Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 29/12/1984 |
Numero: | 1219 |
Sommario |
Art. unico. I profili professionali previsti dall'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono stabiliti, in relazione ai contenuti delle qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della legge [...] |
§ 98.1.30959 - D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219.
Individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
(G.U. 30 ottobre 1985, n. 256, S.O.)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87 e 97 della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 2, 3, 10, 12, 13 e 14 della
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti in data 16 giugno 1981, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la costituzione della commissione paritetica prevista dall'art. 10 della
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 25 marzo 1981, con il quale è stato costituito il comitato tecnico con il compito di fornire elementi di valutazione per l'individuazione dei profili professionali;
Visti gli atti della commissione paritetica di cui al predetto articolo 10;
Considerato che occorre identificare e stabilire i profili professionali sulla base delle proposte formulate dalla citata commissione paritetica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto:
I profili professionali previsti dall'articolo 3 della
ALLEGATO
(Omissis)