Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.11 sanità pubblica |
Data: | 30/06/1982 |
Numero: | 390 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 2. Ferme le competenze attribuite o trasferite alle unità sanitarie locali dagli articoli 19, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è attribuita, a decorrere dal 15 [...] |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. L'ISPESL, limitatamente all'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2, primo comma, è sottoposto alla vigilanza dei Ministeri dell'industria, del [...] |
Art. 4. bis [15] |
Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 86.11.36 - D.L. 30 giugno 1982, n. 390 [1] .
Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(G.U. 1 luglio 1982, n. 179)
Ferme le competenze attribuite o trasferite alle unità sanitarie locali dagli articoli 19, 20 e 21 della
Per omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della
(Omissis) [4].
Le procedure e le modalità amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti interministeriali dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL. [5]
(Omissis) [6].
(Omissis) [7].
(Omissis) [8]
(Omissis) [9].
Il contributo di cui all'articolo 3, secondo comma, della
L'ISPESL, limitatamente all'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2, primo comma, è sottoposto alla vigilanza dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.
I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale possono, su conforme parere del comitato amministrativo dell'ISPESL, istituire, con decreto interministeriale, di concerto con il Ministro del tesoro, dipartimenti periferici dell'Istituto in ragione della dislocazione territoriale, della densità e del rilievo economico e produttivo delle imprese industriali utenti della attività omologativa. Ad integrazione dell'articolo 14 del
(Omissis) [12]I
(Omissis) [13]
(Omissis) [14]
I decreti previsti dal presente decreto-legge sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della
[2] Articolo abrogato dall'art. 5 del
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 5 del
[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[6] Comma abrogato dall'art. 5 del
[7] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[8] Comma abrogato dall'art. 5 del
[9] Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 5 del
[10] Comma aggiunto dalla legge di conversione
[11] Comma così modificato dalla legge di conversione
[12] Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 5 del
[13] Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 5 del
[14] Comma abrogato dall'art. 5 del
[15] Comma aggiunto dalla legge di conversione.