§ 98.1.36477 - Circolare 17 ottobre 1996, n. 201 .
Gestione lavoratori autonomi. Decreto legge 24 settembre 1996, n. 499.


Settore:Normativa nazionale
Data:17/10/1996
Numero:201

§ 98.1.36477 - Circolare 17 ottobre 1996, n. 201 .

Gestione lavoratori autonomi. Decreto legge 24 settembre 1996, n. 499.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale contributi.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e primari 

 

medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del 

 

Consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati 

 

amministratori di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

Disposizioni varie sull'obbligo assicurativo e sulla determinazione del reddito imponibile ai fini del versamento del contributo del 10 per cento a favore dei liberi professionisti e dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

La Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre scorso pubblica il decreto legge 24 settembre 1996, n. 499, recante "Norme in materia previdenziale".

L'art. 4 del suddetto decreto riporta le norme contenute nell'art. 4 del decreto legge 26 luglio 1996, n. 396, decaduto per mancata conversione nei termini di legge. Si confermano pertanto le istruzioni fino ad ora emanate sull'argomento.

 

 

Chiarimenti

1. Massimale di reddito.

Il D.L. n. 499 citato (e i precedenti, decaduti per mancata conversione nei termini di legge) stabilisce all'art. 4, comma 4, che il contributo del 10 per cento è dovuto entro il limite del massimale di reddito annuo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Disposizioni analoghe sono contenute nell'art. 1, comma 2, e nell'art. 2, comma 2, del D.M. 2 maggio 1996, n. 281 con riferimento ai contributi dovuti sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa o attività di vendita a domicilio.

È stato posto il problema se, ai fini del calcolo dei contributi dovuti, tale massimale possa essere rapportato a mese.

Al riguardo, si precisa che il massimale non può essere rapportato a mese trattandosi di prestazioni che verranno liquidate con il sistema contributivo.

Questione diversa da quella concernente il massimale è quella relativa alla suddivisione del reddito dell'anno 1996, in relazione all'inizio dell'obbligo assicurativo.

L'art. 1, comma 5, del D.M. n. 281 del 1996 e l'art. 4, comma 6, del D.L. n. 499 del 1996 che disciplinano rispettivamente il pagamento del contributo del 1996 per i collaboratori e il versamento dell'acconto e del saldo 1996 per i liberi professionisti stabiliscono che i redditi del 1996 devono essere riparametrati in relazione all'inizio dell'obbligo assicurativo. In particolare, per i collaboratori, il calcolo del contributo dovrà essere effettuato escludendo dai redditi del 1996 quelli relativi a prestazioni effettuate prima del 31 marzo (o del 30 giugno); per i professionisti, il calcolo dell'acconto dovrà essere fatto togliendo dal reddito del 1995 tre o sei dodicesimi a seconda dell'inizio dell'obbligo assicurativo, mentre ai fini del calcolo del saldo dovranno essere tolti gli importi relativi a fatture emesse prima del 1° aprile (o del 30 giugno) 1996.

Nell'ipotesi sopra descritta viene effettuata una riduzione dell'importo annuo imponibile e non una divisione a mese dell'importo da assoggettare a contribuzione (se così non fosse, si dovrebbe procedere alla riduzione non solamente per l'anno 1996, ma anche per ogni anno in cui la prestazione viene svolta per un periodo inferiore ai dodici mesi).

In conseguenza di quanto sopra esposto, per l'anno 1996, si dovrà in primo luogo operare la riparametrazione di cui è stato fatto cenno e poi valutare se l'importo reddituale così ottenuto sia inferiore o superiore al massimale.

 

 

2. Presentazione del mod. 770/D.

L'art. 4 del decreto ministeriale n. 281 citato stabilisce che i sostituti di imposta sono tenuti presentare all'I.N.P.S. entro il 31 ottobre di ogni anno, una copia del mod. 770/D e del mod. 770/D1. Disposizioni di contenuto analogo sono riportate nel successivo articolo 5 per i soggetti che non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta.

Al riguardo, si precisa che, alla scadenza del 31 ottobre 1996, nessun adempimento dovrà essere effettuato dai soggetti che hanno erogato compensi rientranti nella previsione dell'art. 49, comma 1 e comma 2, lett. a), in quanto tali compensi si riferiscono all'anno 1995 e pertanto sono ininfluenti ai fini della determinazione del contributo dovuto per l'anno 1996.

 

 

3. Collaboratori occupati presso rappresentanze diplomatiche estere o organismi internazionali operanti in Italia.

I soggetti che prestano attività di collaborazione coordinata e continuativa nel territorio italiano, presso gli organismi in epigrafe, qualora siano già soggetti ad un sistema pensionistico obbligatorio italiano o estero che comprenda anche i redditi derivanti da tale collaborazione, non rientrano nel campo di applicazione della normativa concernente il versamento del contributo del 10 per cento (art. 6 del D.M. 2 maggio 1996, n. 281.)

 

 

4. Liberi professionisti.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha recentemente fornito direttive in merito alla qualificazione giuridica di alcuni redditi conseguiti da liberi professionisti e alla costituzione di casse pensionistiche professionali.

4.1 Precisazioni in merito alla natura del reddito.

I corrispettivi dei liberi professionisti per l'attività prestata negli organi collegiali di governo della professione ovvero negli organi degli Enti di previdenza di categoria, in quanto non derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e non redditi professionali. Pertanto sono assoggettabili alla contribuzione del 10 per cento di cui alla legge n. 335 del 1995.

L'obbligatorietà della contribuzione di cui sopra ha precisato lo stesso Ministero fa capo sia ai professionisti per i quali già esiste un Ente di previdenza di categoria, sia ai professionisti appartenenti a categorie per le quali sono in corso di costituzione gli Enti di previdenza secondo il disposto del decreto legislativo n. 103 del 1996.

4.2 Costituzione delle casse pensionistiche professionali.

I liberi professionisti appartenenti alle categorie professionali che hanno posto in essere le procedure richieste dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 per il conseguimento della diversa tutela previdenziale di cui all'art. 2, comma 25, della citata legge n. 335 del 1995 non sono per il momento tenuti agli adempimenti connessi all'obbligo contributivo presso la gestione separata di cui si tratta. Per i predetti soggetti l'esclusione opera anche nel caso in cui l'attività autonoma di libera professione è svolta mediante rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

I soggetti interessati, suddivisi per categoria, sono i seguenti:

A. Ente pluricategoriale

1) Chimici;

2) Agronomi e dottori forestali;

3) Geologi;

4) Attuari;

B. Ente gestore per categoria

1) Infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia;

2) Psicologi;

3) Biologi;

4) Periti industriali;

C. Inclusione in altra forma previdenziale obbligatoria

1) Periti agrari ed agrotecnici: inclusi fra i soggetti tenuti al versamento all'ENPAIA;

2) Giornalisti professionisti e pubblicisti liberi professionisti: inclusi fra i soggetti tenuti al versamento all'INPGI.

 

 

5. Dipendenti dello Stato e di enti pubblici che prestano attività di collaborazione coordinata e continuativa.

Il Ministero del tesoro, con circolare del 15 luglio scorso, su conforme avviso del Ministero delle finanze, ha precisato che i compensi e le indennità corrisposte a dipendenti da Pubbliche Amministrazioni che facciano parte come membri esterni di organi collegiali sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente qualora l'incarico sia affidato per legge, statuto, regolamento o altro atto amministrativo, in relazione alla particolare posizione rivestita dal dipendente nell'ambito della propria amministrazione. Sono invece da qualificare prosegue il Ministero del tesoro come redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), i compensi percepiti per incarichi conferiti in relazione a specifiche capacita ed esperienze professionali, indipendentemente dalla sussistenza del rapporto di pubblico impiego.

Si deve pertanto concludere che, qualora il compenso sia stato qualificato ai fini fiscali come reddito equiparato a quello di lavoro dipendente e quindi incluso dall'Amministrazione erogante nel modello fiscale 770/C il medesimo e escluso dalla nuova contribuzione.

Qualora invece il compenso sia stato qualificato ai fini fiscali come reddito da collaborazione coordinata e continuativa e quindi incluso dall'amministrazione erogante nel modello fiscale 770/D il medesimo e da considerare compreso nella base imponibile ai fini del pagamento del nuovo contributo del 10 per cento.

 

 

6. Medici iscritti all'ENPAM.

Con la circolare 12 giugno 1996, n. 124, punto 1.4, è stato precisato che il pagamento alla cassa professionale di appartenenza di un contributo determinato in misura fissa anziché in misura proporzionale al reddito non è idoneo ad escludere il professionista dal pagamento del contributo del 10 per cento se il suddetto contributo fisso non è utile ai fini di un trattamento pensionistico a carico della cassa professionale. Come esempio della fattispecie veniva citato il caso dei medici iscritti all'ENPAM.

Successivamente all'emanazione di tale circolare, il suddetto Ente ha precisato che attualmente nessun medico si trova in tale condizione, visto che il contributo forfettario in parola, dovuto in caso di esercizio dell'attività professionale (medica od odontoiatrica), è sempre utile ai fini pensionistici. I medici che stanno versando tale contributo fisso devono pertanto essere considerati esclusi dall'obbligo contributivo, in relazione ai redditi che provengono dall'esercizio dell'attività professionale, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 281.

 

 

7. Direttori generali, direttori amministrativi e direttori sanitari delle Unità sanitarie locali.

I dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, che assumono la carica di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle Unità sanitarie locali, sono posti in aspettativa senza assegni per la durata del loro mandato.

Le disposizioni in vigore art. 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni prevedono che le Pubbliche Amministrazioni distaccanti provvedano al pagamento dei contributi sulle retribuzioni che sarebbero spettate ai soggetti distaccati in costanza di attività di lavoro, salvo rivalsa nei confronti delle amministrazioni delle Unità sanitarie.

Di regola, le predette retribuzioni sono di importo inferiore alle somme corrisposte dalle U.S.L. per le attività rese dal distaccato. In tale ipotesi, dovrà essere assoggettata alla contribuzione del 10 per cento la differenza fra i due compensi. Si applicano le disposizioni relative al massimale di reddito, con le precisazioni di cui al punto 1 della presente circolare. Ovviamente ai fini che interessano, si dovrà tener conto unicamente dei redditi da assoggettare alla particolare contribuzione di cui trattasi, senza cumulare con i redditi stessi quelli relativi alla retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria dalle Pubbliche Amministrazioni di provenienza.

Il Direttore generale

Trizzino