§ 98.1.31115 - D.P.R. 11 agosto 1991, n. 457.
Regolamento per la revisione delle corrispondenze posti-qualifiche all'estero del personale delle qualifiche funzionali dei ruoli del Ministero [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:11/08/1991
Numero:457


Sommario
Art. 1.      1. Le corrispondenze tra le qualifiche funzionali con i relativi profili professionali ed i posti all'estero sono stabilite in base alla tabella a) allegata al presente regolamento
Art. 2.      1. Le maggiorazioni o riduzioni dell'indennità base di cui alla lettera b) dell'art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, stabiliti con decreto [...]
Art. 3.      1. In attesa del riordinamento normativo del Ministero degli affari esteri, le maggiorazioni o riduzioni dell'indennità base di cui alla lettera b) dell'art. 171 del decreto del Presidente della [...]
Art. 4.      1. In attesa del riordinamento normativo del Ministero degli affari esteri, le funzioni all'estero del personale appartenente alle qualifiche funzionali sono svolte secondo le corrispondenze di [...]
Art. 5.      1. In via transitoria, fino a quando le dotazioni organiche complessive delle qualifiche funzionali sesta e quarta (area esecutiva) presenteranno un numero di vacanze superiore al 20%, i posti [...]
Art. 6.      (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei conti)
Art. 7.      1. La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto, valutata in lire 54 miliardi 800 milioni annui, graverà sul capitolo 1503 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli [...]
Art. 8.      (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei conti)


§ 98.1.31115 - D.P.R. 11 agosto 1991, n. 457.

Regolamento per la revisione delle corrispondenze posti-qualifiche all'estero del personale delle qualifiche funzionali dei ruoli del Ministero degli affari esteri.

(G.U. 28 marzo 1992, n. 74)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri";

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente: "Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato";

     Vista lalegge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato";

     Vista lalegge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

     Visto l'art. 1 della legge 4 agosto 1989, n. 285, concernente: "Norme specifiche sul servizio diplomatico";

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, con il quale sono stati individuati i profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge n. 312/1980;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1988, con il quale sono state determinate, in applicazione dall'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale del Ministero degli affari esteri le dotazioni organiche delle singole qualifiche funzionali e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica;

     Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1988, riguardante la mobilità del personale del Ministero degli affari esteri appartenente alle qualifiche funzionali;

     Vista la delibera resa in data 28 settembre 1988 dalla commissione paritetica, istituita ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, con la quale il suddetto organo collegiale si è pronunciato in ordine alla corrispondenza tra le qualifiche del precedente ordinamento ed i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;

     Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - n. 23900 - 8.312.21.4 del 14 ottobre 1988 con la quale sono state indicate le modalità per l'inquadramento del personale delle amministrazioni dello Stato da effettuarsi nei profili professionali in applicazione dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;

     Visto il decreto interministeriale 4 ottobre 1977, con il quale, ravvisata la necessità di scomporre i coefficienti di cui all'art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in coefficienti parziali e in coefficienti di sede, venivano stabiliti, con decorrenza 1° ottobre 1977, cinque nuovi coefficienti parziali e cinque nuovi coefficienti di sede rispettivamente per i capi delle rappresentanze diplomatiche, per i Ministri ed i Ministri consiglieri, per il restante personale direttivo, per il personale non direttivo da agente consolare a coadiutore principale e per il restante personale non direttivo;

     Visto il parere espresso nelle sedute del 30 marzo 1989 e del 15 marzo 1990 dalla commissione permanente di finanziamento di cui all'art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

     Sentite le organizzazioni sindacali;

     Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi nelle adunanze generali del 7 febbraio 1991 e del 25 luglio 1991;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 2 agosto 1991;

     Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Le corrispondenze tra le qualifiche funzionali con i relativi profili professionali ed i posti all'estero sono stabilite in base alla tabella a) allegata al presente regolamento.

 

          Art. 2.

     1. Le maggiorazioni o riduzioni dell'indennità base di cui alla lettera b) dell'art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, stabiliti con decreto interministeriale 4 ottobre 1977, sono modificati secondo quanto indicato dalla tabella b) allegata al presente regolamento.

 

          Art. 3.

     1. In attesa del riordinamento normativo del Ministero degli affari esteri, le maggiorazioni o riduzioni dell'indennità base di cui alla lettera b) dell'art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, stabilite con decreto interministeriale 4 ottobre 1977, relativamente ad alcuni posti-funzione diplomatici, sono modificate secondo quanto indicato dalla tabella c) allegata al presente regolamento.

 

          Art. 4.

     1. In attesa del riordinamento normativo del Ministero degli affari esteri, le funzioni all'estero del personale appartenente alle qualifiche funzionali sono svolte secondo le corrispondenze di cui all'art. 1, tenuto conto delle pertinenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare dell'art. 93 e, per quanto attiene ai compiti ed alle responsabilità connessi alle attività amministrativo-contabili, dell'art. 75 e, per i ragionieri, dell'art. 76.

 

          Art. 5.

     1. In via transitoria, fino a quando le dotazioni organiche complessive delle qualifiche funzionali sesta e quarta (area esecutiva) presenteranno un numero di vacanze superiore al 20%, i posti vacanti negli organici delle suddette qualifiche funzionali possono essere utilizzati all'estero per posti rispettivamente di settima e di quinta qualifica funzionale, con lo svolgimento di funzioni proprie anche delle qualifiche sesta e quarta per la stessa area professionale e funzionale, secondo i criteri individuati in attuazione dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 6.

     (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).

 

          Art. 7.

     1. La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto, valutata in lire 54 miliardi 800 milioni annui, graverà sul capitolo 1503 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno corrente e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

          Art. 8.

     (Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).

 

Allegato 1 (Art. 1)

 

     Tabella a)

Qualifica funzionale e profilo professionale

Posto funzione

IX

Direttore amministrativo

Commissario amministrativo [*]

 

Direttore amministrativo contabile

 

VIII

Funzionario amministrativo

Commissario amministrativo aggiunto [*]

 

Funzionario amministrativo contabile

 

 

Analista di sistema

 

 

Analista di procedure

 

VII

Collaboratore amministrativo

Cancelliere capo [*] Assistente commerciale capo Perito tecnico capo

 

Collaboratore amministrativo contabile

 

 

Assistente sociale coordinatore

 

 

Collaboratore economico finanziario

 

 

Capotecnico

 

 

Analista

 

 

Programmatore di sistema

 

 

Capo sala macchine

 

VI

Assistente amministrativo

Cancelliere principale [*] Assistente commerciale principale Assistente tecnico principale

 

Ragioniere

 

 

Assistente economico-finanziario

 

 

Assistente tecnico cifra e telecomunicazioni

 

 

Programmatore

 

 

Capo unità operativa

 

 

Consollista

 

V

Operatore amministrativo

Coadiutore superiore [*]

 

Stenodattilografo

 

 

Operatore amministrativo contabile

 

 

Telescriventista, centralinista, operatore radiospecialista

 

 

Operatore di sala macchine

 

IV

Coadiutore

Coadiutore principale [*]

 

Telefonista, telescriventista

 

 

Operatore radio

 

 

Conducente di automezzi speciali

Autista capo

 

Autista meccanico

 

 

Addetto ai servizi di portierato e custodia

Commesso capo

 

Addetto ai servizi di vigilanza

Commesso capo

III

Conducente di automezzi

Autista

 

Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera

Commesso

 

 

 

[*] Con le qualificazioni corrispondenti al profilo ad eccezione dei posti commerciali e tecnici delle qualifiche VII e VI.

 

 

Allegato 2 [1]

 

     (Omissis)

 

Allegato 3 [2]

 

     (Omissis)

 


[1] Allegato abrogato dall'art. 44 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.

[2] Allegato abrogato dall'art. 44 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.