Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 12/08/1982 |
Numero: | 597 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il decreto legge 30 giugno 1982, n. 390, recante disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e [...] |
§ 98.1.27831 - Legge 12 agosto 1982, n. 597.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, recante disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
(G.U. 25 agosto 1982, n. 233)
E' convertito in legge il
All'art. 1:
il primo comma è sostituito con il seguente:
"Nelle provincie in cui, alla data del 1° luglio 1982, le unità sanitarie locali non abbiano iniziato l'esercizio effettivo delle funzioni dell'ANCC, dell'ENPI e degli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, loro trasferite dalla
al terzo comma le parole: "degli stanziamenti alle regioni assegnati sul fondo sanitario nazionale" sono sostituite con le altre: "delle quote del fondo sanitario nazionale assegnate alle singole regioni".
All'art. 2:
al primo comma, dopo le parole: "omologazione dei prodotti industriali", sono inserite le altre: "ai sensi dell'art. 6, lettera n) e dell'art. 24, n. 18, della
al terzo comma, dopo la parola: "decreto" è inserita l'altra: "interministeriale", ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I requisiti delle imprese ammesse all'autocertificazione sono determinati con un regolamento, approvato dagli stessi Ministri con decreto interministeriale";
al quarto comma, dopo la parola: "decreti", è inserita l'altra: "interministeriali", e le parole: "sentito l'ISPESL" sono sostituite con le altre: "previo parere dell'ISPESL";
l'ultimo comma è soppresso.
All'art. 3:
al secondo comma, le parole: "sentito l'ISPESL" sono sostituite con le altre: "previo parere dell'ISPESL";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il contributo di cui all'art. 3, secondo comma, della
All'art. 4:
al secondo comma, la parola: "autonomo" è sostituita con le altre: "dotato di autonomia funzionale e contabile";
al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "e dei lavoratori autonomi, nonchè un rappresentante delle associazioni sindacali dei quadri e dirigenti di azienda, designati dal Consiglio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 6, lettera c), del predetto
al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "e dei lavoratori autonomi, nonchè da un rappresentante dell'ANCI".
Dopo l'art. 4, è aggiunto il seguente:
"Art. 4-bis. - I decreti previsti dal presente decreto-legge sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".