| Settore: | Normativa nazionale |
| Data: | 04/04/1996 |
| Numero: | 138 |
§ 98.1.35635 - Circolare 4 aprile 1996, n. 138 .
Legge 8 agosto 1995 n. 335 (S.O. n. 106 alla G.U. n. 198 del 25 agosto 1995). Art. 2 - commi 2 e 9 e art. 3 comma 24. Nuova misura e nuovi criteri applicativi della ritenuta in conto entrate del Tesoro nonché modalità di versamento dei contributi all'I.N. P.D.A.P. e documenti di supporto.
Emanata dal Ministero della pubblica istruzione.
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Ai Provveditori agli studi |
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Loro sedi |
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Al Sovrintendente scolastico |
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per la provincia di Trento |
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Al Sovrintendente scolastico |
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per la Provincia di Bolzano |
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All'Intendente scolastico per |
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le scuole in lingua tedesca |
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Bolzano |
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All'Intendente scolastico per |
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la scuola delle località ladine |
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Bolzano |
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e, per conoscenza, |
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Alle Direzioni generali, Ispettorati |
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e Servizio per la scuola materna |
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Loro sedi |
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Alla Direzione generale del personale e |
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degli affari generali e amm.vi - Div.XII - |
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Monteporzio Catone (RM) |
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Al Ministero del tesoro - Ragioneria |
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generale dello Stato - I.G.O.P. |
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Roma |
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Al Ministero del tesoro - Ragioneria |
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generale dello Stato - I.G.F. |
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Roma |
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Al Ministero del tesoro - Direzione |
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generale dei servizi periferici |
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Roma |
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Alla Ragioneria centrale |
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Sede |
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All'Istituto nazionale di previdenza dei |
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dipendenti delle amministrazioni |
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pubbliche |
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Roma |
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Alle Direzioni provinciali del tesoro |
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Loro sedi |
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Al Sovrintendente scolastico per |
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la Valle d'Aosta |
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Aosta |
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All'Assessore alla p.i. della Regione |
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siciliana |
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Palermo |
Com'è noto sul S.O. n. 106 alla G.U. n. 198 del 25 agosto 1995 è stato pubblicato il testo della
A decorrere dal 1° gennaio 1996, presso l'I.N. P.D.A.P., per effetto dell'anzidetta legge, viene istituita la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato. In conseguenza di ciò, tanto la misura della ex ritenuta in conto entrate del Tesoro, ora ritenuta pensioni I.N. P.D.A.P., quanto la sua base imponibile subiscono notevoli innovazioni, in relazione anche alla cessazione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, della ritenuta ex GESCAL, prorogata a norma dell'art. 1, comma 10 della
L'art. 2 della precitata
- al comma 2, che: le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente, al netto degli incrementi retributivi di cui all'art. 3, comma 24;
- al comma 9, che: con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del
- al comma 10, che nei casi di applicazione di commi 1 e 2 dell'art. 15 della
Il citato art. 12 della
Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:
1) di diaria o indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50% del loro ammontare;
2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;
3) di indennità di anzianità;
4) di indennità di cassa;
5) di indennità di panatica per i marittimi a terra in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60% del suo ammontare;
6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.
Vanno altresì esclusi dalla retribuzione imponibile:
a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
b) le borse di studio erogate dai datori di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni, qualora frequentino l'università e siano in regola con gli esami dell'anno accademico;
c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;
d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;
e) la differenza tra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro, ovvero di società controllanti o controllate;
f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50% del prezzo praticato al grossista.
L'art. 3, comma 24, della più volte citata
Di conseguenza, a far tempo dalla predetta data del 1° gennaio 1996, per il personale della scuola soggetto alla ritenuta pensioni I.N. P.D.A.P. (ex ritenuta Tesoro), la stessa va effettuata, oltre che sugli emolumenti fissi e continuativi (stipendio, indennità integrativa speciale ed eventuale assegno ad personam) anche sulla parte di emolumenti accessori, eccedente la quota di maggiorazione che, com'è noto, a norma dell'art. 15, comma 1, della
Il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - IGOP e IGF, con le unite circolari n. 74 (prot. n. 222089) del 27 dicembre 1995, n. 3 (prot. n. 100586) del 15 gennaio 1996 e n. 22 (prot. n. 111839) dell'8 marzo 1996 ha diramato le istruzioni applicative della normativa di cui sopra.
Le disposizioni di cui alle succitate circolari escludono dalla base imponibile i "compensi percepiti per prestazioni non direttamente connesse con lo svolgimento del rapporto di lavoro dipendente" per la partecipazione, tra l'altro, "a commissioni, docenze, ecc.". A tale proposito si chiarisce che detta esclusione non opera per i compensi spettanti al personale della scuola nominato membro di commissioni di esami nelle scuole di ogni ordine e grado, in quanto la partecipazione di esami nelle scuole di ogni ordine e grado, in quanto la partecipazione a tali commissioni costituisce, per tale personale, un preciso obbligo di servizio, direttamente discendente dal rapporto di lavoro.
Le citate disposizioni prescrivono inoltre che dal 1° gennaio 1996:
1) sono da assoggettare integralmente a contribuzione tutte le competenze accessorie percepite in corso dell'anno;
2) la contribuzione dovuta sulla quota di maggiorazione formerà oggetto di conguaglio al termine dell'anno di riferimento.
In concreto:
A) per il periodo 1° ottobre 1995-31 dicembre 1995, con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con quello del Tesoro, in data 15 gennaio 1996 (G.U. - serie generale n. 15 del 19 gennaio 1996), è stato introdotto, un incremento dello 0,6% della ritenuta Tesoro, da porre interamente a carico del dipendente;
B) dal 1° gennaio 1996, a norma della sopracitata
C) dalla stessa data del 1° gennaio 1996 e sempre per effetto del decreto interministeriale di cui alla precedente lettera A), l'anzidetto incremento dello 0,6% dovuto a carico del dipendente per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 1995, viene ripartito nella misura dello 0,2% a carico del lavoratore e dello 0,4% a carico del datore di lavoro, portando così la ritenuta a carico del dipendente all'8,75%, il contributo a carico del datore di lavoro al 24,20 ed il contributo complessivo dovuto all'I.N. P.D.A.P. al 32,9%.
Tutto quanto sopra premesso si forniscono i seguenti chiarimenti per la pratica applicazione delle suindicate circolari del Ministero del Tesoro, con la precisazione che al materiale versamento dei contributi e delle ritenute di cui trattasi provvederà esclusivamente quest'Amministrazione Centrale.
Adempimenti e competenze
A) Trattamenti economici principali, fissi e continuativi del personale con contratto a tempo indeterminato.
Le direzioni provinciali del Tesoro applicheranno dal 1° gennaio 1996, a carico dei dipendenti la ritenuta pensioni I.N. P.D.A.P. dell'8,75% sul 100% degli emolumenti imponibili.
In via transitoria, per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 1995, applicheranno la ritenuta Tesoro dell'8,80% sul 118% degli emolumenti imponibili e sul 100% dell'indennità integrativa speciale, a norma dell'art. 15, comma 1 della
A fine anno le direzioni provinciali del Tesoro procederanno ai conguagli, sulla base delle debite comunicazioni trasmesse da altri uffici o scuole che liquideranno compensi accessori, calcolando il debito del dipendente derivante dall'applicazione dell'8,75% sull'aumento figurativo del 18% degli emolumenti imponibili, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, con contestuale scomputo, a compensazione, delle ritenute effettuate per l'8,75% sulla retribuzione accessoria che nell'anno non abbia ecceduto l'anzidetto aumento figurativo del 18%.
Si precisa, peraltro che il debito contributivo, ove assumesse consistenza notevole, potrà essere recuperato in più parte.
B) Trattamento accessorio al personale con contratto a tempo indeterminato.
Si precisa che la ritenuta sui compensi accessori va soltanto calcolata e detratta dai lordi tabellari spettanti agli interessati ma non deve essere versata, in quanto le provviste di fondi, sia per quanto di competenza degli uffici scolastici provinciali che delle scuole, saranno, infatti, assegnate al netto delle ritenute e dei contributi previdenziali (fondo pensioni I.N. P.D.A.P., opera di previdenza e fondo credito) rispettivamente a carico dei dipendenti e dello Stato.
Al loro versamento provvederà direttamente quest'Amministrazione Centrale. Le suddette provviste, peraltro continueranno a comprendere sia le ritenute per il Servizio Sanitario Nazionale a carico dei dipendenti sia il relativo contributo a carico dello Stato. Da ora in poi, pertanto, un criterio di calcolo dei fabbisogni per compensi accessori, sia per gli uffici scolastici provinciali sia per le scuole, può essere individuato nel seguente: date 100 lire di compenso lordo tabellare da corrispondere, la somma da segnalare come fabbisogno, ovvero la quantificazione di spesa a carico del bilancio di previsione della scuola sarà costituita da: lire 100 - (8,75% di 100) + (9,60% di 100) = lire 100,85. Nella somma di lire 100,85 sono quindi compresi:
a) il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale a carico dello Stato: 9,60% sul lire 100;
b) la ritenuta per il Servizio Sanitario Nazionale a carico del dipendente: 1% su lire 100;
c) la ritenuta erariale IRPEF secondo l'aliquota massima gravante sullo stipendio mensile applicata su lire 100.
Ai soggetti liquidatori incombe pertanto l'obbligo di procedere ai versamenti delle ritenute e dei contributi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), secondo la preesistente normativa.
C) Trattamenti economici principali per il personale con contratto a tempo determinato.
Rientrano tra tale personale i docenti di religione cattolica, i supplenti annuali, i supplenti temporanei fino al termine delle attività didattiche ed i supplenti brevi e saltuari. Prescindendo, per il momento dalle operazioni di passaggio alle direzioni provinciali del Tesoro della competenza all'ordinazione del pagamento dal prossimo 1° settembre, anche per tale personale i versamenti all'I.N. P.D.A.P. delle ritenute e dei contributi previdenziali (fondo pensioni I.N. P.D.A.P., opera di previdenza e fondo credito, quando dovuti) saranno effettuati da quest'Amministrazione Centrale, restando confermato che in sede di liquidazione dette ritenute a carico dei dipendenti vanno solo calcolate ma non versate.
Va precisato che, per i supplenti brevi e saltuari, la contribuzione verrà calcolata sul 118% dei trattamenti economici principali via via liquidati e comunicati a fine anno a questo Ministero per i successivi eventuali adempimenti di conguaglio. a tale proposito, fermo restando che la nuova disciplina contributiva trova applicazione dal 1° gennaio 1996, si fa riserva di successive, ulteriori istruzioni in ordine alla modulistica ed alla procedura di acquisizione dei dati relativi alle posizioni previdenziali dei supplenti brevi e saltuari.
Sul capitolo 1035 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1996 saranno pertanto accantonate le somme all'uopo calcolate mentre le provviste a favore dei provveditori agli studi sia per i pagamenti diretti su contabilità generale e speciale, che per i finanziamenti ad istituti tecnici, professionali e d'arte, verranno disposte per consentire i soli versamenti delle ritenute e dei contributi dovuti al Servizio Nazionale e, quando dovuti, dei contributi INPS.
D) Trattamenti economici accessori per il personale con contratto a tempo determinato.
Per la generalità di tale categoria di personale valgono le indicazioni già fornite al precedente punto B), fatta eccezione per i supplenti brevi e saltuari. Nell'eventualità che detto ultimo personale venga a percepire compensi accessori, nei suoi confronti non trova applicazione la ritenuta pensionistica I.N. P.D.A.P. dell'8,75%.
La presente circolare è stata redatta tenendo anche conto delle particolari specifiche indicazioni fornite per il personale del comparto scuola dal Ministero del Tesoro - R.G.B. - I.G.O.P. - con lettera n. 111812/123430 del 1° aprile 1996.
I Provveditori agli Studi, i Sovrintendenti scolastici per le province di Trento e Bolzano e gli Intendenti scolastici di quest'ultima provincia sono pregati di riprodurre la presente circolare e di trasmetterla, per gli adempimenti di competenza, ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative statali dei rispettivi territori, compresi i direttori dei conservatori di musica, delle accademie ed i coordinatori degli ISIA.
Il Ministro
Allegato 1
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Circolare n. 74 |
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Roma 27 dicembre 1995 |
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Ministero del tesoro |
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Ragioneria generale dello Stato |
Alla Presidenza del Consiglio |
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Ispettorato generale di finanza e |
dei Ministri |
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Ispettorato generale per gli |
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ordinamenti del personale |
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Divisione 8ª e 13ª |
Risposta a nota del |
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Prot. N. 222089 Allegati |
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Oggetto: Versamento contributi previdenziali gravanti sugli emolumenti al personale dello Stato a decorrere dall'1° gennaio 1996. |
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Alle Amministrazioni centrali |
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dello Stato e alle |
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amministrazioni autonome |
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dello Stato |
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Alle Ragionerie Centrali ed |
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agli uffici centrali di |
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ragioneria presso le |
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amministrazioni autonome |
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dello Stato |
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Alle Ragionerie regionali |
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dello Stato |
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Alle Ragionerie provinciali |
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dello Stato |
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Loro sedi |
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e, per conoscenza: |
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al Consiglio di Stato - |
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Segretario generale |
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Alla Corte dei conti - |
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Segretario generale |
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00100 Roma |
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Alla Direzione generale dei |
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servizi periferici del |
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tesoro |
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Sede |
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All'Istituto nazionale per la |
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previdenza dei dipendenti |
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della amministrazione |
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pubblica (I.N. P.D.A.P.) |
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00100 Roma |
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La
Ciò premesso, nelle more dell'attuazione della citata legge restano in vigore, per la determinazione dei contributi in parola e per il relativo versamento, le procedure previste dall'art. 63 della legge di contabilità generale dello Stato e dagli articoli 494 e 495 del relativo regolamento.
È appena il caso di far presente, inoltre, che il sistema attuale di determinazione dei contributi, ai fini del versamento, curato direttamente dalle Ragionerie centrali e dagli Uffici centrali di ragioneria operanti presso le singole Amministrazioni centrali dello Stato è basato sulla possibilità offerta dal citato art. 63 che consente di ottemperare alle prescrizioni normative di cui al
Detta normativa prevede il versamento di acconti all'inizio dell'esercizio in relazione alle singole dotazioni dei capitoli di bilancio e saldi da determinarsi, una volta noti gli emolumenti effettivamente corrisposti al personale a carico dell'esercizio, con appositi algoritmi denominati "aliquote medie".
Tali procedure di calcolo degli oneri contributivi a carico dello Stato e del dipendente, come ha già avuto modo di esprimere lo scrivente nella propria nota n. 127277 dell'11 aprile 1990, indirizzate alle Amministrazioni centrali, che attendono direttamente alla determinazione ed alla liquidazione delle competenze economiche al proprio personale dipendente, confliggevano sempre più con la crescente informatizzazione di tali adempimenti e con le possibilità di intercambio delle informazioni relative.
Infatti, con la ricordata nota si è sollecitato l'ottenimento di dati appositi basati sulle analitiche determinazioni degli oneri contributivi ai fini di un esatto adempimento delle obbligazioni verso gli organismi titolari del diritto.
Peraltro, la stessa
Un siffatto modo di procedere consente la permanenza di una determinazione accentrata degli oneri contributivi, ai fini del versamento, utilizzando le informazioni elaborate dagli uffici liquidatori, con notevoli vantaggi sia in termini di semplificazioni dei carichi di lavoro ai vari livelli operativi, sia di governo della fenomenologia da parte degli uffici centrali e di riscontro, sia ancora di ottimizzazione delle risorse informatiche per la realizzazione delle varie attività dello scrivente: tenuta delle scritture, riscontri, produzione del conto previdenziale, ecc.
Considerato che in tale ottica è stata già acquisita la disponibilità all'attivazione delle procedure di integrazione dei dati inerenti agli emolumenti al personale con i sistemi informatici della Direzione generale dei Servizi Periferici del Tesoro, pervenendosi così alla disponibilità di informazioni analitiche sul trattamento economico di oltre il 70% del personale dipendente dello Stato, si richiede, per le finalità citate, che le restanti Amministrazioni, che provvedono direttamente alla gestione di procedure stipendiali del proprio personale, quali quelli delle Forze Armate e di Polizia, di voler contattare con la massima urgenza e comunque non oltre il 15 gennaio il Servizio "Contrattazioni" - Divisione VI dell'I.G.O.P. - della Ragioneria Generale dello Stato.
Ciò al fine di concordare le modalità attuative delle citate procedure integrate e quindi poter provvedere, col consueto concorso di codeste Amministrazioni, al versamento a cadenza presumibilmente mensile, dei contributi previdenziali dovuti all'I.N. P.D.A.P., secondo gli accordi preliminari raggiunti con tale "Ente - e fatti salvi gli acconti contributivi iniziali previsti dalla vigente normativa, limitatamente all'esercizio 1996 - in vista della emanazione della normativa delegata".
È appena il caso di ricordare, ancora, che la citata metodologia dei versamenti contributivi non modifica gli attuali assetti quantificatori in tema di ordinazione e/o assegnazione di fondi agli uffici dipendenti inerentemente al trattamento economico del personale.
Tali fondi continueranno ad essere resi disponibili al netto dei contributi previdenziali, a meno delle vigenti eccezioni che saranno regolate, successivamente, in sintonia con l'emananda normativa delegata.
Appare opportuno precisare che i contributi del servizio sanitario nazionale seguiteranno per ora ad essere versati, come previsto dalla apposita normativa, in termini analitici.
Dovranno essere, invece, attivate, laddove non sussistono, procedure stipendiali idonee alla determinazione dei contributi analitici a carico sia dei singoli dipendenti che dello Stato al fine di provvedere alla determinazione complessiva degli oneri contributivi da versare periodicamente all'I.N. P.D.A.P. e consentire la compilazione annuale, da parte dell'I.N. P.D.A.P. medesimo del cennato estratto conto da rilasciare al singolo dipendente.
Si comunica che è in corso di emanazione un'apposita circolare in materia di base imponibile e di aliquote contributive, in applicazione delle statuizioni fissate dalla
Quanto sopra considerato, si prega di segnalare, con urgenza le eventuali particolari situazioni di pubblici dipendenti che, ancorché regolate da specifiche disposizioni, sono da assoggettare alle nuove modalità contributive previste dalla recente riforma pensionistica, ciò all'evidente fine di dare compiuta attuazione alla normativa di cui alla citata
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti, in ragione di materia:
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Dr. Silvio Di Fede |
Tel. 47613500 R.G.S - I.G.F |
|
Dr. Paolo Valletta |
Tel. 4746242 G.S - I.G.B |
|
Dr. Danilo Fortuna |
Tel. 22930542 G.S - I.G.S.S.M |
|
Dr. Cosimo Travaglione |
Tel. 476113646 G.S - I.G.O.P |
|
Dr.ssa Carmela Mignacca |
Tel. 47614204 G.S - I.G.O.P |
|
Dr. Luigi Marchione |
Tel. 5742450 I.N. PD.A.P |
|
Dr. Bernardo La Cara |
Tel. 46832514 M.R0 LAVORO E P.S |
Il Ragioniere generale dello Stato
Allegato 2
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Circolare n. 3 |
Roma 15 gennaio 1996 |
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Ministero del tesoro |
Alla Presidenza del Consiglio |
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Ragioneria generale dello Stato |
dei Ministri |
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IG.F. - I.G.O.P |
00100 Roma |
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Divisione 8a - 13a |
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Prot. N. 100586 Allegati |
Risposta a nota del |
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Oggetto: |
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Alle Amministrazioni centrali |
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dello Stato e alle |
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amministrazioni autonome |
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dello Stato |
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Alle Ragionerie centrali ed |
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agli uffici centrali di |
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ragioneria presso le |
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amministrazioni autonome |
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dello Stato |
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Alle Ragionerie regionali |
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dello Stato |
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Loro sedi |
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Alle Ragionerie provinciali |
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dello Stato |
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Loro sedi |
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e, per conoscenza: |
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Al Consiglio di Stato |
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Segretariato generale |
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Alla Direzione generale dei |
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servizi periferici del |
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Sede |
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Alla Direzione generale del |
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tesoro |
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All'Ispettorato generale |
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degli affari generali, del |
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personale e degli studi |
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Sede |
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Alla Direzione generale |
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affari generali del |
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personale |
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Sede |
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All'Istituto nazionale per la |
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previdenza dei dipendenti |
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dell'amministrazione |
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pubblica (I.N. P.D.A.P.) |
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All'Azienda nazionale |
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assistenza al volo |
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Alla Cassa depositi e |
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prestiti |
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All'Ente nazionale per le |
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strade statali |
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Alle Università degli studi |
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Loro sedi |
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Per una coordinata e puntuale attuazione delle disposizioni contenute nella
1) Premessa
L'articolo 2, comma 9, della
Per i dipendenti in servizio all'estero è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro del tesoro per la definizione dei criteri di inclusione nella base contributiva e pensionabile delle particolari indennità ed assegni corrisposti per lo svolgimento di tale servizio.
L'anzidetta disposizione trova applicazione nei confronti dei dipendenti obbligati fino al 31 dicembre 1995 al pagamento della ritenuta in conto entrate tesoro e destinatari, ai fini del trattamento di pensione, delle norme contenute nel T.U. approvato con
Lo stesso art. 2, al comma 10, prevede, poi, che la disposizione contenuta nel comma 9 opera per la parte eccedente la "quota di maggiorazione" introdotta dall'art. 15, comma 1, della
2) Termini di decorrenza
L'estensione ai dipendenti pubblici della disposizione contenuta nell'art. 12 della citata
In via preliminare si precisa che, avendo la disposizione effetto dal 1° gennaio 1996, non vanno considerati nella base imponibile gli emolumenti di competenza degli anni 1995 e precedenti, ancorché corrisposti agli interessati successivamente. Su detti emolumenti va, pertanto, applicata la ritenuta in conto entrate tesoro in base alla previgente normativa.
Ciò premesso, si fa presente che dal 1° gennaio 1996, ai fini della determinazione della base imponibile, occorre, in via generale, fare riferimento al criterio della competenza, e, quindi, all'anno di maturazione delle retribuzioni.
Si chiarisce, peraltro, che, conformemente a quanto dispone l'art. 26, penultimo comma, della
3) Retribuzione imponibile
Costituiscono retribuzione imponibile gli elementi del trattamento sia fondamentale che accessorio (stipendio, retribuzione individuale di anzianità, classi ed aumenti periodici di stipendio, indennità integrativa speciale, indennità comunque denominate corrisposte in via continuativa o meno, compensi per lavoro straordinario ecc.). Sono previste esclusioni in misura parziale o totale nei termini indicati dall'art. 12 della richiamata
Per i dipendenti in servizio all'estero, come già ricordato in premessa, si rinvia all'apposito decreto ministeriale recante i criteri di inclusione nella base contributiva delle indennità e degli assegni percepiti.
Per il personale comandato e fuori ruolo ai sensi degli artt. 56, 57 e 58 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, si precisa che, ove le competenze accessorie vengano corrisposte dall'Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio, sono dovute dalla stessa anche le ritenute previdenziali.
Da detta procedura è escluso il personale che, senza alcun provvedimento formale, si trovi in posizione di mero "distacco" od altra analoga. In tal caso le competenze accessorie restano integralmente a carico dell'Amministrazione di provenienza.
Dalla base imponibile sono esclusi i compensi percepiti per prestazioni non direttamente connesse con lo svolgimento del rapporto di lavoro dipendente.
In particolare, restano esclusi i compensi, anche nella forma di gettone di presenza, percepiti nella posizione di sindaci e revisore dei conti, di componente di consigli di amministrazione, nonché le competenze per collaudi, arbitraggi, partecipazioni e commissioni, docenze, ecc.
Va, inoltre, evidenziato che in applicazione dell'art. 2, comma 18 della
4) Quota di maggiorazione
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 10, della
L'assoggettamento a contribuzione degli emolumenti che dal 1° gennaio 1996 fanno parte della base imponibile va, pertanto, limitato alla quota eccedente la predetta maggiorazione.
Considerato che i vari sistemi di pagamento della retribuzione fondamentale e delle competenze accessorie, differenziati tra categorie di personale, non consentono l'immediato confronto tra l'importo dei predetti emolumenti e quello della quota di maggiorazione, al fine di agevolare gli adempimenti amministrativi, operativamente sono da assoggettare integralmente a contribuzione tutte le competenze accessorie percepite in corso d'anno. La contribuzione dovuta sulla quota di maggiorazione formerà, viceversa, oggetto di conguaglio al termine dell'anno di riferimento.
5) Misura della contribuzione
Per quanto attiene alle percentuali di contribuzione, pari complessivamente al 32%, da calcolare sulla retribuzione imponibile sopra individuata, si osserva che ai sensi dell'art. 2, comma 2, della
Inoltre occorre tenere conto dell'ulteriore incremento contributivo previsto dall'articolo 17, comma 5, della
Tale incremento è definito con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, in corso di pubblicazione, nella misura dello 0,6% a carico del lavoratore per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 1995 e in attuazione del
Per le categorie di personale non statale i cui trattamenti di pensione sono regolati dalle disposizioni contenute nel
6) Modalità di versamento
I versamenti contributivi vanno effettuati, entro il mese successivo a quello di corresponsione degli emolumenti, all'I.N. P.D.A.P. - gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato - sui conti correnti infruttiferi sottospecificati aperti presso la Tesoreria centrale;
- n. 21140 "I.N. P.D.A.P. - Pensioni - Contributo Stato" per la parte a carico delle Amministrazioni;
- n. 21141 "I.N. P.D.A.P. - Pensioni - Contributo Dipendenti" per la parte a carico dei dipendenti.
Con successiva circolare saranno precisate le modalità di versamento dei predetti contributi, nonché i relativi documenti di supporto.
Il Ragioniere generale dello Stato
Allegato 3
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Circolare N. 22 |
Roma 8 marzo 1996 |
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Ministero del tesoro |
Alla Presidenza de Consiglio |
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Ragioneria generale dello Stato |
dei Ministri |
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Ispettorato generale |
Segretariato generale |
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per gli ordinamenti del personale |
00100 Roma |
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I.G.O.P. - I.G.F. - IG.SS.M |
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Divisione VI - VIII e VII |
Risposta a nota del |
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Prot. N. 111839 Allegati vari |
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Oggetto: Applicazione della |
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Alle Amministrazioni centrali |
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dello Stato ed |
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amministrazioni autonome |
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dello Stato |
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00100 Roma |
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Alle Ragionerie centrali ed |
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uffici centrali di |
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ragioneria presso le |
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amministrazioni autonome |
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dello Stato |
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00100 Roma |
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Alle Ragionerie regionali |
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dello Stato |
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Loro sedi |
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Alle Ragionerie provinciali |
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dello Stato |
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Loro sedi |
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Al Consiglio di Stato |
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Segretariato generale |
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00100 Roma |
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Alla Corte dei conti |
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Segretariato generale |
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00100 Roma |
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Alla Direzione generale dei |
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servizi periferici del |
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tesoro |
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Sede |
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Alla Direzione generale del |
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tesoro |
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Alla Direzione generale |
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affari generali del |
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personale del tesoro |
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Alla Ragioneria generale |
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dello Stato - Ispettorato |
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generale degli affari |
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generali, del personale e |
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degli studi |
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Sede |
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Alle Università degli studi, |
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(per il tramite del |
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Ministero dell'università e |
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della ricerca scientifica e |
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tecnologica) |
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Loro sedi |
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e, per conoscenza: |
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All'Azienda nazionale |
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assistenza volo |
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Alla Cassa depositi e |
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prestiti |
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00100 Roma |
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All'Ente nazionale per le |
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strade statali |
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00100 Roma |
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Per l'attuazione della
- la
- la circolare n. 3 del 15.1.96, con la quale sono stati fissati i criteri per la determinazione della base imponibile e per l'individuazione delle aliquote da applicare, e sono stati indicati i conti infruttiferi dell'I.N. P.D.A.P. nei quali effettuare i versamenti dei contributi.
Con la presente circolare si forniscono istruzioni, d'intesa con il predetto I.N. P.D.A.P., in ordine alle procedure per l'accertamento, per la quantificazione nonché per il versamento dei contributi previdenziali, garantendo l'accentramento del versamento stesso.
Le istruzioni che seguono hanno carattere transitorio in attesa della definizione delle procedure a regime, tengono conto delle diverse modalità di pagamento delle competenze fisse ed accessorie e si fondano sulla integrazione dei diversi sistemi informativi che gestiscono i pagamenti dei trattamenti economici del personale, con quello della Ragioneria generale dello stato (SIRGS) in via di attuazione ai sensi dell'art. 63 del
Tale integrazione, che riguarda i sistemi utilizzati da Amministrazioni che gestiscono i pagamenti con mandato diretto, con ruoli di spesa fissa, e/o con ordine di accreditamento in contabilità ordinaria o speciale a favore di funzioni delegati, porterà alla costituzione di una Banca-dati del personale (B.D.P.), che riguarderà a regime circa 2.000.000 di dipendenti.
Ciò premesso, si forniscono i seguenti indirizzi sulle procedure da attuare.
1 - Obbligo del versamento
La determinazione ed il versamento dei contributi fanno carico agli Uffici che hanno la gestione dei capitoli di bilancio per il pagamento delle competenze fisse e accessorie (Amministrazioni centrali) e alle Direzioni provinciali del Tesoro, alle Università nonché agli altri organismi cui la presente è diretta per conoscenza.
Le Amministrazioni centrali che dispongono assegnazioni di fondi ai sensi della
Qualora le assegnazioni, ai sensi della
2- Cadenze e modalità dei versamenti contributivi:
I versamenti contributivi vanno effettuati mensilmente, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono i correlati pagamenti disposti. Per ognuno dei seguenti contributi vanno emessi distinti ordinativi di pagamento:
- contributo a carico del dipendente per trattamento pensionistico;
- contributo a carico dell'Amministrazione per trattamento pensionistico;
- contributo per "Fondo di Previdenza";
- contributo per "Fondo Credito".
3 - Procedure per il versamento dei contributi. Flussi informativi
Per il versamento dei contributi determinati sulle competenze a carattere fisso e continuativo, nonché sulle competenze accessorie, dovranno essere adottate procedure diversificate. In particolare:
3.1. - Versamenti dei contributi sulle competenze a carattere fisso e continuativo
L'importo dei versamenti mensili viene determinato dalle Amministrazioni centrali competenti, dalle Direzioni provinciali del Tesoro e dalle università sulla base dei pagamenti delle competenze disposti.
A tal fine occorre distinguere tra:
1. Amministrazioni servite dai sistemi informativi "integrati" con il Sistema informativo della ragioneria generale dello stato (S.I.R.G.S.) [1]
2. Altre Amministrazioni
3.1.1. - Amministrazioni servite dai sistemi informativi "integrati" con il SIRGS
I predetti sistemi informativi dovranno trasmettere al S.I.R.G.S., entro l'ultimo giorno del mese di pagamento, un supporto magnetico prodotto secondo le specifiche tecniche concordate con la Ragioneria Generale dello Stato (I.G.O.P.). Per eventuali chiarimenti, così come precisato nella
Le singole Amministrazioni e le competenti Ragionerie Centrali, rispettivamente ai fini del versamento e del controllo, utilizzeranno le informazioni contenute nel tabulato mensile "flussi mensili di spesa per il personale dello Stato".
È appena da precisare che le Amministrazioni Centrali non devono effettuare i versamenti per i pagamenti disposti, con ruoli di spesa fissa, dalle Direzioni provinciali del Tesoro che vi provvederanno direttamente.
In ogni caso, le informazioni relative ai versamenti effettuati saranno fornite dalle Amministrazioni stesse, secondo l'allegato modello P1, alle predette Ragionerie centrali che, dopo averlo integrato con le informazioni di propria competenza, lo trasmettono all'I.N. P.D.A.P. (Direzione Centrale Prestazioni - Ufficio IV).
3.1.2. Amministrazioni che non dispongono di un sistema informativo, ovvero che dispongono di un sistema informativo non ancora integrato con il S.I.R.G.S. [2]
Le Amministrazioni devono trasmettere il predetto modello P1, in allegato al mandato di versamento, alle Ragionerie Centrali competenti, che provvedono a completarlo con le informazioni di propria competenza, e a trasmetterlo all'I.N. P.D.A.P. (Direzione Centrale Prestazioni - Ufficio IV).
Analoga procedura sarà seguita dalle Università e dalle competenti Ragionerie regionali, anche per ciò che concerne i compensi accessori.
Le Amministrazioni, una volta effettuato il conguaglio contributivo di fine anno, provvedono a comunicare al S.I.R.G.S. le informazioni analitiche dei versamenti disposti, secondo istruzioni che saranno emanate successivamente.
3.2. - Versamenti dei contributi sulle competenze accessorie.
Le Amministrazioni centrali provvedono a versare acconti mensili sulla base dei presumibili pagamenti disposti dagli Uffici centrali e periferici.
Gli Uffici periferici invieranno, a fine anno, alle Amministrazioni centrali competenti o alle Direzioni provinciali del Tesoro, per il personale amministrato con il ruolo di spesa fissa, informazioni analitiche dei pagamenti disposti, secondo istruzioni che saranno successivamente emanate.
Si fa, inoltre, riserva di fornire ulteriori informazioni per il conguaglio di fine anno.
4 - Incremento della ritenuta Tesoro
Nella G.U. n. 15 del 19 gennaio 1996 è stato pubblicato il D.M. 15 gennaio 1996, del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, relativo all'incremento delle aliquote di finanziamento delle gestioni pensionistiche, in attuazione dell'art. 17 della
Si precisa che per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 31 dicembre 1995, l'aliquota contributiva di incremento della ritenuta Tesoro, nella misura dello 0,60% a totale carico del dipendente, va applicata sulle voci contributive, comprendendovi anche le quote di maggiorazione del 18%, di cui all'art. 15, comma 1, della
5 - Contributi Fondo di Previdenza e Fondo Credito
Con le modalità descritte ai punti 2) e 3) occorre procedere al versamento dei contributi relativi al fondo di previdenza e al fondo credito, tenendo conto delle differenti basi imponibili come disciplinate dal
Tali versamenti devono essere effettuati sui conti correnti infruttiferi sottospecificati, aperti presso la Tesoreria centrale:
n. 20005 - I.N. P.D.A.P. Gestione autonoma A - Opera di Previdenza.
n. 21033 - I.N. P.A.D.A.P. Gestione autonoma A - Fondo credito
Infine si ricorda che, in attesa della definizione, in sede di contrattazione collettiva nazionale, del trattamento di fine rapporto, sono mantenute le basi imponibili e le aliquote contributive vigenti.
Le Amministrazioni e gli enti, cui la presente è diretta per conoscenza ed eventuali altri organismi rientranti nel campo di applicazione della
Il Ministro
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Mod. P1 |
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Fondi di previdenza e di quiescenza |
A: ragioneria |
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dei dipendenti dello stato |
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Informazioni relative al versamento mensile dei contributi previdenziali sulle |
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competenze a carattere fisso e continuativo |
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Ufficio liquidatore |
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Codice fiscale |
Denominazione |
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Periodo di |
Stato di previsione |
Dati del capitolo |
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Riferimento |
E appendice |
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M |
A |
St. Prev |
App |
Numero |
Denominazione |
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Estremi del versamento |
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Tipo contributo |
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da compilare a cura della |
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ragioneria centrale |
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A |
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Trattamento pensionistico |
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Numero titolo |
Data titolo |
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B |
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Opera previdenza |
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C |
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Fondo credito |
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Versamenti Per Contributi Previdenziali |
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numero dipend. |
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Imponibile |
Contributi datore |
Contributi |
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lavoro |
lavoratori |
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, li |
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Timbro dell'ufficio |
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Il Dirigente responsabile |
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Visto di ragioneria |
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Il Dirigente responsabile |
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[1] Sono integrati con il S.I.R.G.S., oltre la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro, i sistemi informativi della Guardia di Finanza e della Pubblica Istruzione.
[2] È in corso di attuazione l'integrazione con i sistemi informativi della Corte dei Conti, del CINECA, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria ed è in via di impostazione anche con le FF.AA.