§ 26.1.3a - D.Lgs. 23 aprile 2001, n. 224.
Attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori


Settore:Normativa nazionale
Materia:26. Consumatore (tutela)
Capitolo:26.1 consumatore (tutela)
Data:23/04/2001
Numero:224


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Legittimazione ad agire per violazioni intracomunitarie
Art. 3.  Iscrizione nell'elenco degli enti legittimati istituito presso la Commissione europea
Art. 4.  Inserimento allegato


§ 26.1.3a - D.Lgs. 23 aprile 2001, n. 224. [1]

Attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori

(G.U. 15 giugno 2001, n. 137)

 

     Art. 1. Ambito di applicazione

     1. All'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 281, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "2-bis. Oltre a quanto disposto ai commi 1 e 2, la presente legge si applica nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle direttive europee di cui all'allegato I alla presente legge. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della giustizia, aggiorna l'elenco delle direttive comunitarie di cui a tale allegato con decreto, in attuazione degli obblighi derivanti da norme comunitarie.".

 

          Art. 2. Legittimazione ad agire per violazioni intracomunitarie

     1. All'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Gli organismi pubblici indipendenti, e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono agire ai sensi del comma 1 nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato.".

     2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo le parole: "Le associazioni di cui al comma 1", sono inserite le seguenti: "e gli organismi e le organizzazioni di cui al comma 1-bis".

 

          Art. 3. Iscrizione nell'elenco degli enti legittimati istituito presso la Commissione europea

     1. All'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "5-bis Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al presente articolo e le successive variazioni, al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.".

 

          Art. 4. Inserimento allegato

     1. Alla legge 30 luglio 1998, n. 281, è aggiunto il seguente allegato I:

     "Allegato I

     (previsto dall'art. 1, comma 2-bis)

     1. Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole, attuata con decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.

     2.Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, attuata con decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.

     3. Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, modificata da ultimo dalla direttiva 98/7/CE, attuata con decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63.

     4. Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, attuata con legge 6 agosto 1990, n. 223.

     5. Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso” attuata con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

     6. Direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano, attuata con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.

     7. Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, attuata con legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 25.

     8. Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili, attuata con decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427.

     9. Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda i contratti negoziati a distanza, attuata con decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185.

     10. Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.".


[1] Abrogato dall'art. 146 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.