Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.11 disciplina generale |
Data: | 25/02/2000 |
Numero: | 63 |
Sommario |
Art. 1. Credito al consumo: delibera CICR. |
Art. 2. Tasso annuo effettivo globale e pubblicità. |
§ 30.11.11 - D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 63. [1]
Attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo.
(G.U. 23 marzo 2000, n. 69).
Art. 1. Credito al consumo: delibera CICR.
1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 che modifica la
Art. 2. Tasso annuo effettivo globale e pubblicità.
1. Ai fini di cui all'articolo 1, il CICR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e 123 , comma 2, del
[1] Abrogato dall'art. 146 del