§ 98.1.30959 - D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219.
Individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312.


Settore:Normativa nazionale
Data:29/12/1984
Numero:1219


Sommario
Art. unico.      I profili professionali previsti dall'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono stabiliti, in relazione ai contenuti delle qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della legge [...]


§ 98.1.30959 - D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219.

Individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

(G.U. 30 ottobre 1985, n. 256, S.O.)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 87 e 97 della Costituzione;

     Visti gli articoli 1, 2, 3, 10, 12, 13 e 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti in data 16 giugno 1981, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la costituzione della commissione paritetica prevista dall'art. 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

     Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 25 marzo 1981, con il quale è stato costituito il comitato tecnico con il compito di fornire elementi di valutazione per l'individuazione dei profili professionali;

     Visti gli atti della commissione paritetica di cui al predetto articolo 10;

     Considerato che occorre identificare e stabilire i profili professionali sulla base delle proposte formulate dalla citata commissione paritetica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1984;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. unico.

     I profili professionali previsti dall'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono stabiliti, in relazione ai contenuti delle qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della legge medesima, negli uniti allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)