, quando i prodotti che hanno già assolto l'accisa sono destinati al consumo in altro Paese comunitario o quando sono esportati; sorge pure quando sono impiegati in usi agevolati (art. 24, comma 2, e art. 27, commi 3 e 4) o quando l'alcole e le bevande alcooliche sono ritirati dal commercio perché divenuti non idonei al consumo umano (art. 27, comma 5); sorge, infine, quando un prodotto assoggettato ad accisa viene reintrodotto in un deposito fiscale (art. 6, comma 6) e in ogni altro caso in cui l'imposta sia stata indebitamente corrisposta (art. 14, comma 2).

La stesa disciplina si applica, ai sensi dell'art. 61, comma 2, anche ai prodotti (oli lubrificanti, bitumi) soggetti alle imposte (accise non armonizzate) di cui al successivo art. 52, tranne che il caso, non previsto per tali prodotti, di remissione in deposito fiscale.

Infine, l'art. 56, comma 6, prevede il diritto al rimborso anche per quanto attiene all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica.

A norma dell'art. 14, comma 2, il rimborso (che, ai sensi del successivo comma 4, può essere concesso anche mediante accredito d'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa) dev'essere chiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento dell'imposta o, a norma del successivo comma 3 del medesimo articolo, da quella in cui sono avvenuti l'esportazione, il trasferimento intercomunitario o la miscelanza; il suddetto termine è portato a 3 anni dall'art. 7, comma 1, lettere e), qualora il rimborso consegue dall'individuazione, in un altro Paese comunitario, della località dove è stata commessa un'irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa.

Per consentire l'effettuazione della suddetta richiesta nei casi in cui il diritto dell'ottenimento del rimborso dovesse emergere da un revisione di atti interni d'ufficio o da qualsiasi altra circostanza ignota agli interessati medesimi, per consentire agli stessi, ove lo ritengano, di far valere il suddetto diritto.

Ciò premesso si illustrino qui di seguito i vari articoli del regolamento di che trattasi:

l'art. 1 prevede che, qualora il rimborso, anziché danaro, venga accordato mediante accredito, quest'ultimo possa essere utilizzato per il pagamento dell'accisa dovuta per l'immissione in consumo di prodotti soggetti alla medesima imposizione di quelli per i quali è sorto il diritto al rimborso.

Ciò per motivi di corretta imputazione del gettito delle accise, anche ai fini statistici. Devono, pertanto, ritenersi comprese nella "medesima imposizione" tutte le imposte riscosse su un medesimo capitolo d'entrata; da ciò consegue, fra l'altro, che il credito non può essere utilizzato per il pagamento di diritti di confine.

Per quanto concerne gli oli minerali impiegati in usi agevolati, si seguono le suddette modalità di utilizzazioni del rimborso, tranne che nei casi in cui sia diversamente disposto da una specifica disposizione legislativa (quale, ad esempio, i punti 12 e 13 della Tabella A allegata al testo unico, relativi all'impiego di carburanti agevolati per l'azionamento delle autoambulanze e delle autovetture pubbliche da piazza, che prevedono il rimborso mediante buoni o crediti d'imposta, dove, come si evince dal D.M. 29 marzo 1994, pubblicato nella G.U. n. 77 del 2 aprile 1994 per imposte si intendono anche l'Irpef, l'Irpeg, l'Ilor e l'I.V.A.);

l'art. 2 disciplina, conformemente alle direttive comunitarie ed alla procedura prevista dall'art. 11, comma 2, del decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210, (che il regolamenta la circostanza dei prodotti sottoposti al regime delle accise) il caso di trasferimento in altri Paesi comunitari di prodotti che abbiano assolto l'accisa, qualora il mittente intenda chiedere il rimborso; vengono, in particolare, evidenziate le disposizioni in materia di documentazione di accompagnamento, nella caso di attraversamento di un Paese EFTA.

La suddetta procedura era già stata anticipata con al circolare 20 settembre 1993, n. 258, prot. n. 765/8; conserva, inoltre, la sua validità anche al circolare 24 maggio 1994, n. 71/D prot. n. 53/8 [1], relativa al caso in cui lo speditore sia abilitato al beneficio delle modalità semplificate di assoggettamento alla procedura di transito comunitario interno. In quest'ultima evenienza, quindi, il documento probatorio dell'avvenuto trasferimento non sarà l'esemplare n. 3 del DAS nell'esemplare n. 5-bis del documento amministrativo unico (DAU), munito delle prescritte attestazioni.

Se trattasi di trasferimento di prodotti contrassegnati, il comma 2 prevede la distruzione dei contrassegni, ad evitare che, in caso di eventuale, successivo rientro in territorio nazionale, i suddetti contrassegni comprovanti il pagamento di un'imposta che, in realtà, è stata restituita;

l'art. 3 riguarda i trasferimenti, in altri Paesi comunitari, di prodotti assoggettati ad accise non armonizzate. Anche in questo caso prima della spedizione deve essere presentata all'UTF un'apposita dichiarazione; il trasferimento viene effettuato senza obbligo di prestare alcuna cauzione, a norma dell'art. 6, comma 5, del D.M. 17 settembre 1996, n. 577, con la scorta di documento commerciale, non potendosi utilizzare né il DAS né le bolle d accompagnamento dei beni viaggianti. A trasferimento avvenuto, deve essere presentata all'UTF apposita richiesta di rimborso. Poiché, per il controllo del buon esito dell'operazione, non può utilizzarsi la documentazione comunitaria in materia di I.V.A., comune anche agli altri Paesi membri, è, pertanto, previsto che nella domanda di rimborso siano riportati gli estremi degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intercomunitari, nei quali è inclusa la partita trasferita.

La suddetta procedura si applica anche nel caso in cui il prodotto sia contenuto in altre merci; in tale evenienza, nella dichiarazione preventiva dovranno essere indicati i quantitativi di prodotto ottenuti nelle suddette merci, alle quali, a trasferimento ultimato, dovranno riferirsi gli elenchi riepilogativi delle cessione e degli acquisti intracomunitari;

l'art. 4 stabilisce, in linea con la provigente normativa, che il diritto al rimborso dell'accisa afferente ai prodotti esportati è supporto dalla bolletta di esportazione, munita delle attestazioni apposte dalla dogana. Non è, quindi, più necessaria, al suddetto fine, l'esibizione dell'altra documentazione prevista dalla sopracitata circolare n. 258 del 1993 nel caso in cui l'esportazione venga effettuata attraverso una dogana comunitaria.

Sussistono i medesimi motivi di sicurezza fiscale esposti a commento dell'art. 2, comma 2, i prodotti di esportare dovranno essere sprovvisti di contrassegni di Stato; tale circostanza dovrà essere oggetto di riscontro da parte della dogana;

l'art. 5 richiama, per gli altri casi di rimborso, all'osservanza delle procedure stabilite da specifici decreti o, in mancanza, delle modalità operative stabilite dall'Amministrazione. In ogni caso, il rimborso viene comunque subordinato alla presentazione di un'istanza competente UTF;

l'art. 6 stabilisce le modalità di esecuzione dei rimborsi; se questi sono effettuati in danaro, vi provvede, privo parere dell'UTF, la Circoscrizione doganale, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 26 novembre 1991, che fissa le competenze degli organi centrali e periferici del Dipartimento.

Se il rimborso mediante accredito, devono essere osservate le modalità stabilite dal comma 3, si richiama l'attenzione degli UTF sull'importanza dell'attestazione, da apporre mediante visto a firma del Dirigente, sulle domande di rimborso, dalla quale devono risultare l'ammontare dell'accisa ed il conteggio dei relativi interessi, e sulla necessità che gli adempimenti ivi previsti vengano eseguiti con la massima puntualità.

Tale procedura modifica quella in precedenza prevista, nel settore degli spiriti, dall'art. 10-bis aggiunto al D.L. 15 settembre 1990, n. 261, della legge di conversione 12 novembre 1990, n. 331, prevedo maggiori garanzie per gli interessi dell'erario; per contro, non vengano posti limiti, come quelli previsti dalla citata norma, alle tipologie di deposito fiscale presso cui può essere utilizzato l'accredito.

Il comma 4 prevede il caso particolare in cui l'accredito venga utilizzato dal beneficiario per corrispondere un'accisa di cui sia debitore: cioè si verifica quando il beneficiario sia egli stesso titolare di un deposito fiscale, ovvero sia un operatore professionale.

Il comma 5 prevede, invece, che il diritto all'accredito possa essere trasferito dal soggetto beneficiario ad altra persona:

l'art. 7 disciplina l'applicazione, alla fattispecie, delle facoltà di verifica e controllo, previste in via generale, per gli UTF, dall'art. 18 del testo unico; in particolare, per quanto riguarda le verifiche ai prodotti da esportare, viene confermata ed estesa a tutti i rami d'imposta la possibilità, prevista dalla previgente normativa solo per gli spiriti, che tale controllo, a richiesta degli operatori, sia effettuato presso lo stabilimento di produzione da parte dell'UTF anziché presso la dogana; resta ovviamente ferma la facoltà, per quest'ultima, di espletare, in caso di dubbio, ogni ulteriore verifica ritenuta opportuna;

l'art. 8 stabilisce, infine, il momento dell'entrata in vigore del decreto, fissandolo al primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e cioè al 1° marzo prossimo; ciò per consentire una adeguata divulgazione della nuova normativa.

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[1] Pubblicata in "Circolari e Risoluzioni" n. 9 - 10/1994.