§ 98.1.35635 - Circolare 4 aprile 1996, n. 138 .
Legge 8 agosto 1995 n. 335 (S.O. n. 106 alla G.U. n. 198 del 25 agosto 1995). Art. 2 - commi 2 e 9 e art. 3 comma 24. Nuova misura e nuovi [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:04/04/1996
Numero:138

§ 98.1.35635 - Circolare 4 aprile 1996, n. 138 .

Legge 8 agosto 1995 n. 335 (S.O. n. 106 alla G.U. n. 198 del 25 agosto 1995). Art. 2 - commi 2 e 9 e art. 3 comma 24. Nuova misura e nuovi criteri applicativi della ritenuta in conto entrate del Tesoro nonché modalità di versamento dei contributi all'I.N. P.D.A.P. e documenti di supporto.

 

Emanata dal Ministero della pubblica istruzione.

 

 

Ai Provveditori agli studi 

 

Loro sedi 

 

Al Sovrintendente scolastico 

 

per la provincia di Trento 

 

Al Sovrintendente scolastico 

 

per la Provincia di Bolzano 

 

All'Intendente scolastico per 

 

le scuole in lingua tedesca 

 

Bolzano 

 

All'Intendente scolastico per 

 

la scuola delle località ladine 

 

Bolzano 

 

e, per conoscenza, 

 

Alle Direzioni generali, Ispettorati 

 

e Servizio per la scuola materna 

 

Loro sedi 

 

Alla Direzione generale del personale e 

 

degli affari generali e amm.vi - Div.XII - 

 

Monteporzio Catone (RM) 

 

Al Ministero del tesoro - Ragioneria 

 

generale dello Stato - I.G.O.P. 

 

Roma 

 

Al Ministero del tesoro - Ragioneria 

 

generale dello Stato - I.G.F. 

 

Roma 

 

Al Ministero del tesoro - Direzione 

 

generale dei servizi periferici 

 

Roma 

 

Alla Ragioneria centrale 

 

Sede 

 

All'Istituto nazionale di previdenza dei 

 

dipendenti delle amministrazioni 

 

pubbliche 

 

Roma 

 

Alle Direzioni provinciali del tesoro 

 

Loro sedi 

 

Al Sovrintendente scolastico per 

 

la Valle d'Aosta 

 

Aosta 

 

All'Assessore alla p.i. della Regione 

 

siciliana 

 

Palermo 

 

 

Com'è noto sul S.O. n. 106 alla G.U. n. 198 del 25 agosto 1995 è stato pubblicato il testo della legge 8 agosto 1995 n. 335.

A decorrere dal 1° gennaio 1996, presso l'I.N. P.D.A.P., per effetto dell'anzidetta legge, viene istituita la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato. In conseguenza di ciò, tanto la misura della ex ritenuta in conto entrate del Tesoro, ora ritenuta pensioni I.N. P.D.A.P., quanto la sua base imponibile subiscono notevoli innovazioni, in relazione anche alla cessazione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, della ritenuta ex GESCAL, prorogata a norma dell'art. 1, comma 10 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, fino al 31 dicembre 1995.

L'art. 2 della precitata legge n. 335 del 1995 prescrive, infatti, tra l'altro:

- al comma 2, che: le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente, al netto degli incrementi retributivi di cui all'art. 3, comma 24;

- al comma 9, che: con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni;

- al comma 10, che nei casi di applicazione di commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del Tesoro della quota della maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli artt. 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976 n. 177, rispettivamente per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.

Il citato art. 12 della legge n. 153 del 1969, a sua volta modificato dal comma 15 del medesimo articolo 2 della stessa legge n. 335 del 1995, stabilisce che per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceva dal datore di lavoro, in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di diaria o indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50% del loro ammontare;

2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

3) di indennità di anzianità;

4) di indennità di cassa;

5) di indennità di panatica per i marittimi a terra in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60% del suo ammontare;

6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.

Vanno altresì esclusi dalla retribuzione imponibile:

a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;

b) le borse di studio erogate dai datori di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni, qualora frequentino l'università e siano in regola con gli esami dell'anno accademico;

c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;

d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;

e) la differenza tra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro, ovvero di società controllanti o controllate;

f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50% del prezzo praticato al grossista.

L'art. 3, comma 24, della più volte citata legge n. 335 del 1995 prevede, infine, che, in attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria disposta dalla legge medesima e dei corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996, le aliquote contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (fondo pensioni INPS) dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, sono elevate di 0,35 punti percentuali a carico del dipendente e di 0,35 punti percentuali a carico dei datori di lavoro già obbligati al contributo di cui all'art. 22 della legge 11 marzo 1988 n. 67. A tale riguardo si rammenta che a norma dell'art. 10 - comma I - lettera c) della legge 14 febbraio 1963 n. 60, le amministrazioni dello Stato sono escluse del versamento di detto contributo a carico del datore di lavoro.

Di conseguenza, a far tempo dalla predetta data del 1° gennaio 1996, per il personale della scuola soggetto alla ritenuta pensioni I.N. P.D.A.P. (ex ritenuta Tesoro), la stessa va effettuata, oltre che sugli emolumenti fissi e continuativi (stipendio, indennità integrativa speciale ed eventuale assegno ad personam) anche sulla parte di emolumenti accessori, eccedente la quota di maggiorazione che, com'è noto, a norma dell'art. 15, comma 1, della legge n. 724 del 1994 è pari al 18% dello stipendio e degli altri emolumenti pensionabili tassativamente indicati dagli artt. 15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare nonché delle altre voci sopraelencate, tassativamente previste dal citato art. 12 della legge n. 153 del 1969.

Il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - IGOP e IGF, con le unite circolari n. 74 (prot. n. 222089) del 27 dicembre 1995, n. 3 (prot. n. 100586) del 15 gennaio 1996 e n. 22 (prot. n. 111839) dell'8 marzo 1996 ha diramato le istruzioni applicative della normativa di cui sopra.

Le disposizioni di cui alle succitate circolari escludono dalla base imponibile i "compensi percepiti per prestazioni non direttamente connesse con lo svolgimento del rapporto di lavoro dipendente" per la partecipazione, tra l'altro, "a commissioni, docenze, ecc.". A tale proposito si chiarisce che detta esclusione non opera per i compensi spettanti al personale della scuola nominato membro di commissioni di esami nelle scuole di ogni ordine e grado, in quanto la partecipazione di esami nelle scuole di ogni ordine e grado, in quanto la partecipazione a tali commissioni costituisce, per tale personale, un preciso obbligo di servizio, direttamente discendente dal rapporto di lavoro.

Le citate disposizioni prescrivono inoltre che dal 1° gennaio 1996:

1) sono da assoggettare integralmente a contribuzione tutte le competenze accessorie percepite in corso dell'anno;

2) la contribuzione dovuta sulla quota di maggiorazione formerà oggetto di conguaglio al termine dell'anno di riferimento.

In concreto:

A) per il periodo 1° ottobre 1995-31 dicembre 1995, con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con quello del Tesoro, in data 15 gennaio 1996 (G.U. - serie generale n. 15 del 19 gennaio 1996), è stato introdotto, un incremento dello 0,6% della ritenuta Tesoro, da porre interamente a carico del dipendente;

B) dal 1° gennaio 1996, a norma della sopracitata legge n. 335 del 1995, l'aliquota complessiva della contribuzione pensioni I.N. D.A.P. viene fissata al 32,5%, di cui l'8,55% (8,20% + 0,35%) a carico del dipendente ed il 23,80% a titolo di contributo a carico del datore di lavoro;

C) dalla stessa data del 1° gennaio 1996 e sempre per effetto del decreto interministeriale di cui alla precedente lettera A), l'anzidetto incremento dello 0,6% dovuto a carico del dipendente per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 1995, viene ripartito nella misura dello 0,2% a carico del lavoratore e dello 0,4% a carico del datore di lavoro, portando così la ritenuta a carico del dipendente all'8,75%, il contributo a carico del datore di lavoro al 24,20 ed il contributo complessivo dovuto all'I.N. P.D.A.P. al 32,9%.

Tutto quanto sopra premesso si forniscono i seguenti chiarimenti per la pratica applicazione delle suindicate circolari del Ministero del Tesoro, con la precisazione che al materiale versamento dei contributi e delle ritenute di cui trattasi provvederà esclusivamente quest'Amministrazione Centrale.

Adempimenti e competenze

A) Trattamenti economici principali, fissi e continuativi del personale con contratto a tempo indeterminato.

Le direzioni provinciali del Tesoro applicheranno dal 1° gennaio 1996, a carico dei dipendenti la ritenuta pensioni I.N. P.D.A.P. dell'8,75% sul 100% degli emolumenti imponibili.

In via transitoria, per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 1995, applicheranno la ritenuta Tesoro dell'8,80% sul 118% degli emolumenti imponibili e sul 100% dell'indennità integrativa speciale, a norma dell'art. 15, comma 1 della legge n. 724 del 1994.

A fine anno le direzioni provinciali del Tesoro procederanno ai conguagli, sulla base delle debite comunicazioni trasmesse da altri uffici o scuole che liquideranno compensi accessori, calcolando il debito del dipendente derivante dall'applicazione dell'8,75% sull'aumento figurativo del 18% degli emolumenti imponibili, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, con contestuale scomputo, a compensazione, delle ritenute effettuate per l'8,75% sulla retribuzione accessoria che nell'anno non abbia ecceduto l'anzidetto aumento figurativo del 18%.

Si precisa, peraltro che il debito contributivo, ove assumesse consistenza notevole, potrà essere recuperato in più parte.

B) Trattamento accessorio al personale con contratto a tempo indeterminato.

Si precisa che la ritenuta sui compensi accessori va soltanto calcolata e detratta dai lordi tabellari spettanti agli interessati ma non deve essere versata, in quanto le provviste di fondi, sia per quanto di competenza degli uffici scolastici provinciali che delle scuole, saranno, infatti, assegnate al netto delle ritenute e dei contributi previdenziali (fondo pensioni I.N. P.D.A.P., opera di previdenza e fondo credito) rispettivamente a carico dei dipendenti e dello Stato.

Al loro versamento provvederà direttamente quest'Amministrazione Centrale. Le suddette provviste, peraltro continueranno a comprendere sia le ritenute per il Servizio Sanitario Nazionale a carico dei dipendenti sia il relativo contributo a carico dello Stato. Da ora in poi, pertanto, un criterio di calcolo dei fabbisogni per compensi accessori, sia per gli uffici scolastici provinciali sia per le scuole, può essere individuato nel seguente: date 100 lire di compenso lordo tabellare da corrispondere, la somma da segnalare come fabbisogno, ovvero la quantificazione di spesa a carico del bilancio di previsione della scuola sarà costituita da: lire 100 - (8,75% di 100) + (9,60% di 100) = lire 100,85. Nella somma di lire 100,85 sono quindi compresi:

a) il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale a carico dello Stato: 9,60% sul lire 100;

b) la ritenuta per il Servizio Sanitario Nazionale a carico del dipendente: 1% su lire 100;

c) la ritenuta erariale IRPEF secondo l'aliquota massima gravante sullo stipendio mensile applicata su lire 100.

Ai soggetti liquidatori incombe pertanto l'obbligo di procedere ai versamenti delle ritenute e dei contributi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), secondo la preesistente normativa.

C) Trattamenti economici principali per il personale con contratto a tempo determinato.

Rientrano tra tale personale i docenti di religione cattolica, i supplenti annuali, i supplenti temporanei fino al termine delle attività didattiche ed i supplenti brevi e saltuari. Prescindendo, per il momento dalle operazioni di passaggio alle direzioni provinciali del Tesoro della competenza all'ordinazione del pagamento dal prossimo 1° settembre, anche per tale personale i versamenti all'I.N. P.D.A.P. delle ritenute e dei contributi previdenziali (fondo pensioni I.N. P.D.A.P., opera di previdenza e fondo credito, quando dovuti) saranno effettuati da quest'Amministrazione Centrale, restando confermato che in sede di liquidazione dette ritenute a carico dei dipendenti vanno solo calcolate ma non versate.

Va precisato che, per i supplenti brevi e saltuari, la contribuzione verrà calcolata sul 118% dei trattamenti economici principali via via liquidati e comunicati a fine anno a questo Ministero per i successivi eventuali adempimenti di conguaglio. a tale proposito, fermo restando che la nuova disciplina contributiva trova applicazione dal 1° gennaio 1996, si fa riserva di successive, ulteriori istruzioni in ordine alla modulistica ed alla procedura di acquisizione dei dati relativi alle posizioni previdenziali dei supplenti brevi e saltuari.

Sul capitolo 1035 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1996 saranno pertanto accantonate le somme all'uopo calcolate mentre le provviste a favore dei provveditori agli studi sia per i pagamenti diretti su contabilità generale e speciale, che per i finanziamenti ad istituti tecnici, professionali e d'arte, verranno disposte per consentire i soli versamenti delle ritenute e dei contributi dovuti al Servizio Nazionale e, quando dovuti, dei contributi INPS.

D) Trattamenti economici accessori per il personale con contratto a tempo determinato.

Per la generalità di tale categoria di personale valgono le indicazioni già fornite al precedente punto B), fatta eccezione per i supplenti brevi e saltuari. Nell'eventualità che detto ultimo personale venga a percepire compensi accessori, nei suoi confronti non trova applicazione la ritenuta pensionistica I.N. P.D.A.P. dell'8,75%.

La presente circolare è stata redatta tenendo anche conto delle particolari specifiche indicazioni fornite per il personale del comparto scuola dal Ministero del Tesoro - R.G.B. - I.G.O.P. - con lettera n. 111812/123430 del 1° aprile 1996.

I Provveditori agli Studi, i Sovrintendenti scolastici per le province di Trento e Bolzano e gli Intendenti scolastici di quest'ultima provincia sono pregati di riprodurre la presente circolare e di trasmetterla, per gli adempimenti di competenza, ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative statali dei rispettivi territori, compresi i direttori dei conservatori di musica, delle accademie ed i coordinatori degli ISIA.

Il Ministro

 

 

Allegato 1

 

 

 

 

Circolare n. 74 

 

 

Roma 27 dicembre 1995 

Ministero del tesoro 

 

Ragioneria generale dello Stato 

Alla Presidenza del Consiglio 

Ispettorato generale di finanza e 

dei Ministri 

Ispettorato generale per gli 

00100 Roma 

ordinamenti del personale 

 

 

Divisione 8ª e 13ª 

Risposta a nota del 

 

Prot. N. 222089 Allegati 

 

 

Oggetto: Versamento contributi previdenziali gravanti sugli emolumenti al personale dello Stato a decorrere dall'1° gennaio 1996. legge n. 335 del 1995. 

 

 

 

Alle Amministrazioni centrali 

 

dello Stato e alle 

 

amministrazioni autonome 

 

dello Stato 

 

00100 Roma 

 

Alle Ragionerie Centrali ed 

 

agli uffici centrali di 

 

ragioneria presso le 

 

amministrazioni autonome 

 

dello Stato 

 

00100 Roma 

 

Alle Ragionerie regionali 

 

dello Stato 

 

Loro sedi 

 

Alle Ragionerie provinciali 

 

dello Stato 

 

Loro sedi 

 

e, per conoscenza: 

 

al Consiglio di Stato - 

 

Segretario generale 

 

00100 Roma 

 

Alla Corte dei conti - 

 

Segretario generale 

 

00100 Roma 

 

Alla Direzione generale dei 

 

servizi periferici del 

 

tesoro 

 

Sede 

 

All'Istituto nazionale per la 

 

previdenza dei dipendenti 

 

della amministrazione 

 

pubblica (I.N. P.D.A.P.) 

 

00100 Roma 

La legge 8 agosto 1995, n. 335, avente ad oggetto la "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", ha introdotto, tra l'altro, profonde modifiche nelle metodologie di calcolo in materia sia contributiva che di trattamento pensionistico, ma nulla ha previsto in riferimento ai termini ed alle modalità di versamento dei contributi, demandando tale previsione alla normativa delegata.

Ciò premesso, nelle more dell'attuazione della citata legge restano in vigore, per la determinazione dei contributi in parola e per il relativo versamento, le procedure previste dall'art. 63 della legge di contabilità generale dello Stato e dagli articoli 494 e 495 del relativo regolamento.

È appena il caso di far presente, inoltre, che il sistema attuale di determinazione dei contributi, ai fini del versamento, curato direttamente dalle Ragionerie centrali e dagli Uffici centrali di ragioneria operanti presso le singole Amministrazioni centrali dello Stato è basato sulla possibilità offerta dal citato art. 63 che consente di ottemperare alle prescrizioni normative di cui al R.D. n. 1369 del 1928 e al D.P.R. n. 180 del 1950.

Detta normativa prevede il versamento di acconti all'inizio dell'esercizio in relazione alle singole dotazioni dei capitoli di bilancio e saldi da determinarsi, una volta noti gli emolumenti effettivamente corrisposti al personale a carico dell'esercizio, con appositi algoritmi denominati "aliquote medie".

Tali procedure di calcolo degli oneri contributivi a carico dello Stato e del dipendente, come ha già avuto modo di esprimere lo scrivente nella propria nota n. 127277 dell'11 aprile 1990, indirizzate alle Amministrazioni centrali, che attendono direttamente alla determinazione ed alla liquidazione delle competenze economiche al proprio personale dipendente, confliggevano sempre più con la crescente informatizzazione di tali adempimenti e con le possibilità di intercambio delle informazioni relative.

Infatti, con la ricordata nota si è sollecitato l'ottenimento di dati appositi basati sulle analitiche determinazioni degli oneri contributivi ai fini di un esatto adempimento delle obbligazioni verso gli organismi titolari del diritto.

Peraltro, la stessa legge n. 335 del 1995, nel prevedere la comunicazione al singolo dipendente dell'estratto conto annuale delle "contribuzioni effettuate" e delle maturazioni pensionistiche relative (art. 1, comma 6) e la definizione del conto annuale della previdenza (articolo 1, comma 44) introdotto dall'articolo 65 del D.Lgs. n. 29 del 1993, ha posto l'accento sulla necessità di portare a compimento l'iniziativa avviata a suo tempo dallo scrivente con la cennata nota, tenendo presente le innovazioni dettate dalle normative sopravvenute in materia e dalle nuove possibilità applicative.

Un siffatto modo di procedere consente la permanenza di una determinazione accentrata degli oneri contributivi, ai fini del versamento, utilizzando le informazioni elaborate dagli uffici liquidatori, con notevoli vantaggi sia in termini di semplificazioni dei carichi di lavoro ai vari livelli operativi, sia di governo della fenomenologia da parte degli uffici centrali e di riscontro, sia ancora di ottimizzazione delle risorse informatiche per la realizzazione delle varie attività dello scrivente: tenuta delle scritture, riscontri, produzione del conto previdenziale, ecc.

Considerato che in tale ottica è stata già acquisita la disponibilità all'attivazione delle procedure di integrazione dei dati inerenti agli emolumenti al personale con i sistemi informatici della Direzione generale dei Servizi Periferici del Tesoro, pervenendosi così alla disponibilità di informazioni analitiche sul trattamento economico di oltre il 70% del personale dipendente dello Stato, si richiede, per le finalità citate, che le restanti Amministrazioni, che provvedono direttamente alla gestione di procedure stipendiali del proprio personale, quali quelli delle Forze Armate e di Polizia, di voler contattare con la massima urgenza e comunque non oltre il 15 gennaio il Servizio "Contrattazioni" - Divisione VI dell'I.G.O.P. - della Ragioneria Generale dello Stato.

Ciò al fine di concordare le modalità attuative delle citate procedure integrate e quindi poter provvedere, col consueto concorso di codeste Amministrazioni, al versamento a cadenza presumibilmente mensile, dei contributi previdenziali dovuti all'I.N. P.D.A.P., secondo gli accordi preliminari raggiunti con tale "Ente - e fatti salvi gli acconti contributivi iniziali previsti dalla vigente normativa, limitatamente all'esercizio 1996 - in vista della emanazione della normativa delegata".

È appena il caso di ricordare, ancora, che la citata metodologia dei versamenti contributivi non modifica gli attuali assetti quantificatori in tema di ordinazione e/o assegnazione di fondi agli uffici dipendenti inerentemente al trattamento economico del personale.

Tali fondi continueranno ad essere resi disponibili al netto dei contributi previdenziali, a meno delle vigenti eccezioni che saranno regolate, successivamente, in sintonia con l'emananda normativa delegata.

Appare opportuno precisare che i contributi del servizio sanitario nazionale seguiteranno per ora ad essere versati, come previsto dalla apposita normativa, in termini analitici.

Dovranno essere, invece, attivate, laddove non sussistono, procedure stipendiali idonee alla determinazione dei contributi analitici a carico sia dei singoli dipendenti che dello Stato al fine di provvedere alla determinazione complessiva degli oneri contributivi da versare periodicamente all'I.N. P.D.A.P. e consentire la compilazione annuale, da parte dell'I.N. P.D.A.P. medesimo del cennato estratto conto da rilasciare al singolo dipendente.

Si comunica che è in corso di emanazione un'apposita circolare in materia di base imponibile e di aliquote contributive, in applicazione delle statuizioni fissate dalla legge n. 335 del 1995.

Quanto sopra considerato, si prega di segnalare, con urgenza le eventuali particolari situazioni di pubblici dipendenti che, ancorché regolate da specifiche disposizioni, sono da assoggettare alle nuove modalità contributive previste dalla recente riforma pensionistica, ciò all'evidente fine di dare compiuta attuazione alla normativa di cui alla citata legge n. 335 del 1995.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti, in ragione di materia:

Dr. Silvio Di Fede 

Tel. 47613500 R.G.S - I.G.F 

Dr. Paolo Valletta 

Tel. 4746242 G.S - I.G.B 

Dr. Danilo Fortuna 

Tel. 22930542 G.S - I.G.S.S.M 

Dr. Cosimo Travaglione 

Tel. 476113646 G.S - I.G.O.P 

Dr.ssa Carmela Mignacca 

Tel. 47614204 G.S - I.G.O.P 

Dr. Luigi Marchione 

Tel. 5742450 I.N. PD.A.P 

Dr. Bernardo La Cara 

Tel. 46832514 M.R0 LAVORO E P.S 

Il Ragioniere generale dello Stato

 

 

Allegato 2

 

 

 

Circolare n. 3 

Roma 15 gennaio 1996 

 

 

Ministero del tesoro 

Alla Presidenza del Consiglio 

Ragioneria generale dello Stato 

dei Ministri 

IG.F. - I.G.O.P 

00100 Roma 

Divisione 8a - 13a 

 

 

Prot. N. 100586 Allegati 

Risposta a nota del 

 

 

Oggetto: Legge 8 agosto 1995 n. 335, recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare". Criteri per la determinazione della base imponibile e individuazione delle aliquote da applicare, nonché modalità di versamento dei contributi all'I.N. P.D.A.P. e documenti di supporto. 

 

 

 

 

 

Alle Amministrazioni centrali 

 

dello Stato e alle 

 

amministrazioni autonome 

 

dello Stato 

 

00100 Roma 

 

Alle Ragionerie centrali ed 

 

agli uffici centrali di 

 

ragioneria presso le 

 

amministrazioni autonome 

 

dello Stato 

 

00100 Roma 

 

Alle Ragionerie regionali 

 

dello Stato 

 

Loro sedi 

 

Alle Ragionerie provinciali 

 

dello Stato 

 

Loro sedi 

 

e, per conoscenza: 

 

Al Consiglio di Stato 

 

Segretariato generale 

 

00100 Roma 

 

Alla Direzione generale dei 

 

servizi periferici del 

 

tesoro 

 

Sede 

 

Alla Direzione generale del 

 

tesoro 

 

00100 Roma 

 

All'Ispettorato generale 

 

degli affari generali, del 

 

personale e degli studi 

 

Sede 

 

Alla Direzione generale 

 

affari generali del 

 

personale 

 

Sede 

 

All'Istituto nazionale per la 

 

previdenza dei dipendenti 

 

dell'amministrazione 

 

pubblica (I.N. P.D.A.P.) 

 

00100 Roma 

 

All'Azienda nazionale 

 

assistenza al volo 

 

00100 Roma 

 

Alla Cassa depositi e 

 

prestiti 

 

00100 Roma 

 

All'Ente nazionale per le 

 

strade statali 

 

00100 Roma 

 

Alle Università degli studi 

 

Loro sedi 

Per una coordinata e puntuale attuazione delle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1995, n. 335, relative alla determinazione della base contributiva e pensionabile, si impartiscono le seguenti istruzioni.

1) Premessa

L'articolo 2, comma 9, della legge n. 335 del 1995 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1996, che per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i dipendenti in servizio all'estero è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro del tesoro per la definizione dei criteri di inclusione nella base contributiva e pensionabile delle particolari indennità ed assegni corrisposti per lo svolgimento di tale servizio.

L'anzidetta disposizione trova applicazione nei confronti dei dipendenti obbligati fino al 31 dicembre 1995 al pagamento della ritenuta in conto entrate tesoro e destinatari, ai fini del trattamento di pensione, delle norme contenute nel T.U. approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

Lo stesso art. 2, al comma 10, prevede, poi, che la disposizione contenuta nel comma 9 opera per la parte eccedente la "quota di maggiorazione" introdotta dall'art. 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di cui si dirà successivamente.

2) Termini di decorrenza

L'estensione ai dipendenti pubblici della disposizione contenuta nell'art. 12 della citata legge n. 153 del 1969 modifica il criterio finora in vigore per l'assoggettamento a contribuzione, ai fini della pensione, della retribuzione percepita. Detto articolo considera, infatti, retribuzione imponibile "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro ed in natura" in dipendenza del rapporto di lavoro, fatti salvi i compensi esplicitamente esclusi.

In via preliminare si precisa che, avendo la disposizione effetto dal 1° gennaio 1996, non vanno considerati nella base imponibile gli emolumenti di competenza degli anni 1995 e precedenti, ancorché corrisposti agli interessati successivamente. Su detti emolumenti va, pertanto, applicata la ritenuta in conto entrate tesoro in base alla previgente normativa.

Ciò premesso, si fa presente che dal 1° gennaio 1996, ai fini della determinazione della base imponibile, occorre, in via generale, fare riferimento al criterio della competenza, e, quindi, all'anno di maturazione delle retribuzioni.

Si chiarisce, peraltro, che, conformemente a quanto dispone l'art. 26, penultimo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, eventuali gratificazioni annuali o periodiche nonché conguagli di retribuzione spettanti in applicazione di norme di legge o di contratto con effetto retroattivo, indipendentemente dal periodo cui si riferiscono, vanno cumulati, ai fini del calcolo dei contributi, con le retribuzioni del mese di corresponsione. È appena da far presente che tale ultima disposizione trova applicazione per gli emolumenti riferiti a periodi successivi alla data del 1° gennaio 1996.

3) Retribuzione imponibile

Costituiscono retribuzione imponibile gli elementi del trattamento sia fondamentale che accessorio (stipendio, retribuzione individuale di anzianità, classi ed aumenti periodici di stipendio, indennità integrativa speciale, indennità comunque denominate corrisposte in via continuativa o meno, compensi per lavoro straordinario ecc.). Sono previste esclusioni in misura parziale o totale nei termini indicati dall'art. 12 della richiamata legge n. 153 del 1969.

Per i dipendenti in servizio all'estero, come già ricordato in premessa, si rinvia all'apposito decreto ministeriale recante i criteri di inclusione nella base contributiva delle indennità e degli assegni percepiti.

Per il personale comandato e fuori ruolo ai sensi degli artt. 56, 57 e 58 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, si precisa che, ove le competenze accessorie vengano corrisposte dall'Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio, sono dovute dalla stessa anche le ritenute previdenziali.

Da detta procedura è escluso il personale che, senza alcun provvedimento formale, si trovi in posizione di mero "distacco" od altra analoga. In tal caso le competenze accessorie restano integralmente a carico dell'Amministrazione di provenienza.

Dalla base imponibile sono esclusi i compensi percepiti per prestazioni non direttamente connesse con lo svolgimento del rapporto di lavoro dipendente.

In particolare, restano esclusi i compensi, anche nella forma di gettone di presenza, percepiti nella posizione di sindaci e revisore dei conti, di componente di consigli di amministrazione, nonché le competenze per collaudi, arbitraggi, partecipazioni e commissioni, docenze, ecc.

Va, inoltre, evidenziato che in applicazione dell'art. 2, comma 18 della legge n. 335 del 1995, per i dipendenti privi di qualsivoglia anzianità contributiva, assunti dal 1° gennaio 1996, la retribuzione ai fini contributivi e previdenziali non può superare l'importo di lire 132.000.000.

4) Quota di maggiorazione

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 10, della legge n. 335 del 1995, si osserva che l'art. 15, comma 1, della legge n. 724 del 1994, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1995, l'assoggettamento a contribuzione della quota di maggiorazione della base pensionabile indicata negli artt. 15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177. Tale quota, pari al 18% dello stipendio e degli altri assegni pensionabili tassativamente indicati nei già richiamati artt. 15 e 16, va assoggettata a contribuzione.

L'assoggettamento a contribuzione degli emolumenti che dal 1° gennaio 1996 fanno parte della base imponibile va, pertanto, limitato alla quota eccedente la predetta maggiorazione.

Considerato che i vari sistemi di pagamento della retribuzione fondamentale e delle competenze accessorie, differenziati tra categorie di personale, non consentono l'immediato confronto tra l'importo dei predetti emolumenti e quello della quota di maggiorazione, al fine di agevolare gli adempimenti amministrativi, operativamente sono da assoggettare integralmente a contribuzione tutte le competenze accessorie percepite in corso d'anno. La contribuzione dovuta sulla quota di maggiorazione formerà, viceversa, oggetto di conguaglio al termine dell'anno di riferimento.

5) Misura della contribuzione

Per quanto attiene alle percentuali di contribuzione, pari complessivamente al 32%, da calcolare sulla retribuzione imponibile sopra individuata, si osserva che ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 335 del 1995 le Amministrazioni, sono tenute al pagamento di una aliquota, a proprio carico, pari a 23,80%, mentre a carico dei dipendenti grava la ritenuta dell'8,20% alla quale va aggiunto il contributo dello 0,35% di cui all'art. 3, comma 24, della stessa legge n. 335, nonché l'incremento dell'1% limitatamente ai casi indicati dall'art. 3 ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Inoltre occorre tenere conto dell'ulteriore incremento contributivo previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge n. 724 del 1994.

Tale incremento è definito con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, in corso di pubblicazione, nella misura dello 0,6% a carico del lavoratore per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 1995 e in attuazione del D.L. 30 dicembre 1995, n. 574, con effetto dal 1° gennaio 1996, in misura pari allo 0,2% a carico del lavoratore e allo 0,4% a carico del datore di lavoro.

Per le categorie di personale non statale i cui trattamenti di pensione sono regolati dalle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1092 del 1973, restano ferme le aliquote di contribuzione in vigore al 31 dicembre 1995. Ciò in attesa dell'emanazione delle norme delegate previste dai commi 22 e 23 del medesimo art. 2 innanzi citato.

6) Modalità di versamento

I versamenti contributivi vanno effettuati, entro il mese successivo a quello di corresponsione degli emolumenti, all'I.N. P.D.A.P. - gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato - sui conti correnti infruttiferi sottospecificati aperti presso la Tesoreria centrale;

- n. 21140 "I.N. P.D.A.P. - Pensioni - Contributo Stato" per la parte a carico delle Amministrazioni;

- n. 21141 "I.N. P.D.A.P. - Pensioni - Contributo Dipendenti" per la parte a carico dei dipendenti.

Con successiva circolare saranno precisate le modalità di versamento dei predetti contributi, nonché i relativi documenti di supporto.

Il Ragioniere generale dello Stato

 

 

Allegato 3

 

 

 

 

Circolare N. 22 

Roma 8 marzo 1996 

 

 

Ministero del tesoro 

Alla Presidenza de Consiglio 

Ragioneria generale dello Stato 

dei Ministri 

Ispettorato generale 

Segretariato generale 

per gli ordinamenti del personale 

00100 Roma 

I.G.O.P. - I.G.F. - IG.SS.M 

 

Divisione VI - VIII e VII 

Risposta a nota del 

 

Prot. N. 111839 Allegati vari 

 

 

Oggetto: Applicazione della legge 8 agosto 1995, n. 335. Procedure per l'accertamento e il versamento dei contributi previdenziali. 

 

 

 

Alle Amministrazioni centrali 

 

dello Stato ed 

 

amministrazioni autonome 

 

dello Stato 

 

00100 Roma 

 

Alle Ragionerie centrali ed 

 

uffici centrali di 

 

ragioneria presso le 

 

amministrazioni autonome 

 

dello Stato 

 

00100 Roma 

 

Alle Ragionerie regionali 

 

dello Stato 

 

Loro sedi 

 

Alle Ragionerie provinciali 

 

dello Stato 

 

Loro sedi 

 

Al Consiglio di Stato 

 

Segretariato generale 

 

00100 Roma 

 

Alla Corte dei conti 

 

Segretariato generale 

 

00100 Roma 

 

Alla Direzione generale dei 

 

servizi periferici del 

 

tesoro 

 

Sede 

 

Alla Direzione generale del 

 

tesoro 

 

00100 Roma 

 

Alla Direzione generale 

 

affari generali del 

 

personale del tesoro 

 

Alla Ragioneria generale 

 

dello Stato - Ispettorato 

 

generale degli affari 

 

generali, del personale e 

 

degli studi 

 

Sede 

 

Alle Università degli studi, 

 

(per il tramite del 

 

Ministero dell'università e 

 

della ricerca scientifica e 

 

tecnologica) 

 

Loro sedi 

 

e, per conoscenza: 

 

All'Azienda nazionale 

 

assistenza volo 

 

00100 Roma 

 

Alla Cassa depositi e 

 

prestiti 

 

00100 Roma 

 

All'Ente nazionale per le 

 

strade statali 

 

00100 Roma 

Per l'attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente la "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" sono state già diramate:

- la circolare n. 74 del 27 dicembre 1995, con cui sono stati forniti indirizzi generali in ordine al versamento dei contributi previdenziali che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, gravano sugli emolumenti spettanti al personale dello Stato;

- la circolare n. 3 del 15.1.96, con la quale sono stati fissati i criteri per la determinazione della base imponibile e per l'individuazione delle aliquote da applicare, e sono stati indicati i conti infruttiferi dell'I.N. P.D.A.P. nei quali effettuare i versamenti dei contributi.

Con la presente circolare si forniscono istruzioni, d'intesa con il predetto I.N. P.D.A.P., in ordine alle procedure per l'accertamento, per la quantificazione nonché per il versamento dei contributi previdenziali, garantendo l'accentramento del versamento stesso.

Le istruzioni che seguono hanno carattere transitorio in attesa della definizione delle procedure a regime, tengono conto delle diverse modalità di pagamento delle competenze fisse ed accessorie e si fondano sulla integrazione dei diversi sistemi informativi che gestiscono i pagamenti dei trattamenti economici del personale, con quello della Ragioneria generale dello stato (SIRGS) in via di attuazione ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 29 del 1993.

Tale integrazione, che riguarda i sistemi utilizzati da Amministrazioni che gestiscono i pagamenti con mandato diretto, con ruoli di spesa fissa, e/o con ordine di accreditamento in contabilità ordinaria o speciale a favore di funzioni delegati, porterà alla costituzione di una Banca-dati del personale (B.D.P.), che riguarderà a regime circa 2.000.000 di dipendenti.

Ciò premesso, si forniscono i seguenti indirizzi sulle procedure da attuare.

1 - Obbligo del versamento

La determinazione ed il versamento dei contributi fanno carico agli Uffici che hanno la gestione dei capitoli di bilancio per il pagamento delle competenze fisse e accessorie (Amministrazioni centrali) e alle Direzioni provinciali del Tesoro, alle Università nonché agli altri organismi cui la presente è diretta per conoscenza.

Le Amministrazioni centrali che dispongono assegnazioni di fondi ai sensi della legge n. 908 del 1960 ovvero che emettono ordini di accreditamento in contabilità ordinaria o speciale a favore di funzioni delegati, avranno cura di provvedere a tali assegnazioni al netto dei contributi previdenziali, sia per la quota a proprio carico che per quella a carico del dipendente e di provvedere direttamente al loro versamento all'I.N. P.D.A.P..

Qualora le assegnazioni, ai sensi della legge n. 908 del 1960, e l'emissione di ordini di accreditamento siano state effettuate al lordo, si dovranno operare le opportune riduzioni.

2- Cadenze e modalità dei versamenti contributivi:

I versamenti contributivi vanno effettuati mensilmente, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono i correlati pagamenti disposti. Per ognuno dei seguenti contributi vanno emessi distinti ordinativi di pagamento:

- contributo a carico del dipendente per trattamento pensionistico;

- contributo a carico dell'Amministrazione per trattamento pensionistico;

- contributo per "Fondo di Previdenza";

- contributo per "Fondo Credito".

3 - Procedure per il versamento dei contributi. Flussi informativi

Per il versamento dei contributi determinati sulle competenze a carattere fisso e continuativo, nonché sulle competenze accessorie, dovranno essere adottate procedure diversificate. In particolare:

3.1. - Versamenti dei contributi sulle competenze a carattere fisso e continuativo

L'importo dei versamenti mensili viene determinato dalle Amministrazioni centrali competenti, dalle Direzioni provinciali del Tesoro e dalle università sulla base dei pagamenti delle competenze disposti.

A tal fine occorre distinguere tra:

1. Amministrazioni servite dai sistemi informativi "integrati" con il Sistema informativo della ragioneria generale dello stato (S.I.R.G.S.) [1]

2. Altre Amministrazioni

3.1.1. - Amministrazioni servite dai sistemi informativi "integrati" con il SIRGS

I predetti sistemi informativi dovranno trasmettere al S.I.R.G.S., entro l'ultimo giorno del mese di pagamento, un supporto magnetico prodotto secondo le specifiche tecniche concordate con la Ragioneria Generale dello Stato (I.G.O.P.). Per eventuali chiarimenti, così come precisato nella circolare n. 74 del 27 dicembre 1995, potrà farsi riferimento all'Ufficio contrattazione del predetto Ispettorato.

Le singole Amministrazioni e le competenti Ragionerie Centrali, rispettivamente ai fini del versamento e del controllo, utilizzeranno le informazioni contenute nel tabulato mensile "flussi mensili di spesa per il personale dello Stato".

È appena da precisare che le Amministrazioni Centrali non devono effettuare i versamenti per i pagamenti disposti, con ruoli di spesa fissa, dalle Direzioni provinciali del Tesoro che vi provvederanno direttamente.

In ogni caso, le informazioni relative ai versamenti effettuati saranno fornite dalle Amministrazioni stesse, secondo l'allegato modello P1, alle predette Ragionerie centrali che, dopo averlo integrato con le informazioni di propria competenza, lo trasmettono all'I.N. P.D.A.P. (Direzione Centrale Prestazioni - Ufficio IV).

3.1.2. Amministrazioni che non dispongono di un sistema informativo, ovvero che dispongono di un sistema informativo non ancora integrato con il S.I.R.G.S. [2]

Le Amministrazioni devono trasmettere il predetto modello P1, in allegato al mandato di versamento, alle Ragionerie Centrali competenti, che provvedono a completarlo con le informazioni di propria competenza, e a trasmetterlo all'I.N. P.D.A.P. (Direzione Centrale Prestazioni - Ufficio IV).

Analoga procedura sarà seguita dalle Università e dalle competenti Ragionerie regionali, anche per ciò che concerne i compensi accessori.

Le Amministrazioni, una volta effettuato il conguaglio contributivo di fine anno, provvedono a comunicare al S.I.R.G.S. le informazioni analitiche dei versamenti disposti, secondo istruzioni che saranno emanate successivamente.

3.2. - Versamenti dei contributi sulle competenze accessorie.

Le Amministrazioni centrali provvedono a versare acconti mensili sulla base dei presumibili pagamenti disposti dagli Uffici centrali e periferici.

Gli Uffici periferici invieranno, a fine anno, alle Amministrazioni centrali competenti o alle Direzioni provinciali del Tesoro, per il personale amministrato con il ruolo di spesa fissa, informazioni analitiche dei pagamenti disposti, secondo istruzioni che saranno successivamente emanate.

Si fa, inoltre, riserva di fornire ulteriori informazioni per il conguaglio di fine anno.

4 - Incremento della ritenuta Tesoro

Nella G.U. n. 15 del 19 gennaio 1996 è stato pubblicato il D.M. 15 gennaio 1996, del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, relativo all'incremento delle aliquote di finanziamento delle gestioni pensionistiche, in attuazione dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Si precisa che per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 31 dicembre 1995, l'aliquota contributiva di incremento della ritenuta Tesoro, nella misura dello 0,60% a totale carico del dipendente, va applicata sulle voci contributive, comprendendovi anche le quote di maggiorazione del 18%, di cui all'art. 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed il relativo versamento va effettuato al Capo X - Cap. 3467.

5 - Contributi Fondo di Previdenza e Fondo Credito

Con le modalità descritte ai punti 2) e 3) occorre procedere al versamento dei contributi relativi al fondo di previdenza e al fondo credito, tenendo conto delle differenti basi imponibili come disciplinate dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e successive modifiche ed integrazioni.

Tali versamenti devono essere effettuati sui conti correnti infruttiferi sottospecificati, aperti presso la Tesoreria centrale:

n. 20005 - I.N. P.D.A.P. Gestione autonoma A - Opera di Previdenza.

n. 21033 - I.N. P.A.D.A.P. Gestione autonoma A - Fondo credito

Infine si ricorda che, in attesa della definizione, in sede di contrattazione collettiva nazionale, del trattamento di fine rapporto, sono mantenute le basi imponibili e le aliquote contributive vigenti.

Le Amministrazioni e gli enti, cui la presente è diretta per conoscenza ed eventuali altri organismi rientranti nel campo di applicazione della legge n. 335 del 1995, si confermeranno alle istruzioni impartite con la presente circolare, compatibilmente con la disciplina dei propri ordinamenti.

Il Ministro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. P1 

Fondi di previdenza e di quiescenza 

A: ragioneria 

 

dei dipendenti dello stato 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni relative al versamento mensile dei contributi previdenziali sulle 

competenze a carattere fisso e continuativo 

Ufficio liquidatore 

Codice fiscale 

Denominazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo di 

Stato di previsione 

Dati del capitolo 

Riferimento 

E appendice 

 

M 

A 

St. Prev 

App 

Numero 

Denominazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estremi del versamento 

 

Tipo contributo 

da compilare a cura della 

 

 

ragioneria centrale 

 

A 

 

Trattamento pensionistico 

Numero titolo 

Data titolo 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

Opera previdenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

Fondo credito 

 

 

 

 

 

Versamenti Per Contributi Previdenziali 

numero dipend. 

Retribuzione lorda 

Imponibile 

Contributi datore 

Contributi  

 

 

 

lavoro 

lavoratori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, li 

 

 

 

Timbro dell'ufficio 

 

Il Dirigente responsabile 

 

 

 

 

Visto di ragioneria 

 

Il Dirigente responsabile 

 

 

[1] Sono integrati con il S.I.R.G.S., oltre la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro, i sistemi informativi della Guardia di Finanza e della Pubblica Istruzione.

[2] È in corso di attuazione l'integrazione con i sistemi informativi della Corte dei Conti, del CINECA, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria ed è in via di impostazione anche con le FF.AA.