Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 19/10/2000 |
Numero: | 369 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 |
§ 98.1.31262 - D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 369.
Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori
(G.U. 14 dicembre 2000, n. 291)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della
Vista la
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 2 del
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Considerato che gli impianti da collaudare risultano essere ancora diverse migliaia, e che pertanto è necessario procedere alla modifica del suddetto articolo 19 provvedendo alla proroga del suddetto termine, in quanto non è stato possibile completare le suddette operazioni entro il termine previsto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, per la funzione pubblica, per gli affari regionali, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
1. Il comma 3 dell'articolo 19 del
"3. Gli impianti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di conformità ovvero della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della
a) dagli organismi competenti ai sensi della
b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;
c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualità certificato, ai sensi del presente regolamento;
d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.".