§ 98.1.30563 - D.P.R. 13 aprile 1972, n. 535.
Integrazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, di esecuzione del testo unico delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:13/04/1972
Numero:535


Sommario
Art. unico.      Dopo l'art. 10 del regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505 è inserito il seguente articolo


§ 98.1.30563 - D.P.R. 13 aprile 1972, n. 535.

Integrazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche.

(G.U. 21 settembre 1972, n. 248)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, che approva il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417;

     Visto che, ai sensi dell'art. 134, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, l'art. 320 e seguenti del regolamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546, e successive modificazioni, si applicano, per quanto concerne le spese di ufficio, anche agli uffici locali ed alle agenzie;

     Visto l'art. 89 della legge 2 marzo 1963, n. 307, che prevede l'emanazione di disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal precedente art. 56, corrispondente all'art. 134, primo comma, del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie;

     Considerato che l'estensione agli uffici locali ed alle agenzie delle disposizioni contenute nell'art. 320 e seguenti del regolamento organico, approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546, per quanto riguarda le spese di ufficio, ha presentato nella pratica attuazione non poche difficoltà dato che tali spese non rivestono carattere di assegno fisso in quanto questo è soggetto a modifiche nel corso dell'anno per le continue variazioni dipendenti dalle diverse voci di spese alle quali gli uffici devono provvedere;

     Ravvisata l'opportunità di modificare od integrare la vigente disciplina mediante l'inserimento di apposita norma nel regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

     Sentita la commissione centrale per gli uffici locali;

     Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     Dopo l'art. 10 del regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505 è inserito il seguente articolo:

     "Art. 10-bis. - Le spese d'ufficio degli uffici locali e delle agenzie, di cui al primo comma dell'art. 134 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sono a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 320 del regolamento organico approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546.

     Al pagamento di tali spese, determinate secondo le modalità stabilite dal secondo comma dell'art. 321 del citato regolamento organico, si provvede:

     a trimestri anticipati, per le quote riguardanti la cancelleria, i materiali di servizio e la pulizia;

     a semestri anticipati, per le quote riguardanti il riscaldamento.

     L'Amministrazione, sentita la commissione speciale per le spese di ufficio, può specificare, secondo le esigenze degli uffici locali e delle agenzie, gli oggetti che vanno compresi nelle spese d'ufficio, e modificare la periodicità dei pagamenti dell'assegno annuo.

     Il pagamento dell'assegno annuo per le spese d'ufficio agli uffici locali ed alle agenzie viene disposto dalle direzioni provinciali delle poste con i fondi posti a loro disposizione con ordini di accreditamento a favore del rispettivo funzionario delegato, secondo le modalità stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, e successive modificazioni".