§ 98.1.36030 - Circolare 12 giugno 1996, n. 124 .
Gestione dei lavoratori autonomi. Contributo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.


Settore:Normativa nazionale
Data:12/06/1996
Numero:124

§ 98.1.36030 - Circolare 12 giugno 1996, n. 124 .

Gestione dei lavoratori autonomi. Contributo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

Direzione centrale 

 

Contributi 

 

 

 

 

Roma, 12 giugno 1996 

 

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

Periferici dei rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e 

 

primari medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente ai consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del 

 

Consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

Sommario

La Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 1996 pubblica il D.L. 27 maggio 1996, n. 295 recante "Norme in materia previdenziale".

L' articolo 4 del suddetto decreto riporta integralmente le norme contenute nell'articolo 4 del D.L. 28 marzo scorso, n. 166 decaduto per mancata conversione nei termini di legge. Si confermano pertanto le istruzioni fornite con la della circolare n. 112 del 25 maggio scorso. Si conferma altresì quanto riportato al punto 6, lettera a) e cioè che, per i soggetti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, il primo versamento contributivo per i mesi di aprile e maggio 1996 deve essere effettuato entro il 20 giugno 1996.

 

 

1 - Chiarimenti.

A seguito di richieste di chiarimenti avanzate da alcune Sedi sulla complessa problematica relativa all'obbligo di versare il contributo del 10% previsto dall'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, si ritiene opportuno fornire le seguenti puntualizzazioni.

1.1 - Obbligo di iscrizione per i soggetti che svolgono gratuitamente la loro attività.

Qualora non sia previsto un compenso per l'attività svolta, il soggetto interessato non è tenuto ad iscriversi alla gestione separata istituita presso l'INPS, visto che in ogni caso il soggetto medesimo non dovrà versare alcun contributo.

1.2 - Soggetti non residenti in Italia.

I soggetti non residenti in Italia - cittadini italiani o stranieri - sono tenuti al versamento del contributo se sono obbligati alla presentazione in Italia della dichiarazione dei redditi.

1.3 - Compensi pagati in via anticipata a lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Si tratta, in genere, di compensi riferiti all'intero anno, corrisposti prima della fine dell'anno stesso o - per il primo anno di applicazione della legge - anche prima dell'inizio dell'obbligo assicurativo (1° aprile 1996 o 30 giugno 1996).

Per l'anno 1996, tali compensi devono essere assoggettati a contribuzione per la parte che si riferisce al periodo successivo all'inizio dell'obbligo assicurativo. Il versamento, dovrà essere effettuato dai committenti (rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) entro il giorno 20 del mese successivo a quello dell'erogazione del compenso o a quello di insorgenza dell'obbligo assicurativo.

Ad esempio, il compenso corrisposto nel mese di maggio 1996, da riferire all'intero anno, ad un soggetto con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa già assicurato o pensionato - lavoratore nei cui confronti l'obbligo assicurativo decorre dal 30 giugno 1996 - deve essere assoggettato a contribuzione nella parte che si riferisce al periodo dal 30 giugno 1996 in poi. Il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il 20 agosto 1996.

Per gli anni successivi, l'emolumento va riferito all'intero anno, con l'ovvia eccezione del caso in cui il rapporto si interrompa prima della fine dell'anno stesso.

Per il pagamento, vale quanto detto sopra.

1.4 - Professionisti che versano alla propria cassa un contributo forfettario determinato in misura fissa.

Come è stato precisato nella circolare n. 112 citata, ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 281, il professionista è tenuto al pagamento del contributo alla gestione separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria. Si chiarisce al riguardo che il pagamento alla cassa professionale di un contributo forfettario di importo non direttamente proporzionale al reddito, ma determinato in misura fissa, integra le condizioni per l'esclusione dal pagamento del contributo del 10% alla gestione separata INPS se, in relazione al contributo versato alla cassa, è prevista l'erogazione di un trattamento pensionistico. Qualora il versamento forfettario fisso sia invece effettuato a titolo di solidarietà e non comporti la valutazione del periodo ai fini pensionistici a carico della cassa professionale - si cita a titolo di esempio, il caso dell'ENPAM - il reddito, fermo restando quanto stabilito dal D.L. n. 166 del 1996 citato circa la decorrenza dell'obbligo assicurativo, dovrà essere assoggettato a contribuzione INPS.

1.5 - Collaborazioni prestate presso scuole private.

Possono rientrare fra le collaborazioni coordinate e continuative i rapporti intercorrenti fra scuole private ed insegnanti, ovviamente se tali rapporti non debbono essere qualificati di lavoro subordinato ai sensi della vigente normativa in materia. Si citano al riguardo il messaggio n. 10015 dell'8 ottobre 1987 (all. 1) e la circolare n. 179 dell'8 agosto 1989 e la circolare n. 74 del 23 marzo 1990.

 

 

2 - Correzioni formali alla circolare n. 112 del 25 maggio 1996.

Alla circolare n. 112 del 25 maggio 1996, trasmessa con messaggio n. 28115 di pari data devono essere apportate le seguenti correzioni formali:

1) - pagina 8, rigo 6 - parte prima, punto 2.1 - leggere "Le attività di cui all'art 5. comma 3" anziché "Le attività di cui all'art. 3 comma 5".

2) - pagina 10, righi n. 14 e 15 - parte prima, punto 2 punto 1, lettera b) - leggere "Nel corso del quinquennio sopra indicato" anziché "Nel corso del quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1996";

3) - pagina 14, rigo 5 - parte prima, punto 3 - leggere "30 aprile 1996" anziché "30 aprile prossimo";

4) - pagina 38, rigo n. 2 - parte seconda, punto 7 - leggere "31 luglio 1996" anziché "30 giugno 1996".

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

 

I.N. P.S. 

D.G.Ser. riscoss. contr. 

Messaggio n. 10015 dell'8.10.87 

 

Ai dirigenti centrali e periferici 

Oggetto: Assicuraz. sociali obbligatorie docenti istituti privati istruzione.

Oggetto: Lettera del 16.7.1987, prot. n. 7/51364/OA-3, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale Prev. e Ass. Sociale-Div VII, concernente l'assoggettabilità alle assicurazioni sociali obbligatorie dei docenti degli Istituti privati di istruzione.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha trasmesso, sull'argomento in oggetto, la lettera che qui di seguito si trascrive, per opportuna conoscenza delle SS.LL.

Testo della lettera ministeriale:

"Questo Ministero ravvisa l'esigenza di individuare criteri uniformi per la valutazione della sussistenza, ai fini contributivi, di un rapporto di lavoro autonomo ovvero subordinato tra gli Istituti privati di istruzione ed i soggetti docenti.

Premesso che, in linea teorica, questo Ministero, conformemente a quanto in precedenza espresso, ritiene possibile la costituzione di rapporti di natura professionale autonoma in relazione a particolari esigenze dei singoli istituti di istruzione, nei casi concreti dovrà escludersi il carattere della subordinazione in presenza dei seguenti elementi obiettivi:

1) mancata imposizione al docente di un orario prestabilito da parte della scuola;

2) compenso determinato in relazione alla professionalità ed alle singole prestazioni;

3) assenza di vincoli e di sanzioni disciplinari;

4) libera scelta, da parte del docente, delle modalità tecniche per la trattazione degli argomenti;

5) volontà dei contraenti diretta ad escludere la subordinazione;

Per quanto concerne, poi, l'elemento dell'inserimento (o del mancato inserimento) dell'insegnante nelle organizzazioni della scuola, si è dell'avviso che detto elemento, come già rappresentato da questo Ministero con nota n. 6/PS/36240/LP/3 del 1° luglio 1986, non sia da solo sufficiente a qualificare il rapporto come subordinato: perché ciò avvenga è necessario che l'inserimento sia privo di autonomia e condizionato dal potere gerarchico e di controllo dell'Istituto.

Si resta in attesa di riscontro.

P. Il Ministro

On. Dr. Andrea Borruso

Il Direttore generale

F.to Fassari