| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 26. Consumatore (tutela) | 
| Capitolo: | 26.1 consumatore (tutela) | 
| Data: | 23/04/2001 | 
| Numero: | 224 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Ambito di applicazione | 
| Art. 2. Legittimazione ad agire per violazioni intracomunitarie | 
| Art. 3. Iscrizione nell'elenco degli enti legittimati istituito presso la Commissione europea | 
| Art. 4. Inserimento allegato | 
§ 26.1.3a - D.Lgs. 23 aprile 2001, n. 224. [1]
Attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori
(G.U. 15 giugno 2001, n. 137)
Art. 1. Ambito di applicazione
     1. All'articolo 1 della 
"2-bis. Oltre a quanto disposto ai commi 1 e 2, la presente legge si applica nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle direttive europee di cui all'allegato I alla presente legge. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della giustizia, aggiorna l'elenco delle direttive comunitarie di cui a tale allegato con decreto, in attuazione degli obblighi derivanti da norme comunitarie.".
Art. 2. Legittimazione ad agire per violazioni intracomunitarie
     1. All'articolo 3 della 
"1-bis. Gli organismi pubblici indipendenti, e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono agire ai sensi del comma 1 nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato.".
     2. Al comma 2 dell'articolo 3 della 
Art. 3. Iscrizione nell'elenco degli enti legittimati istituito presso la Commissione europea
     1. All'articolo 5 della 
"5-bis Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al presente articolo e le successive variazioni, al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.".
Art. 4. Inserimento allegato
     1. Alla 
"Allegato I
(previsto dall'art. 1, comma 2-bis)
     1. 
     2.
     3. 
     4. 
     5. 
     6. 
     7. 
     8. Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili, attuata con 
     9. Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda i contratti negoziati a distanza, attuata con 
     10. 
[1] Abrogato dall'art. 146 del