§ 30.11.11 - D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 63.
Attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.11 disciplina generale
Data:25/02/2000
Numero:63


Sommario
Art. 1.  Credito al consumo: delibera CICR.
Art. 2.  Tasso annuo effettivo globale e pubblicità.


§ 30.11.11 - D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 63. [1]

Attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo.

(G.U. 23 marzo 2000, n. 69).

 

     Art. 1. Credito al consumo: delibera CICR.

     1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, con particolare riguardo alla previsione di indicare il tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico.

 

          Art. 2. Tasso annuo effettivo globale e pubblicità.

     1. Ai fini di cui all'articolo 1, il CICR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e 123 , comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le necessarie modifiche alla disciplina recata dal decreto ministeriale 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 luglio 1992, n. 169.


[1] Abrogato dall'art. 146 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.