Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 25/05/1996 |
Numero: | 112 |
§ 98.1.35937 - Circolare 25 maggio 1996, n. 112 .
Gestione dei lavoratori autonomi. Contributo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale contributi, Direzione centrale pensioni.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici |
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dei rami professionali |
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Ai Primari Coordinatori generali e Primari |
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medico legali |
e, p. c.: |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio di |
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indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Parte prima
Disposizioni concernenti l'assetto contributivo
1. Premesse.
L'art. 2, comma 26, della
Il successivo comma 30 del citato art. 2 della
2. Campo di applicazione della normativa.
2.1 Redditi professionali.
Sono soggetti al versamento del contributo del 10% i percettori di redditi professionali considerati tali dalla normativa fiscale. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'art. 49 del testo unico citato (
Ai fini che interessano, non sono tenuti a pagare il contributo di cui trattasi coloro che producono redditi d'impresa (artigiani, commercianti, ecc.) e coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, siano soggetti ad altre forme assicurative ad esempio, ostetriche soggette ai sensi dell'art. 2 della
Sono espressamente esclusi dall'obbligo gli assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.
Sono inoltre da considerare esclusi dall'obbligo assicurativo i liberi professionisti già assicurati presso casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 del regolamento
A decorrere dal 30 giugno 1996 - come meglio precisato nel successivo punto 3 - sono invece da considerare soggetti al contributo i liberi professionisti iscritti a casse di categoria, relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione alle casse stesse, nonché i pensionati e i lavoratori dipendenti per i redditi prodotti nell'esercizio di arti e professioni.
Si fa comunque presente che l'art. 4 del regolamento
a) se sono in possesso del requisito di 65 anni di età alla medesima data hanno facoltà di iscriversi alla nuova gestione (in altri termini, per i soggetti in parola, per il periodo transitorio di un quinquennio, l'iscrizione alla nuova gestione è facoltativa);
b) al conseguimento, nel corso del quinquennio sopraindicato, del sessantacinquesimo anno di età, possono richiedere la cancellazione dalla gestione (tali soggetti potranno eventualmente ottenere la restituzione dei contributi ai sensi di quanto successivamente stabilito).
Nel quinquennio di cui sopra, i soggetti in possesso del requisito di 60 anni di età alla data sopra indicata e che alla cessazione dell'attività lavorativa non conseguono il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui all'articolo 3 del decreto hanno facoltà di chiedere la restituzione dei contributi versati alla gestione, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento, di cui all'articolo 2, comma 1, della
2.2 Redditi da collaborazioni coordinate e continuative.
Rientrano nel campo di applicazione della norma in esame i soggetti indicati nell'art. 49 del testo unico sopra citato (
Sono invece espressamente esclusi:
- i percettori di redditi diversi da quelli indicati nell'art. 49, primo comma e secondo comma, lettera a);
- i percettori di redditi indicati dal citato art. 49, lettere da b) ad f).
Secondo le istruzioni fornite dal Ministero delle finanze (si veda, al riguardo, il D.M. 14 febbraio 1996, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1996, contenente le istruzioni per la compilazione del Mod. 740, quadro "E", rigo 34), non rientrano fra i compensi derivanti da collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili - attività questa espressamente qualificata dall'art. 49, comma 2, lett. a), come collaborazione coordinata e continuativa - quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o giornali ecc.
3. Decorrenza dell'obbligo assicurativo e termine per la presentazione della domanda di iscrizione.
Il comma 1 dell'art. 4 del citato
a) al 1° aprile 1996 per i soggetti che non sono pensionati o non sono iscritti a forme pensionistiche obbligatorie;
b) al 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o che sono iscritti a forme pensionistiche obbligatorie.
In conseguenza, il termine per l'iscrizione alla gestione separata istituita dall'art. 2, comma 26, della citata
Si precisa al riguardo che, ai fini di cui sopra, devono essere considerati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie coloro che erano parti di un rapporto assicurativo in atto alla data di entrata in vigore del
In particolare, pertanto, il differimento al 30 giugno della data di inizio dell'obbligo assicurativo in relazione alle attività di lavoro autonomo di cui trattasi riguarda:
- i lavoratori subordinati con rapporto di lavoro in atto, qualunque sia la forma assicurativa (assicurazione generale obbligatoria e forme sostitutive o esclusive della medesima);
- gli artigiani, i commercianti, i CD/CM regolarmente iscritti alle rispettive forme assicurative;
- i liberi professionisti assicurati presso la cassa pensionistica di categoria.
Agli assicurati in regime obbligatorio devono essere equiparati:
- coloro che, sempre alla data di entrata in vigore del
- i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria - qualunque sia la gestione assicurativa interessata - che abbiano provveduto o provvedano nei termini previsti dalla legge alla copertura assicurativa del primo trimestre dell'anno 1996.
4. Massimale.
L'art. 4, comma 4, del
5. Adempimenti dei soggetti da assicurare.
Ai sensi del comma 27 dell'art. 2 predetto, i soggetti tenuti all'iscrizione prevista al comma 26 - sia come percettori di redditi professionali, sia come percettori di redditi da collaborazioni coordinate e continuative - debbono comunicare all'Istituto la tipologia dell'attività svolta, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale, il proprio domicilio.
5.1. Professionisti.
Il comma 3 dell'art. 4 del
Viene pertanto affermato con norma avente valore di legge il diritto di addebitare ai committenti una somma pari al 4 per cento del fatturato lordo. La norma, inoltre, qualifica come definitivo il pagamento di quest'ultima somma. In altri termini, l'obbligo di pagare la somma stessa e il diritto da parte del professionista di pretenderla restano nell'ambito dei rapporti fra cliente e professionista che è l'unico obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell'Istituto.
La normativa si riferisce, ovviamente, ai redditi soggetti alla contribuzione dovuta alla gestione separata costituita presso l'I.N.P.S. e non ai redditi professionali, soggetti a contribuzione presso la Cassa di categoria.
5.2. Collaborazioni coordinate e continuative e venditori porta a porta.
Per quanto riguarda il pagamento del contributo, il regolamento
Al riguardo, si precisa che il regolamento stesso prevede, all'art. 3, che:
«1. Gli Enti previdenziali diversi dall'I.N.PS. i cui iscritti o pensionati siano iscritti anche alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
«2. I rapporti tra l'I.N.P.S. e gli Enti di cui al primo comma saranno regolamentati da convenzioni soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro».
Si tratta di situazioni in cui il professionista svolge anche attività di collaborazione coordinata e continuativa o - in casi più limitati - attività professionali senza obbligo di assoggettare i relativi proventi alla cassa di appartenenza. La norma sarà operativa solamente dopo l'approvazione delle previste convenzioni. Si fa pertanto riserva di fornire ulteriori notizie sull'argomento appena possibile.
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[1] Il regolamento citato non riporta la disposizione contenuta nel decreto di cui è stata data notizia con il messaggio n. 12656 del 29 febbraio 1996 che poneva a carico dell'assicurato l'obbligo di pagare il contributo nell'ipotesi in cui il committente fosse sottoposto a procedura concorsuale o di liquidazione coatta amministrativa.
6. Modalità e termini per il pagamento dei contributi.
a) Redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e da attività di vendita a domicilio.
Il versamento dei contributi a favore dei soggetti di cui trattasi dovrà essere effettuato dalle imprese committenti - utilizzando i bollettini di conto corrente postale allo scopo predisposti, allegati al mod. GLA 21 di nuova istituzione - entro il giorno 20 del mese successivo a quello della corresponsione dei compensi (art. 1, comma 4, e art. 2, comma 2, del regolamento
Per i soggetti nei cui confronti l'obbligo contributivo decorre dal 1° aprile 1996, il versamento del contributo dovuto in relazione ai compensi corrisposti per i mesi di aprile e maggio deve essere effettuato entro il 20 giugno prossimo.
Ai sensi dell'art. 4 del regolamento
Ai sensi del successivo art. 5, i soggetti che non rivestono tale qualifica sono invece tenuti a comunicare all'Istituto, entro il 31 ottobre di ciascun anno, per ciascun percipiente, le generalità il comune di iscrizione anagrafica, l'indirizzo e l'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno precedente (art. 5 del regolamento
Le imprese committenti dovranno riportare sui bollettini utilizzati per il versamento dei contributi a favore dei propri collaboratori i seguenti dati:
- denominazione del committente o cognome e nome del committente;
- codice fiscale del committente;
- sede amministrativa o filiale del committente;
- cognome, nome del beneficiario;
- codice fiscale del beneficiario;
- importo del contributo versato;
- data (mese e anno) della corresponsione del compenso.
I bollettini di cui trattasi debbono contenere il versamento dei contributi dovuti per un solo lavoratore. Tuttavia, qualora il numero dei collaboratori sia superiore a cinque, le aziende committenti hanno la facoltà di versare l'importo globalmente dovuto con un bollettino unico. In tale ipotesi, le aziende stesse dovranno presentare alla Sede I.N.P.S. nel cui ambito territoriale è ubicata la propria sede amministrativa o filiale richiesta scritta in tal senso. Tale richiesta sarà registrata nel costituendo archivio con le modalità indicate nel manuale di cui al messaggio n. 26293 del 14 maggio scorso. In quest'ultima ipotesi, il committente dovrà omettere di trascrivere sul bollettino i dati identificativi dei beneficiari del versamento e i loro codici fiscali, e dovrà barrare la casellina predisposta per l'indicazione di un versamento cumulativo.
Nell'ipotesi di versamento cumulativo, deve essere compilato un elenco dei soggetti ai quali il versamento stesso si riferisce. Tale elenco deve essere trasmesso, entro la fine del mese durante il quale viene effettuato il pagamento, esclusivamente mediante supporto magnetico avente le caratteristiche tecniche indicate dalla Direzione centrale tecnologia informatica con il messaggio n. 11459 del 19 febbraio 1996 e deve contenere, per ciascun soggetto, oltre ai dati sopra riportati, l'indicazione:
- della data del versamento cumulativo;
- delle modalità utilizzate per il versamento (posta o banca).
b) Professionisti per i quali è già operante l'obbligo di iscrizione ad una Cassa di previdenza.
L'art. 3, comma 4, del
a) entro il 31 maggio di ciascun anno, in acconto del contributo dovuto, deve essere versata una somma pari al 40 per cento dei redditi risultanti dalla dichiarazione relativa all'anno precedente e dagli accertamenti definitivi;
b) entro il 30 novembre di ciascun anno, sempre in acconto del contributo dovuto, deve essere effettuato un secondo versamento, di importo pari a quello di cui alla lettera a);
c) entro il 31 maggio di ciascun anno, deve essere pagato il saldo del contributo dovuto per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente [1].
Il comma 5 detta disposizioni particolari per l'ipotesi in cui vengano versate somme superiori al 10 per cento dei redditi netti da assoggettare a contribuzione. In tale caso, l'eccedenza viene contabilizzata dall'Istituto come acconto degli eventuali importi dovuti nell'anno successivo oppure, su richiesta degli assicurati, viene restituita agli stessi con applicazione degli interessi nella misura e secondo le modalità stabilite dall'art. 44 del
Il comma 6 detta disposizioni transitorie per l'anno 1996. In particolare, viene stabilito che:
- i versamenti a titolo di acconto devono essere effettuati sulla base dei redditi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1995 rideterminati proporzionalmente in relazione alla decorrenza dell'obbligo di cui al comma 1;
- il versamento a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve essere calcolato escludendo i ricavi relativi a fatture emesse fino alle date di decorrenza del predetto obbligo e riscosse in periodi successivi.
Il
Le istruzioni sopra riportate riguardano, come si è detto, il pagamento dei contributi sui redditi di natura professionale non assoggettati a contribuzione presso le casse di appartenenza. Gli eventuali redditi di natura non professionale (cioè quelli derivanti da collaborazioni coordinate e continuative) rientrano nella disciplina di cui al precedente punto a). Si ritiene utile ricordare al riguardo che, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. a), del testo unico delle norme sulle imposte sui redditi già citato, non si considerano redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i redditi prodotti nell'esercizio dell'arte o professione svolta dal contribuente. Si cita, a titolo di esempio, l'attività di sindaco di società esercitata da ragionieri e dottori commercialisti iscritti negli albi professionali.
c) Professionisti per i quali non possono essere costituite casse previdenziali.
Coloro che svolgono attività autonoma di libera professione, il cui esercizio non è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi - lavoratori per i quali non è possibile la costituzione di apposite casse di previdenza - restano soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni dell'art. 2, commi da 26 a 30, della
In particolare, per quanto riguarda l'acconto in scadenza il 31 maggio 1996, si precisa che tale data, essendo contenuta nel
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[1] Il
7. Sanzioni.
Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali e cioè le ordinarie sanzioni di cui all'art. 4 del
8. Modulistica.
Per eventuali esigenze supplementari delle SAP è disponibile presso il magazzino stampati di Roma-Ciampino un limitato quantitativo di moduli. Eventuali richieste di fornitura dovranno essere indirizzate alla Direzione centrale approvvigionamenti e patrimonio, Ufficio stampati - fax n. 06/59054799.
Parte seconda
Disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche, di prosecuzione volontaria e di organizzazione della gestione
1. Requisiti di accesso alle prestazioni.
L'articolo 1 del decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 32 del citato art. 2 della
In applicazione delle disposizioni innanzi richiamate, i soggetti nei cui confronti opera il nuovo obbligo contributivo e i loro superstiti avranno titolo:
- alla pensione di vecchiaia contributiva istituita dall'articolo 1, comma 19, della
- all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità, a condizione che risultino perfezionati i requisiti contributivi (cinque anni di contribuzione di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda) e sanitari stabiliti dalla
- alla pensione ai superstiti, alle condizioni soggettive e oggettive stabilite dall'articolo 22 della
- all'indennità una tantum in favore dei superstiti di assicurato, alle condizioni previste dall'ultima parte del comma 20 dell'articolo 1 della
2. Modalità di calcolo delle prestazioni.
I trattamenti di pensione spettanti in relazione alla contribuzione versata nella gestione di nuova istituzione sono liquidati con il sistema contributivo. L'aliquota di computo, di cui all'articolo 1, comma 8, della
3. Pensioni supplementari.
Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguano la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare di cui all'art. 5 della
4. Utilizzazione della contribuzione versata per periodi successivi alla decorrenza della pensione.
I contributi versati nella gestione separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo a un supplemento di pensione.
La liquidazione del supplemento può essere richiesta, per la prima volta, quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla decorrenza del precedente supplemento. Per i soggetti che abbiano liquidato l'assegno di invalidità, la liquidazione del primo supplemento può essere effettuata dopo due anni dalla data di decorrenza dell'assegno, sempreché l'interessato abbia compiuto l'età pensionabile di 57 anni.
5. Opzione per la liquidazione della pensione nella nuova gestione, sulla base anche della contribuzione versata in altre forme assicurative.
L'articolo 3 del regolamento
6. Versamenti volontari.
6.1. Versamenti volontari nella gestione separata.
L'art. 2 del regolamento
La contribuzione volontaria è effettuata, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'Istituto, nella misura dovuta per l'anno precedente a quello della cessazione dell'attività lavorativa.
6.2. Soggetti già autorizzati alla prosecuzione volontaria in altra gestione.
L'articolo 5 del regolamento
7. Organo di gestione.
Ai sensi dell'art. 4 del
Il suddetto Comitato svolge nell'ambito della gestione gli stessi compiti indicati nell'articolo 36 della
È inoltre previsto che, fino alla nomina del Comitato - da effettuarsi entro il 30 giugno 1996 - la gestione sia retta da un Commissario di nomina ministeriale.
Il Direttore generale
Trizzino